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Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 – Gul Ahmed Textile Mills / Consiglio

(Causa T-199/04 RENV)1

(«Dumping – Importazioni di biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan – Interesse ad agire – Apertura dell’inchiesta – Valore normale costruito – Errore manifesto di valutazione – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato in un’audizione – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Ristorno dei diritti all’importazione – Adeguamento – Pregiudizio – Nesso di causalità – Diritto dell’OMC»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gul Ahmed Textile Mills Ltd (Karachi, Pakistan) (rappresentanti: L. Ruessmann, avvocato, e J. Beck, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito da R. Bierwagen e C. Hipp, avvocati)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio, del 2 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan (GU 2004, L 66, pag. 1), nella parte in cui concerne la ricorrente.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Gul Ahmed Textile Mills Ltd è condannata alle spese del Consiglio dell’Unione europea.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 217 del 28.8.2004.