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Ricorso proposto il 27 marzo 2014 – Hüpeden/Consiglio e Commissione

(Causa T-206/14)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG (Amburgo, Germania) (rappresentante: K. Landry, Rechtsanwalt)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare i convenuti a versarle il risarcimento danni per un importo pari a EUR 118 762,57, maggiorato degli interessi al tasso dell’8 % annuo a decorrere dalla pronuncia della sentenza, ovvero constatare la sussistenza di un diritto al risarcimento dei danni nei confronti dei convenuti

condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede il risarcimento dei danni da essa subiti a causa dell’adozione del regolamento (CE) n. 1355/2008 1 , dichiarato invalido con sentenza della Corte del 22 marzo 2012, nella causa Grünwald Logistik Service GmbG (GLS)/Hauptzollamt Hamburg-Stadt (C-338/10).

La ricorrente sostiene che è vero che i dazi antidumping indebitamente percepiti sulla base di tale regolamento sono stati rimborsati dalle autorità doganali nazionali, ma che essa ha subito un pregiudizio finanziario, giacché è stata costretta, in conseguenza della perdita di liquidità, a ricorrere a crediti bancari supplementari al tasso di interesse di mercato, nonché a crediti a tasso fisso a breve termine. Essa chiede pertanto il rimborso della differenza tra gli interessi dalla stessa pagati sui suoi crediti bancari e gli inferiori interessi che avrebbe dovuto pagare se non le fossero stati imposti dazi antidumping. La ricorrente afferma a tal riguardo che, adottando illegittimamente il regolamento n. 1355/2008, i convenuti hanno violato il suo obbligo di diligenza e il principio di buona amministrazione in modo sufficientemente qualificato, causando in tal modo alla ricorrente un pregiudizio non altrimenti risarcibile, in quanto il pagamento degli interessi sulla differenza degli importi in favore dei contribuenti a decorrere dal giorno del pagamento non è previsto dalle disposizioni nazionali pertinenti per i dazi all’importazione.

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1 Regolamento (CE) n. 1355/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 350, pag. 35).