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Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2013 – Aecops /

Commissione

(Causa T-52/11)1

(«FSE – Azione di formazione – Riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Prescrizione – Certezza del diritto – Diritti della difesa – Termine ragionevole – Obbligo di motivazione»)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: inizialmente J. da Cruz Vilaça e L. Pinto Monteiro, successivamente L. Pinto Monteiro, P. Farinha Alves e N. Morais Sarmento, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e D. Recchia, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 27 ottobre 2010, che fissa l’importo finale delle spese ammissibili al contributo del Fondo sociale europeo (FSE) concesso alla ricorrente per azioni di formazione con decisione C (89) 570, del 22 marzo 1989, per il finanziamento di un’azione di formazione (fascicolo 89 0979 P3).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

L’Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) è condannata alle spese.

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1 GU C 139 del 7.5.2011.