Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2017 –
Lubrizol France / Consiglio
(causa T‑191/14)
«Tariffa doganale comune – Normativa riguardante la sospensione dei dazi autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali – Obiezione circa sospensioni esistenti – Equivalenza dei prodotti – Procedura di trattamento delle obiezioni»
1. Procedimento giurisdizionale – Esame nel merito anteriore all’esame della ricevibilità – Ammissibilità
(v. punto 32)
2. Tariffa doganale comune – Modifica o sospensione dei dazi sull’importazione – Potere discrezionale del Consiglio – Sindacato giurisdizionale – Portata – Limiti
(Art. 31 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1387/2013)
(v. punti 58 – 61)
Oggetto
| Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento degli articoli 1 e 4 del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU 2013, L 354, pag. 201), in quanto siffatte disposizioni hanno privato la ricorrente di tre sospensioni di cui beneficiava anteriormente in base ai codici TARIC 2918 2900 80, 3811 2900 10 e 3811 9000 30. |
Dispositivo
2) | | La Lubrizol France SAS è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) | | La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |