Language of document :

Ricorso proposto il 10 aprile 2012 - Bolívar Cerezo / UAMI - Renovalia Energy (RENOVALIA)

(Causa T-166/12)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Juan Bolívar Cerezo (Granada, Spagna) (rappresentante: I. M. Barroso Sánchez-Lafuente, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Renovalia Energy, SA (Villarobledo, Spagna)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 26 gennaio 2012, procedimento R 663/2011-1, e, pertanto, procedere alla registrazione del marchio comunitario n.°8 631 814 "RENOVALIA" per designare "Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari" della classe 36;

condannare alle spese il soggetto che si opponga al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo "RENOVALIA" per prodotti e servizi delle classi 11, 25, 35, 36, 37 e 41 - Domanda di marchio comunitario n.°8 631 814.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Renovalia Energy, SA.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: Marchi spagnoli denominativi "RENOVA ENERGY" e "RENOVAENERGY" e nome commerciale "RENOVALIA" per servizi della classe 36.

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Fra il marchio prioritario spagnolo n.°2 715 975 "RENOVALIA" del ricorrente e i marchi spagnoli in conflitto sussisterebbe rischio di confusione, conseguendone l'instaurazione, dinanzi al corrispondente giudice spagnolo, di un procedimento per dichiarazione di nullità nei confronti di questi ultimi, e ne deriverebbe quindi l'invalidità di detti marchi ai fini dell'opposizione alla domanda di registrazione del marchio comunitario richiesto.

____________