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Sentenza del Tribunale del 13 gennaio 2017 – Deza / ECHA

(Causa T-189/14) 1

[«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti in possesso dell’ECHA contenenti informazioni fornite nell’ambito della procedura relativa alla domanda di autorizzazione all’uso della sostanza ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)- Decisione di divulgare talune informazioni considerate riservate dalla ricorrente – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali – Nozione di “vita privata” – Diritto di proprietà – Obbligo di motivazione»)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Deza a.s. (Valašské Meziříčí, Repubblica ceca) (rappresentante: P. Dejl, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: inizialmente A. Iber, T. Zbihlej e M. Heikkilä, agenti, successivamente M. Heikkilä, C. Buchanan e W. Broere, agenti, assisititi dall’avv. M. Mašková)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Clotuche Duvieusart, P. Ondrůšek e K. Talabér-Ritz, agenti), ClientEarth (Londra, Regno Unito), European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles, Belgio), Vereniging Health Care Without Harm Europe (Rijswijk, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. B. Kloostra)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE volta all’annullamento delle decisioni dell’ECHA del 24 gennaio 2014, relativamente alla divulgazione di talune informazioni fornite dalla ricorrente nell’ambito della procedura relativa alla domanda di autorizzazione all’uso della sostanza ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Deza a.s. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), ivi comprese le spese relative al procedimento sommario.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

La ClientEarth, la European Environmental Bureau (EEB) e la Vereniging Health Care Without Harm Europe sopporteranno le proprie spese.

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1 GU C 194 del 24.6.2014.