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Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 10 aprile 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék - Hongrie) – Lear Corporation Hungary Autóipari Gyártó Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-532/23 1 , Lear Corporation Hungary)

[Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 183 – Diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte – Modalità d’esercizio – Rimborso tardivo – Ritardo causato dall’applicazione di una disposizione nazionale – Effetto di una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia successiva a tali fatti – Interessi di mora – Prescrizione – Principi di equivalenza, di effettività e di neutralità fiscale]

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Lear Corporation Hungary Autóipari Gyártó Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositivo

L’articolo 183 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,

deve essere interpretato, alla luce dei principi di equivalenza, di effettività e di neutralità fiscale, nel senso che:

qualora un soggetto passivo chieda il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) che in precedenza non poteva chiedere a causa dell’applicazione di un requisito normativo che la Corte ha dichiarato contrario a tale articolo, esso non osta a che, alle condizioni previste dal diritto dello Stato membro interessato, si possa ritenere che tale domanda di rimborso costituisca al contempo una domanda di interessi di mora, tenuto conto della finalità del pagamento di interessi sulle eccedenze dell’IVA trattenute da uno Stato membro in violazione delle norme del diritto dell’Unione, che tende a compensare le perdite finanziarie generate, a danno del soggetto passivo, dall’indisponibilità delle somme di cui trattasi.

I principi di effettività e di neutralità fiscale

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano alla prassi di uno Stato membro consistente nell’escludere qualsiasi obbligo per l’autorità tributaria di tale Stato di concedere, nella fase di una domanda di pagamento di interessi di mora, presentata entro il termine di prescrizione, relativa a importi di IVA trattenuti da detto Stato in violazione del diritto dell’Unione, interessi non contemplati da tale domanda, ma ostano, per contro, a che tale autorità qualifichi come nuova, con la conseguenza della sua prescrizione, una seconda domanda di pagamento di interessi di mora che indichi un periodo che non era oggetto di tale prima domanda, qualora la seconda domanda verta su interessi di mora relativi a importi di IVA trattenuti a causa della medesima violazione del diritto dell’Unione che ha motivato la prima domanda e il soggetto passivo sia venuto a conoscenza della possibilità di estendere l’ambito temporale di tale domanda solo dopo l’adozione di una decisione del giudice nazionale a seguito di una decisione della Corte resa nell’esercizio della competenza ad essa conferita dall’articolo 267 TFUE.

I principi di effettività e di neutralità fiscale

devono essere interpretati nel senso che:

essi implicano di considerare, secondo le modalità che spetta a ciascuno Stato membro determinare alla luce del proprio diritto nazionale, una seconda domanda di pagamento di interessi di mora, che indichi un periodo che non era oggetto di una prima domanda di pagamento di tali interessi, quale integrazione di tale prima domanda, qualora detta seconda domanda verta su interessi di mora relativi ad importi di IVA trattenuti a causa della medesima violazione del diritto dell’Unione che ha motivato la prima domanda e il soggetto passivo sia venuto a conoscenza della possibilità di estendere l’ambito temporale di tale domanda solo dopo l’adozione di una decisione del giudice nazionale a seguito di una decisione della Corte resa nell’esercizio della competenza ad essa conferita dall’articolo 267 TFUE.

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1 GU C, C/2023/1127.