Sentenza del Tribunale del 16 febbraio 2017 – Lubrizol France / Consiglio
(Causa T-191/14)1
(«Tariffa doganale comune – Normativa riguardante la sospensione dei dazi autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali – Obiezione circa sospensioni esistenti – Equivalenza dei prodotti– Procedura di trattamento delle obiezioni»)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Lubrizol France SAS (Rouen, Francia) (rappresentanti: R. MacLean, solicitor, B. Hartnett, barrister, e A. Bochon, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón e M. Balta, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Caeiros e M. Clausen, poi A. Caeiros e A. Lewis, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento degli articoli 1 e 4 del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU 2013, L 354, pag. 201), in quanto siffatte disposizioni hanno privato la ricorrente di tre sospensioni di cui beneficiava anteriormente in base ai codici TARIC 2918 2900 80, 3811 2900 10 e 3811 9000 30.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Lubrizol France SAS è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
____________1 GU C 151 del 19.5.2014.