Language of document : ECLI:EU:C:2016:391

Causa C‑122/15

Procedimento promosso da C

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Principi di parità di trattamento e di non discriminazione in ragione dell’età – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articoli 2, 3 e 6 – Differenza di trattamento fondata sull’età – Legislazione nazionale che prevede, in talune ipotesi, una tassazione superiore dei redditi derivanti da una pensione di vecchiaia rispetto ai redditi salariali – Ambito di applicazione della direttiva 2000/78 – Competenza dell’Unione europea nel settore delle imposte dirette»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 giugno 2016

1.        Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Ambito di applicazione – Retribuzione – Nozione

[Art. 157, § 2, TFUE; direttiva del Consiglio 2000/78, art. 3, § 1, c)]

2.        Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Ambito di applicazione – Imposta addizionale sui redditi derivanti da una pensione di vecchiaia – Esclusione – Valutazione in base all’articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione – Situazione che non rientra nell’ambito del diritto dell’Unione

[Art. 157, § 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 21, § 1, e 51, § 1; direttiva del Consiglio 2000/78, art. 3, § 1, c)]

1.        V. il testo della decisione.

(v. punti 21-23)

2.        L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale riguardante un’imposta addizionale sui redditi pensionistici non rientra nell’ambito di applicazione sostanziale di tale direttiva né, di conseguenza, dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Infatti una tale tassazione è esterna al rapporto di lavoro e pertanto alla determinazione in tale contesto, il solo interessato dalla direttiva 2000/78, della retribuzione ai sensi di tale direttiva nonché dell’articolo 157, paragrafo 2, TFUE.

Un’imposta addizionale sui redditi derivanti da una pensione di vecchiaia, priva di qualsivoglia legame con il contratto di lavoro, deriva direttamente ed esclusivamente da una normativa tributaria nazionale applicabile a ogni persona fisica i cui redditi derivanti da una pensione di vecchiaia, al netto della deduzione per la pensione, superano un determinato importo.

Peraltro, dal momento che tale normativa non attua alcuna disposizione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, e non rientra nell’ambito di applicazione né della direttiva 2000/78 né di una direttiva sulla fiscalità, l’articolo 21, paragrafo 1, della Carta non può essere utilmente fatto valere nell’ambito della controversia attinente a tale normativa.

(v. punti 25, 26, 29, 30 e dispositivo)