Language of document : ECLI:EU:T:2014:686





Ordinanza del Presidente del Tribunale del 25 luglio 2014 –
Deza / ECHA

(causa T‑189/14 R)

«Procedimento sommario – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti in possesso dell’ECHA contenenti informazioni fornite da un’impresa nell’ambito della sua domanda di autorizzazione all’uso di una sostanza chimica – Decisione di concedere a un terzo di accedere ai documenti – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Urgenza – Fumus boni iuris – Bilanciamento degli interessi»

1.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 21‑23, 99‑105)

2.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Ricorso contro una decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di concedere a un terzo di accedere a informazioni fornite dal ricorrente nell’ambito della sua domanda di autorizzazione all’uso di una sostanza chimica – Motivo attinente alla riservatezza di informazioni coperte dal segreto professionale – Motivo che rivela la sussistenza di questioni giuridiche complesse – Motivo prima facie non infondato (Artt. 278 TFUE, 279 TFUE e 339 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 7; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, e n. 1907/2006, art. 119) (v. punti 25, 54, 55, 60‑63)

3.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Sospensione dell’esecuzione di una decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di concedere a un terzo di accedere a informazioni fornite dal ricorrente nell’ambito della sua domanda di autorizzazione all’uso di una sostanza chimica – Necessità di preservare l’effetto utile della decisione del Tribunale nella causa principale (Art. 15, § 3, TUE; art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 65, 66, 68‑70)

4.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno grave ed irreparabile del richiedente – Lesione di un interesse proprio di quest’ultimo (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 71, 72, 79)

5.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno pecuniario – Valutazione secondo le circostanze del caso di specie – Danno connesso alla divulgazione di informazioni coperte da un segreto professionale – Criteri di valutazione – Importanza delle informazioni per l’impresa interessata e utilità di queste ultime per altre imprese (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001) (v. punti 80‑83, 86, 88‑93, 97)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione ECHA del 24 gennaio 2014 riguardante la divulgazione di talune informazioni fornite dalla ricorrente nell’ambito del procedimento relativo alla domanda di autorizzazione all’uso della sostanza chimica ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP).

Dispositivo

1)

È sospesa l’esecuzione della decisione AFA-C‑0000004274-77-09/F dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) del 24 gennaio 2014, in quanto autorizza un soggetto terzo, in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, ad accedere a una versione della relazione sulla sicurezza chimica e dell’analisi delle soluzioni di sostituzione della sostanza ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) più dettagliata della versione con le omissioni precisate nella domanda di provvedimenti provvisori e figuranti negli allegati A.4.5 e A.4.6 di tale domanda, ad eccezione, da un lato, delle informazioni relative alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze e, dall’altro, dei dati riguardanti specificamente ed esclusivamente Arkema France, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. e Vinyloop Ferrara S.p.A.

2)

Si ingiunge all’ECHA di astenersi dal divulgare:

–        la relazione sulla sicurezza chimica e sull’analisi delle soluzioni di sostituzione della sostanza ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) di cui al punto 1 del presente dispositivo, in forma più dettagliata di quella definita in detto punto 1;

–        le relazioni sulla sicurezza chimica e le analisi delle soluzioni di sostituzione della sostanza ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) presentate da Arkema France, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn e Vinyloop Ferrara e che formano oggetto delle decisioni AFA‑C‑0000004280-84-09/F, AFA-C‑0000004275-75-09/F e AFA-C‑0000004151-87-08/F dell’ECHA del 24 gennaio 2014, in quanto tali documenti sono identici a quelli protetti conformemente al punto 1 del presente dispositivo.

3)

Le spese sono riservate.