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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Ryanair Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 25 maggio 2004

(Causa T-196/04)

Lingua processuale: l'inglese

Il 25 maggio 2004 la Ryanair Limited, Dublino, Irlanda, rappresentata dai sigg.D. Gleeson e A. Collins Barristers e V. Power, Solicitor, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione 12 febbraio 2004 concernente i vantaggi autorizzati dalla Regione wallona e dal Brussels South Charleroi Airport alla compagnia aerea Ryanair all'epoca della sua installazione a Charleroi;

-    condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La compagnia ricorrente è una compagnia aerea specializzata nei voli a bassa tariffa. In occasione dell'installazione da parte della ricorrente di una base al Brussels South Charleroi Airport, la Regione wallona del Belgio ha posto in essere una serie di misure di aiuto a favore della ricorrente. Con la decisione impugnata la Commissione ha constatato che una parte di tali misure, segnatemente la riduzione dei diritti aereoportuali nonché sconti sui servizi di assistenza a terra costituivano un aiuto di Stato incompatibile col mercato comune ai sensi dell'art. 87 CE. La medesima decisione dichiarava un certo numero di altri aiuti concessi dall'aeroporto alla ricorrente compatibili col mercato comune subordinatamente a diverse condizioni.

A sostegno della domanda di annullamento della decisione in parola, la ricorrente sostiene che era stato violato l'obbligo di motivazione ex art. 235 CE. In particolare la ricorrente afferma che la decisione impugnata omette di motivare la considerazione della Regione wallona e dell'aeroporto come enti indipendenti, malgrado il fatto che la regione abbia la proprietà ed il controllo dell'aeroporto. La ricorrente asserisce inoltre che non sussistono motivi di considerare la regione quale legislatore/regolatore e non proprietaria dell'aeroporto e che la Commissione ha omesso di prendere in considerazione prove della condotta di altri aeroporti nonché di valutare correttamente il piano industriale dell'aeroporto.

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