Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 gennaio 2015 –
Grundig Multimedia / UAMI (GentleCare)
(causa T‑188/14)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo GentleCare – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Parità di trattamento»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto – Marchio denominativo GentleCare [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)] (v. punto 22)
2. Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ogni caso concreto (v. punti 41‑43)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 24 gennaio 2014 (procedimento R 739/2013‑5), che conferma il rigetto della domanda di registrazione del segno denominativo GentleCare come marchio comunitario. |
Dispositivo
2) | | La Grundig Multimedia AG è condannata alle spese. |