Language of document : ECLI:EU:T:2012:690

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

13 dicembre 2012

Cause T‑197/11 P e T‑198/11 P

Commissione europea e Guido Strack

contro

Guido Strack e Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Accesso ai documenti – Articoli 26 e 26 bis dello Statuto – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Competenza del Tribunale della funzione pubblica – Irricevibilità del ricorso in primo grado – Insussistenza di atto lesivo – Articolo 90, lettera a), del regolamento di procedura»

Oggetto:      Impugnazioni dirette all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 20 gennaio 2011, Strack/Commissione (F‑121/07).

Decisione:      Le cause T‑197/11 P e T‑198/11 P sono riunite ai fini della presente sentenza. La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 20 gennaio 2011, Strack/Commissione (F‑121/07), è annullata nella parte in cui detto Tribunale si è considerato competente a conoscere di un ricorso di annullamento contro una decisione adottata in forza del regolamento n. 1049/2001. L’impugnazione nella causa T‑198/11 P è respinta. Il sig. Guido Strack sopporterà le proprie spese nelle cause T‑197/11 P e T‑198/11 P, nonché le spese sostenute dalla Commissione europea nella causa T‑198/11 P. La Commissione sopporterà le proprie spese nella causa T‑197/11 P. Il sig. Strack è condannato a pagare al Tribunale l’importo di EUR 2 000 a titolo di rimborso parziale dei costi che quest’ultimo ha dovuto sostenere.

Massime

1.      Impugnazione – Oggetto – Domanda di annullamento di una sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella parte in cui ha respinto un’eccezione di irricevibilità opposta a un ricorso alla fine respinto in quanto infondato – Ricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 9)

2.      Ricorso dei funzionari – Competenza del Tribunale della funzione pubblica – Ricorso di annullamento relativo a decisioni adottate sul fondamento del regolamento n. 1049/2001 – Esclusione – Domande di accesso ai fascicoli, personale e medico, fondate sugli articoli 26 e 26 bis dello Statuto – Inclusione

(Artt. 230 CE e 236 CE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 1; Statuto dei funzionari, artt. 90, § 2, e 91, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 8, § 1)

3.      Procedimento giurisdizionale – Riassegnazione di una causa per motivi di ristrutturazione interna del Tribunale della funzione pubblica – Violazione del principio del giudice naturale – Insussistenza

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. da 12 a 14)

4.      Procedimento giurisdizionale – Autorità di cosa giudicata – Portata

5.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Rispetto garantito dal giudice dell’Unione – Presa in considerazione della convenzione europea dei diritti dell’uomo – Diritto ad un processo equo – Portata

(Art. 6, § 3, TUE)

6.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato del Tribunale sulla valutazione degli elementi di prova – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 257 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11)

7.      Funzionari – Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità

[Art. 257 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11; regolamento di procedura del Tribunale, art. 138, § 1, primo comma, c)]

8.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Motivo rilevato d’ufficio dal giudice – Motivo vertente su un errore scusabile – Esclusione

9.      Funzionari – Ricorso dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

10.    Procedimento giurisdizionale – Durata del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica – Termine ragionevole – Criteri di valutazione

11.    Procedimento giurisdizionale – Spese legali – Spese superflue o defatigatorie imposte al Tribunale nell’ambito di un’impugnazione – Condanna del funzionario al rimborso di dette spese

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 90, a)]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 27 e 33)

Riferimento:

Corte: 23 marzo 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P (Racc. pag. I‑2803, punti 32 e 33, e giurisprudenza ivi citata); 22 febbraio 2005, Commissione/max.mobil, C‑141/02 P (Racc. pag. I‑1283, punto 50); 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P (Racc. pag. I‑4333, punto 37 e giurisprudenza ivi citata)

2.      Le decisioni fondate sul regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, non possono essere assimilate agli atti lesivi ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto a causa delle differenze attinenti alle rispettive modalità di adozione e delle condizioni che devono essere soddisfatte per poterne contestare la legittimità. Una stessa decisione non può essere quindi considerata al contempo come atto lesivo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto e come decisione impugnabile ai sensi del regolamento n. 1049/2001.

Poiché la sua competenza si limita alle controversie relative alla legittimità di un atto lesivo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, il Tribunale della funzione pubblica non è competente a conoscere di un ricorso di annullamento nei limiti in cui esso riguarda decisioni adottate sul fondamento del regolamento n. 1049/2001. Per contro, il Tribunale della funzione pubblica è senz’altro competente a conoscere delle domande di accesso al fascicolo personale e al fascicolo medico fondate sugli articoli 26 e 26 bis dello Statuto.

(v. punti 49, 53 e 54)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti da 70 a 74)

Riferimento:

Corte: 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P (Racc. pag. I‑8375, punti da 33 a 39); 2 ottobre 2003, Salzgitter/Commissione, C‑182/99 P (Racc. pag. I‑10761, punti da 28 a 37)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 87)

Riferimento:

Corte: 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01 (Racc. pag. I‑10239, punto 38); 29 giugno 2010, Commissione/Lussemburgo, C‑526/08 (Racc. pag. I‑6151, punto 27 e giurisprudenza ivi citata)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti da 111 a 113)

Riferimento:

Corte: 15 dicembre 2011, Altner/Commissione, C‑411/11 P (non pubblicata nella Raccolta, punti da 13 a 15, e giurisprudenza ivi citata)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 125)

Riferimento:

Tribunale: 16 dicembre 2010, Lebedef/Commissione, T‑52/10 P (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 73)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 157)

Riferimento:

Tribunale: Lebedef/Commissione, cit. (punto 35)

8.      Il Tribunale della funzione pubblica esamina d’ufficio i motivi di ordine pubblico concernenti la ricevibilità di un ricorso di annullamento. Per contro, esso non è tenuto a esaminare d’ufficio l’esistenza di un errore scusabile, in quanto un errore di tal genere dev’essere eccepito dalla parte che lo fa valere.

(v. punto 166)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 179 e da 184 a 186)

Riferimento:

Corte: 10 gennaio 2006, Commissione/Alvarez Moreno, C‑373/04 P (non pubblicata nella Raccolta, punto 42 e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale: 3 aprile 1990, Pfloeschner/Commissione, T‑135/89 (Racc. pag. II‑153, punto 11); 6 giugno 1996, Baiwir/Commissione, T‑391/94 (Racc.  PI pagg. I‑A‑269 e II‑787,punto 34); 18 giugno 1996, Vela Palacios/CES, T‑293/94 (Racc. PI pagg. I‑A‑305 e II‑893, punto 22); 29 giugno 2004, Hivonnet/Consiglio, T‑188/03 (Racc. PI pagg. I‑A‑199 e II‑889, punto 16); 9 settembre 2008, Marcuccio/Commissione, T‑144/08 (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑51 e II‑A‑2‑341, punto 25)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 267 e 268)

Riferimento:

Corte: 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione, C‑185/95 P (Racc. pag. I‑8417, punto 29); 26 marzo 2009, Efkon/Parlamento e Consiglio, C‑146/08 P (non pubblicata nella Raccolta, punto 52 e giurisprudenza ivi citata)

11.    V. il testo della decisione.

(v. punti da 282 a 285)