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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’8 maggio 2024 – Commissione europea / Repubblica ceca

(CausaC-75/22) 1

(Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e h) – Obbligo per gli Stati membri di assicurare che le autorità competenti dello Stato membro ospitante determinino lo status delle persone che svolgono un tirocinio di adattamento o si preparano a una prova attitudinale – Articolo 7, paragrafo 3 – Obbligo per gli Stati membri di garantire segnatamente ai veterinari e agli architetti la possibilità di effettuare prestazioni, nell’ambito della libera prestazione di servizi, con il titolo professionale dello Stato membro ospitante – Articolo 45, paragrafo 2, lettere c), f) e, in parte, lettera e) – Obbligo per gli Stati membri di assicurare che i titolari di un titolo di formazione in farmacia, rilasciato da un istituto universitario o da un istituto di livello riconosciuto come equivalente, che soddisfi i requisiti dell’articolo 44 di tale direttiva siano autorizzati ad accedere ed esercitare almeno le attività di cui all’articolo 45, paragrafo 2, di detta direttiva, con l’eventuale riserva, laddove appropriata, di un’esperienza professionale complementare – Articolo 51, paragrafo 1 – Obbligo per gli Stati membri di assicurare che l’autorità competente dello Stato membro ospitante disponga di un termine di un mese per accusare ricevuta della domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali e per informare eventualmente il richiedente dei documenti mancanti – Mancata trasposizione nel diritto nazionale)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, M. Mataija e M. Salyková, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, A. Edelmannová, L. Halajová, O. Serdula, T. Müller e J. Vláčil, agenti)

Dispositivo

La Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, non avendo adottato:

conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e h), della direttiva 2005/36, come modificata, le disposizioni necessarie affinché le autorità competenti dello Stato membro ospitante determinino lo status delle persone che svolgono un tirocinio di adattamento o che desiderano prepararsi a una prova attitudinale;

conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2005/36, come modificata, le disposizioni necessarie affinché i veterinari e gli architetti abbiano la possibilità di effettuare prestazioni, nell’ambito della libera prestazione di servizi, con il titolo professionale dello Stato membro ospitante;

conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2005/36, come modificata, le disposizioni necessarie affinché l’autorità competente dello Stato membro ospitante disponga di un termine di un mese per accusare ricevuta della domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali e per informare eventualmente il richiedente dei documenti mancanti.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Commissione europea e la Repubblica ceca si fanno carico delle proprie spese.

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1 GU C 138 del 28.3.2022.