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Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2012 - Commissione / Strack

(Cause T-197/11 P e T-198/11 P)

(" Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Accesso ai documenti - Articoli 26 e 26 bis dello Statuto - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Competenza del Tribunale della funzione pubblica - Irricevibilità del ricorso in primo grado - Insussistenza di atto lesivo - Articolo 90, lettera a), del regolamento di procedura")

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (Rappresentanti: P. Costa de Oliveira e B. Eggers, agenti)

Altra parte nel procedimento: Guido Strack (Colonia, Germania) (Rappresentante: avv. H. Tettenborn)

Oggetto

Due impugnazioni dirette all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 20 gennaio 2011, Strack/ Commissione (F-121/07, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

Le cause T-197/11 e T-198/11 sono riunite ai fini della presente sentenza.

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 20 gennaio 2011, Strack/ Commissione (F-121/07, non ancora pubblicata nella Raccolta), è annullata nella parte in cui detto Tribunale si è considerato competente a conoscere di un ricorso di annullamento contro una decisione adottata in forza del regolamento n. 1049/2001.

L'impugnazione nella causa T-198/11 P è respinta.

Il sig. Guido Strack sopporterà le proprie spese nelle cause T-197/11 P e T-198/11 P, nonché le spese sostenute dalla Commissione europea nella causa T-198/11P.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nella causa T-197/11 P.

Il sig. Strack è condannato a pagare al Tribunale l'importo di EUR 2 000 a titolo di rimborso parziale dei costi che quest'ultimo ha dovuto sostenere.

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1 - GU C 186 del 25.6.2011.