Language of document : ECLI:EU:T:2015:34





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 gennaio 2015 –
Grundig Multimedia / UAMI (GentleCare)

(causa T‑188/14)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo GentleCare – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Parità di trattamento»

1.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto – Marchio denominativo GentleCare [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)] (v. punto 22)

2.                     Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ogni caso concreto (v. punti 41‑43)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 24 gennaio 2014 (procedimento R 739/2013‑5), che conferma il rigetto della domanda di registrazione del segno denominativo GentleCare come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Grundig Multimedia AG è condannata alle spese.