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Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2015 – Al-Chihabi / Consiglio

(Causa T-593/11) 1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa - Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Diritto di proprietà – Diritto al rispetto della vita privata – Proporzionalità»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fares Al-Chihabi (Aleppo, Siria) (rappresentanti: inizialmente L. Ruessmann e W. Berg, avvocati, successivamente L. Ruessmann e J. Beck, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Boelaert e T. Scharf, successivamente T. Scharf e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 228, pag. 16), del regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 228, pag. 1), della decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (GU L 319, pag. 56), del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1), della decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782/PESC (GU L 330, pag. 21), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1117/2012 del Consiglio, del 29 novembre 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 (GU L 330, pag. 9), del regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 (GU L 111, pag. 1), e della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14), nonché della successiva legislazione che confermi o sostituisca tali atti, nei limiti in cui gli stessi riguardino il ricorrente.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il sig. Fares Al-Chihabi è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle del Consiglio dell’Unione europea.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 25 del 28.1.2012.