Language of document : ECLI:EU:T:2013:487

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

10 settembre 2013

Causa T‑199/11 P-REV

Guido Strack

contro

Commissione europea

«Procedura – Domanda di revocazione – Insussistenza di fatto nuovo – Irricevibilità»

Oggetto: Domanda di revocazione della sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2012, Strack/Commissione (T‑199/11 P).

Decisione: La domanda di revocazione è respinta in quanto manifestamente irricevibile. Il sig. Guido Strack è condannato a sopportare le proprie spese, nonché le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Revocazione di una sentenza – Presupposti di ricevibilità della domanda – Fatto nuovo – Nozione – Fatto conosciuto anteriormente alla pronuncia della sentenza – Esclusione – Irricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 44, comma 1, e 53, comma 1)

2.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Spese superflue o defatigatorie imposte ad un’istituzione con la domanda di revocazione irricevibile di un ex funzionario

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, § 3, comma 2)

1.      Ai sensi dell’articolo 44, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, dello stesso Statuto, la revocazione di una sentenza può essere chiesta solo in seguito alla scoperta di uno o più fatti tali da avere un’influenza decisiva e che, prima della pronuncia della sentenza, erano ignoti al giudice adito e alla parte che domanda la revocazione. Conformemente al secondo comma di tale articolo, solo se il giudice accerta l’esistenza di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono di aprire il procedimento di revocazione e dichiara per questo motivo ricevibile l’istanza, egli può esaminare la causa nel merito.

Ne deriva che la revocazione non è un mezzo d’appello, bensì un rimedio straordinario che consente di superare l’autorità di cosa giudicata propria delle sentenze definitive, in conseguenza degli accertamenti di fatto sui quali il giudice si è fondato. La revocazione presuppone la scoperta di elementi di fatto precedenti la pronuncia della sentenza, ignoti fino a quel momento tanto al giudice che l’ha pronunciata quanto alla parte richiedente la revocazione e che sarebbero stati tali da indurre il giudice, ove questi li avesse potuti prendere in considerazione, a risolvere diversamente la controversia. Inoltre, alla luce del carattere straordinario del procedimento di revocazione, le condizioni di ricevibilità di una domanda di revocazione di una sentenza vanno interpretate restrittivamente.

È pertanto manifestamente irricevibile una domanda di revocazione a sostegno della quale è stato fatto valere un fatto noto alla parte richiedente la revocazione prima della pronuncia della sentenza.

(v. punti 11, 12 e 22)

Riferimento:

Tribunale: 16 aprile 2012, de Brito Sequeira Carvalho/Commissione, T‑40/07 P‑REV e T‑62/07 P‑REV (punto 12, e giurisprudenza ivi citata)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 23 e 24)