Language of document : ECLI:EU:T:2016:740





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 dicembre 2016 –
Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio

(causa T199/04 RENV)

«Dumping – Importazioni di biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan – Interesse ad agire – Apertura dell’inchiesta – Valore normale costruito – Errore manifesto di valutazione – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato in un’audizione – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Ristorno dei diritti all’importazione – Adeguamento – Pregiudizio – Nesso di causalità – Diritto dell’OMC»

1.      Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Nozione – Necessità di un interesse reale e attuale – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Interesse che deve perdurare sino alla pronuncia della decisione giurisdizionale – Onere della prova a carico del ricorrente – Ricorso contro un regolamento che istituisce dazi antidumping – Scadenza dei dazi antidumping nel corso del procedimento

[Art. 263 TFUE e 266, comma 1, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale (2015), art. 131, § 1; regolamento del Consiglio n. 397/2004]

(v. punti 4560)

2.      Accordi internazionali – Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio – GATT del 1994 – Impossibilità di invocare gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione – Eccezioni – Atto dell’Unione finalizzato ad assicurarne l’esecuzione o che vi fa esplicito e preciso riferimento

(v. punti 71, 72)

3.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Apertura dell’inchiesta – Presupposti – Elementi sufficienti di prova dell’esistenza di un dumping e del relativo pregiudizio – Sufficienza delle informazioni contenute nella denuncia – Obblighi incombenti alla Commissione nel valutare tali informazioni – Portata – Interpretazione alla luce dell’accordo antidumping del GATT del 1994 – Sindacato giurisdizionale – Portata

(Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping del 1994», artt. 5.15.9; regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1972/2002, art. 5)

(v. punti 88107, 115117)

4.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso di causalità – Obblighi delle istituzioni – Valutazione di fattori estranei al dumping – Abolizione dei dazi antidumping anteriori e dei dazi doganali ordinari nel contesto del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1972/2002, art. 3, § 7)

(v. punti 107, 173)

5.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Requisiti analoghi per le censure dedotte a sostegno di un motivo – Requisiti analoghi per le repliche – Rinvio all’insieme degli allegati – Irricevibilità

[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 44, § 1, c), e 47, § 1]

(v. punti 108, 110, 111)

6.      Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle offerte di prova – Presupposti

[Regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 48, § 1]

(v. punti 109, 168)

7.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Obbligo della Commissione di effettuare un’analisi convincente dei fattori positivi e negativi – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping del 1994», art. 3.4; regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1972/2002, art. 3, § 2, 3 e 5)

(v. punti 135140, 142149)

8.      Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Sostituzione della motivazione di una decisione di un’istituzione – Inammissibilità

(Art. 263 TFUE e 264 TFUE)

(v. punti 141, 161)

9.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso di causalità – Obblighi delle istituzioni – Valutazione di fattori estranei al dumping – Potere discrezionale – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1972/2002, art. 3, § 7)

(v. punti 156160, 162164, 169, 170)

10.    Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso di causalità – Obblighi delle istituzioni – Valutazione di fattori estranei al dumping – Obbligo generale della Commissione di esaminare gli effetti degli altri fattori di causalità collettivamente – Insussistenza

(Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping del 1994», art. 3.5; regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1972/2002, art. 3, § 7)

(v. punti 178, 179)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio, del 2 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan (GU 2004, L 66, pag. 1), nella parte in cui concerne la ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Gul Ahmed Textile Mills Ltd è condannata alle spese del Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.