Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 dicembre 2016 –
Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio
(causa T‑199/04 RENV)
«Dumping – Importazioni di biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan – Interesse ad agire – Apertura dell’inchiesta – Valore normale costruito – Errore manifesto di valutazione – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato in un’audizione – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Ristorno dei diritti all’importazione – Adeguamento – Pregiudizio – Nesso di causalità – Diritto dell’OMC»
1. Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Nozione – Necessità di un interesse reale e attuale – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Interesse che deve perdurare sino alla pronuncia della decisione giurisdizionale – Onere della prova a carico del ricorrente – Ricorso contro un regolamento che istituisce dazi antidumping – Scadenza dei dazi antidumping nel corso del procedimento
[Art. 263 TFUE e 266, comma 1, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale (2015), art. 131, § 1; regolamento del Consiglio n. 397/2004]
(v. punti 45‑60)
2. Accordi internazionali – Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio – GATT del 1994 – Impossibilità di invocare gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione – Eccezioni – Atto dell’Unione finalizzato ad assicurarne l’esecuzione o che vi fa esplicito e preciso riferimento
(v. punti 71, 72)
3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Apertura dell’inchiesta – Presupposti – Elementi sufficienti di prova dell’esistenza di un dumping e del relativo pregiudizio – Sufficienza delle informazioni contenute nella denuncia – Obblighi incombenti alla Commissione nel valutare tali informazioni – Portata – Interpretazione alla luce dell’accordo antidumping del GATT del 1994 – Sindacato giurisdizionale – Portata
(Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping del 1994», artt. 5.1‑5.9; regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1972/2002, art. 5)
(v. punti 88‑107, 115‑117)
4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso di causalità – Obblighi delle istituzioni – Valutazione di fattori estranei al dumping – Abolizione dei dazi antidumping anteriori e dei dazi doganali ordinari nel contesto del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate – Esclusione
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1972/2002, art. 3, § 7)
(v. punti 107, 173)
5. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Requisiti analoghi per le censure dedotte a sostegno di un motivo – Requisiti analoghi per le repliche – Rinvio all’insieme degli allegati – Irricevibilità
[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 44, § 1, c), e 47, § 1]
(v. punti 108, 110, 111)
6. Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle offerte di prova – Presupposti
[Regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 48, § 1]
(v. punti 109, 168)
7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Obbligo della Commissione di effettuare un’analisi convincente dei fattori positivi e negativi – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping del 1994», art. 3.4; regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1972/2002, art. 3, § 2, 3 e 5)
(v. punti 135‑140, 142‑149)
8. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Sostituzione della motivazione di una decisione di un’istituzione – Inammissibilità
(Art. 263 TFUE e 264 TFUE)
(v. punti 141, 161)
9. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso di causalità – Obblighi delle istituzioni – Valutazione di fattori estranei al dumping – Potere discrezionale – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1972/2002, art. 3, § 7)
(v. punti 156‑160, 162‑164, 169, 170)
10. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso di causalità – Obblighi delle istituzioni – Valutazione di fattori estranei al dumping – Obbligo generale della Commissione di esaminare gli effetti degli altri fattori di causalità collettivamente – Insussistenza
(Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping del 1994», art. 3.5; regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1972/2002, art. 3, § 7)
(v. punti 178, 179)
Oggetto
| Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio, del 2 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan (GU 2004, L 66, pag. 1), nella parte in cui concerne la ricorrente. |
Dispositivo
2) | | La Gul Ahmed Textile Mills Ltd è condannata alle spese del Consiglio dell’Unione europea. |
3) | | La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |