Language of document : ECLI:EU:T:2009:66

Causa T‑354/05

Télévision française 1 SA (TF1)

contro

Commissione delle Comunità europee

«Aiuti di Stato — Finanziamento di France Télévisions mediante canoni radiotelevisivi — Esame permanente degli aiuti esistenti — Raccomandazione che propone l’adozione di opportune misure — Impegni dello Stato membro accettati dalla Commissione — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Natura dell’atto impugnato — Interesse ad agire — Ricevibilità — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Sentenza Altmark»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Termini — Dies a quo — Data di pubblicazione

(Art. 230, quinto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 17, 18, 19, n. 1, e 26, n. 1)

2.      Aiuti concessi dagli Stati — Procedimento amministrativo — Obbligo per la Commissione di pubblicare la proposta di opportune misure accettata dallo Stato membro erogatore

(Art. 88 CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 18, 19, n. 1, e 26, n. 1)

3.      Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Decisione della Commissione recante accettazione degli impegni di uno Stato membro erogatore di un aiuto

(Artt. 88, nn. 1 e 2, CE e 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 17‑19 e 26, n. 2)

4.      Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Decisione della Commissione recante accettazione degli impegni di uno Stato membro erogatore di un aiuto

(Art. 230, quinto comma, CE)

5.      Aiuti concessi dagli Stati — Procedimento amministrativo — Obbligo per la Commissione di intimare agli interessati di presentare osservazioni — Decisione adottata a seguito di una proposta di opportune misure accettata dallo Stato membro erogatore

(Art. 88, n. 2, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 6 e 19, nn. 1 e 2)

6.      Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Misure dirette a compensare il costo delle missioni di servizio pubblico assunte da un’impresa

(Artt. 86, n. 2, CE e 87, n. 1, CE)

7.      Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti esistenti — Misure dirette a compensare il costo delle missioni di servizio pubblico assunte da un’impresa — Esame da parte della Commissione della compatibilità dell’aiuto con il mercato comune

(Artt. 86, n. 2, CE e 88, n. 1, CE)

8.      Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti esistenti — Esame da parte della Commissione della compatibilità dell’aiuto con il mercato comune — Impegni assunti dallo Stato membro erogatore

(Regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 18, 19, n. 1, e 26, n. 1)

1.      Risulta dal dettato dell’art. 230, quinto comma, CE, che il criterio della data in cui si è avuta conoscenza dell’atto come dies a quo del termine di ricorso è sussidiario rispetto a quelli della pubblicazione o della notifica dell’atto stesso.

Relativamente ad atti i quali, secondo una prassi costante dell’istituzione comunitaria interessata, costituiscono oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, benché tale pubblicazione non sia una condizione per la loro applicabilità, il criterio della data della presa di conoscenza non è applicabile ed è la data di pubblicazione che fa decorrere il termine di ricorso. In tali casi, infatti, il terzo interessato può legittimamente presumere che l’atto in questione sarà pubblicato. Tale soluzione, che attiene alla certezza del diritto e si applica a tutti i terzi interessati, vale in particolare qualora il terzo interessato, autore del ricorso, abbia avuto conoscenza dell’atto prima della sua pubblicazione.

Il fatto che la Commissione dia ai terzi accesso integrale al testo di una decisione inserita nel suo sito Internet, unitamente alla pubblicazione di una comunicazione sintetica sulla Gazzetta ufficiale che consente agli interessati di identificare la decisione di cui trattasi e che li avvisa di tale possibilità di accesso via Internet, deve considerarsi come una pubblicazione ai sensi dell’art. 230, quinto comma, CE.

(v. punti 33-35)

2.      L’espressione «decisioni (…) adottate a norma (…) del combinato disposto degli articoli 18 e 19, paragrafo 1», contenuta all’art. 26, n. 1, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’art. 88 CE, sta a significare che l’obbligo di pubblicazione sancito da tale disposizione non verte direttamente e soltanto sulla decisione, adottata ai sensi dell’art. 18 di tale regolamento, di rivolgere allo Stato membro una raccomandazione che propone l’adozione di opportune misure, ma che tale obbligo di pubblicazione sorge solo nell’ipotesi in cui la raccomandazione della Commissione sia accettata dallo Stato membro, il che corrisponde al caso di cui all’art. 19, n. 1 dello stesso regolamento.

L’art. 26, n. 1, del regolamento n. 659/1999 fa pertanto obbligo alla Commissione, se e qualora la sua raccomandazione che propone l’adozione di opportune misure prevista all’art. 18 di tale regolamento sia accettata dallo Stato membro, di procedere alla pubblicazione del contenuto di tale raccomandazione che detta istituzione aveva deciso di rivolgere allo Stato membro e del fatto che tale raccomandazione è stata accettata dallo Stato membro. I terzi sono così informati non di una fase soltanto intermedia del procedimento di esame, ma del suo stato finale.

(v. punti 44-46)

3.      Solo gli atti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica, possono costituire oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. Per stabilire se un atto o una decisione producano siffatti effetti, occorre tener conto della loro sostanza.

Nel settore degli aiuti di Stato, le norme procedurali stabilite dal Trattato variano a seconda che si tratti di misure già esistenti soggette all’art. 88, nn. 1 e 2, CE, oppure di aiuti nuovi, disciplinati dai nn. 2 e 3 dello stesso articolo. Per quanto riguarda gli aiuti già esistenti, nel citato art. 88, n. 1, CE si attribuisce alla Commissione la competenza a procedere, con gli Stati membri, al loro esame permanente.

In forza dell’art. 17, n. 2, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’art. 88 CE, se la Commissione considera che un regime di aiuti esistenti non è, o non è più compatibile con il mercato comune, informa lo Stato membro interessato della sua posizione preliminare dandogli l’opportunità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese.

A norma dell’art. 18 del regolamento n. 659/1999, se la Commissione, alla luce delle informazioni fornite dallo Stato membro a norma dell’art. 17 di cui sopra, conclude che il regime di aiuti esistenti non è, ovvero non è più, compatibile con il mercato comune, emette una raccomandazione in cui propone misure opportune allo Stato membro interessato. Siffatta raccomandazione, la quale costituisce solo una proposta, non è, presa isolatamente, un atto impugnabile.

Ai sensi dell’art. 19, n. 1, del regolamento n. 659/1999, se lo Stato membro interessato accetta le misure proposte e ne informa la Commissione, quest’ultima ne prende atto e ne informa lo Stato membro.

Per quanto riguarda quest’ultima ipotesi, detto procedimento costituisce, per sua stessa natura, un procedimento decisionale, che si conclude con «decisioni (…) adottate a norma (…) del combinato disposto degli articoli 18 e 19, paragrafo 1» di cui all’art. 26, n. 1, del regolamento n. 659/1999. Infatti, il procedimento di esame si conclude con la decisione menzionata solo allorché la Commissione decide di accettare gli impegni dello Stato come rispondenti alle sue preoccupazioni. Tale decisione genera effetti giuridici obbligatori, atteso che, conformemente all’art. 19, n. 1, del regolamento n. 659/1999, lo Stato membro interessato che, all’atto della pubblicazione prevista dall’art. 26, n. 1, del medesimo regolamento, ha necessariamente accettato le misure opportune, è tenuto a dare applicazione a tali misure.

(v. punti 60-65, 67, 69-70, 73)

4.      La ricevibilità di un ricorso di annullamento è subordinata alla condizione che la persona fisica o giuridica da cui esso promana abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Tale interesse dev’essere esistente ed effettivo e va valutato al giorno in cui il ricorso viene proposto. Un tale interesse presuppone che l’annullamento di tale atto possa produrre di per sé conseguenze giuridiche o, secondo un’altra formulazione, che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto. Una decisione che dia interamente soddisfazione al richiedente non è, per definizione, idonea a recargli pregiudizio e tale richiedente non ha interesse a chiederne l’annullamento. Per contro, quando il richiedente sostiene che l’atto di cui trattasi, anche se gli è eventualmente in parte favorevole, non tutela tuttavia in modo adeguato la sua situazione giuridica, gli deve essere riconosciuto un interesse ad agire al fine di far verificare, dal giudice comunitario, la legittimità di tale decisione. La valutazione del carattere favorevole o meno dell’atto impugnato rientra quindi nel merito e non nella ricevibilità del ricorso.

Ha un interesse ad agire la rete privata di televisione la quale, a fronte di una decisione della Commissione che dichiara compatibile con il mercato comune, tenuto conto degli impegni sottoscritti dallo Stato membro di cui trattasi, un sistema di trasferimento a reti pubbliche del canone d’abbonamento radiotelevisivo riscosso da tale Stato, consideri tali impegni inadatti ad assicurare la compatibilità di siffatto sistema con il mercato comune.

(v. punti 84-87, 92)

5.      Il procedimento di controllo degli aiuti di Stato, tenuto conto della sua struttura, è un procedimento avviato nei confronti dello Stato membro responsabile, alla luce dei suoi obblighi comunitari, della concessione dell’aiuto. Questa considerazione è valida sia per gli aiuti nuovi sia per gli aiuti esistenti. Pertanto, sebbene nulla vieti ad una parte di trasmettere alla Commissione informazioni che denunciano l’incompatibilità con il mercato comune di un aiuto di Stato, che si tratti di un aiuto nuovo o di un aiuto esistente, questa facoltà non conferisce a tale parte alcun diritto di difesa. La Commissione non è assolutamente tenuta a intrattenere con tali parti un dibattito contraddittorio.

Infatti, anche se è vero che, nell’ambito del procedimento di indagine formale previsto dall’art. 88, n. 2, primo comma, CE e dall’art. 6 del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’art. 88 CE, procedimento che può essere avviato, per quanto riguarda il controllo degli aiuti nuovi, con una decisione adottata in applicazione dell’art. 4, n. 4, del regolamento n. 659/1999 e, per quanto concerne l’esame permanente degli aiuti esistenti, mediante una decisione adottata in applicazione dell’art. 19, n. 2 del medesimo regolamento, la Commissione invita le parti interessate a formulare le loro osservazioni, conformemente all’ art. 6, n. 1, seconda frase del regolamento n. 659/1999, ciò non avviene nel caso di una decisione che non sia stata adottata nell’ambito di un procedimento d’indagine formale, bensì in esito ad una proposta di misure opportune accettata dallo Stato membro interessato, cioè nell’ambito dell’art. 19, n. 1, del regolamento n. 659/1999. In tale fase del procedimento di esame permanente degli aiuti esistenti la Commissione non è tenuta ad invitare le parti interessate a trasmetterle le loro osservazioni.

(v. punti 99-103)

6.      Le quattro condizioni definite al punto 95 della sentenza 24 luglio 2003, causa C‑280/00, Altmark, hanno come solo obiettivo la qualificazione della misura di cui trattasi come aiuto di Stato e più precisamente la determinazione dell’esistenza di un vantaggio. Le decisioni della Corte e del Tribunale che hanno fatto riferimento alle condizioni enunciate in tale sentenza non rimettono in discussione il fatto che tali condizioni riguardano la qualificazione come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, ed esse non stanno ad indicare che la Corte abbia voluto, enunciando tali condizioni, porre termine all’applicazione dell’art. 86, n. 2, CE, per la valutazione della compatibilità con il mercato comune delle misure statali di finanziamento dei servizi di interesse economico generale. Il criterio Altmark, inteso a stabilire l’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, non va confuso con il criterio dell’art. 86, n. 2, CE, che consente di stabilire se una misura costitutiva di un aiuto possa essere considerata compatibile con il mercato comune.

(v. punti 130, 135, 140)

7.      L’esame degli aiuti esistenti da parte della Commissione può portare soltanto a misure per il futuro. Se è possibile che la ricerca, nell’ambito di un esame permanente di un aiuto esistente diretto a compensare il costo dei compiti di servizio pubblico assunti da un’impresa, di un’eventuale sovracompensazione di tali costi per il passato possa eventualmente, secondo le circostanze particolari del caso di specie, presentare un interesse per la valutazione della compatibilità di tale aiuto esistente con il mercato comune, resta ciò nondimeno che una siffatta ricerca non è di per sé necessariamente indispensabile per una corretta valutazione della necessità di proporre misure opportune per il futuro e per la determinazione di tali misure. Il rischio o l’assenza di rischio di sovracompensazione per il futuro dipende essenzialmente dalle modalità concrete del regime di finanziamento stesso e non dalla circostanza che tale regime abbia, in pratica, prodotto una sovracompensazione nel passato.

(v. punti 166-167)

8.      Dalla formulazione dell’art. 18 del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’art. 88 CE, risulta che la Commissione gode di un ampio margine di valutazione discrezionale nell’esercizio del suo potere di adottare, secondo la formulazione dell’art. 26, n. 1 del medesimo regolamento, una decisione ai sensi «del combinato disposto degli articoli 18 e 19, paragrafo 1», di tale regolamento e, in questo quadro, di stabilire le misure opportune in grado di rispondere alla sua conclusione secondo la quale un regime di aiuti esistenti non è o non è più compatibile con il mercato comune. Ciò considerato, non compete al Tribunale sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, poiché il suo controllo deve limitarsi a verificare che tale istituzione non sia incorsa in errore manifesto di valutazione nel considerare che gli impegni adottati dallo Stato membro erogatore dell’aiuto esistente sono tali da dirimere i problemi di concorrenza che il regime di aiuti di cui trattasi pone.

(v. punti 188-189)