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Sentenza del Tribunale del 16 febbraio 2017 – Lubrizol France / Consiglio

(Causa T-191/14)1

(«Tariffa doganale comune – Normativa riguardante la sospensione dei dazi autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali – Obiezione circa sospensioni esistenti – Equivalenza dei prodotti– Procedura di trattamento delle obiezioni»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Lubrizol France SAS (Rouen, Francia) (rappresentanti: R. MacLean, solicitor, B. Hartnett, barrister, e A. Bochon, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón e M. Balta, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Caeiros e M. Clausen, poi A. Caeiros e A. Lewis, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento degli articoli 1 e 4 del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU 2013, L 354, pag. 201), in quanto siffatte disposizioni hanno privato la ricorrente di tre sospensioni di cui beneficiava anteriormente in base ai codici TARIC 2918 2900 80, 3811 2900 10 e 3811 9000 30.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Lubrizol France SAS è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 151 del 19.5.2014.