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Comunicazione sulla GU

 

SEQ CHAPTER \h \r 1Ricorso della Bavarian Lager Company contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 27 maggio 2004.

(Causa T-194/04)

Lingua processuale: l'inglese

Il 27 maggio 2004 la Bavarian Lager Company Limited, con sede in Clitheroe, Regno Unito, rappresentata dagli avv.ti J. Pearson e C. Bright, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    dichiarare che l'accettazione da parte della Commissione delle modifiche apportate dal governo britannico all'art. 7, n. 2, lett. a), del Supply of Beer (Tied Estate) Order 1989 (S.I. 1989 n. 2390) (in prosieguo: la "guest beer provision") è in contrasto con l'art. 28 CE (ex art. 30 del Trattato CE);

-    dichiarare che la Commissione non avrebbe dovuto accettare la suddetta modifica e che facendolo ha violato l'art. 28 CE (ex art. 30 del Trattato CE);

-    annullare la decisione della Commissione 18 marzo 2004 con la quale rifiuta di rendere taluni documenti accessibili alla ricorrente;

-    ordinare alla Commissione di comunicare il nome di tutti i partecipanti alla riunione dell'11 ottobre 1996, alla quale erano presenti dipendenti della Direzione generale de Mercato interno, del Ministero del commercio e dell'industria del Regno Unito, nonché rappresentanti della Confédération des Brasseurs du Marché Commun; e

-    condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La società ricorrente è stata costituita il 28 maggio 1992 al fine di importare birra tedesca diretta alla vendita nei locali pubblici del Regno Unito. Nel 1993 la ricorrente si è lamentata presso la Commissione a causa di una pretesa violazione dell'art. 28 CE (ex art. 30 del Trattato CE) da parte della "guest beer provision" della legislazione britannica. Secondo tale disposizione, le fabbriche di birra devono permettere ai locali pubblici ad esse legati da un patto di esclusiva di offrire una birra, denominata "guest beer", proveniente da un'altra fabbrica. Tale "guest beer" deve continuare a fermentare nel recipiente nel quale è venduta e costituisce un tipo di birra quasi esclusivamente prodotta nel Regno Unito. La birra venduta dalla ricorrente, nonché la maggioranza delle birre prodotte fuori dal Regno Unito non rientrano nel campo di applicazione di tale disposizione e la ricorrente ritiene che essa costituisca una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa. Con lettera del 21 aprile 1997, la Commissione ha comunicato alla ricorrente che il procedimento avviato contro il Regno Unito relativamente ad un progetto di modifica della "guest beer provision" era stato sospeso e sarebbe stato portato a termine non appena adottata tale modifica.

Il 5 dicembre 2003 la ricorrente ha chiesto alla Commissione, sulla base del regolamento n. 1049/2001 1, di rendere ad essa integralmente accessibile il verbale di una riunione tenutasi su tale questione l'11 ottobre 1996 tra rappresentanti della Commissione, del governo britannico e delle fabbriche di birra. In particolare, la ricorrente ha chiesto alla Commissione di divulgare l'identità di certe persone i cui nomi erano stati cancellati nel verbale ad essa precedentemente mostrato. La Commissione ha respinto la richiesta della ricorrente e ha ribadito il suo rifiuto con lettera del 18 marzo 2004, indirizzata dal Segretario generale alla ricorrente. A sostegno del suo rifiuto, essa ha invocato la necessità di tutelare i dati personali dei partecipanti alla riunione e ha fatto valere che svelare l'identità delle persone che informano la Commissione rischierebbe di compromettere la capacità della Commissione di svolgere indagini in siffatti casi.

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede innanzi tutto una dichiarazione contro la decisione della Commissione di sospendere il procedimento avviato nei confronti del Regno Unito. A tale proposito, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 28 CE e 12 CE.

Per quanto riguarda il rifiuto della Commissione di rendere accessibili i documenti richiesti, la ricorrente sostiene che l'art. 2 del regolamento n. 1049/2001 obbliga la Commissione a divulgare l'identità dei partecipanti alla riunione in questione e che non è applicabile nessuna delle eccezioni previste dall'art. 4. La ricorrente fa valere, inoltre, che l'eccezione di cui all'art. 4, n. 3, non trova applicazione in quanto esiste un prevalente interesse pubblico alla divulgazione.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).