Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 9 marzo 2015 – Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH / Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)

(Causa C-117/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrente: Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH

Convenuta: Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)

Questioni pregiudiziali

1. Se la questione della sussistenza di una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 1 e/o ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 2 sia definita sempre in base ai medesimi criteri, ossia

–    un utente agisce nella piena consapevolezza delle conseguenze della propria condotta al fine di procurare a terzi un accesso all’opera protetta che, senza il suo intervento, questi ultimi non avrebbero;

–    per «pubblico» si intende un numero indeterminato di potenziali destinatari che deve altresì essere composto da un numero piuttosto considerevole di persone, fermo restando che il carattere dell’indeterminatezza è soddisfatto quando si tratta di «gente in generale» e quindi non di persone che appartengono a un gruppo privato, e per «numero piuttosto considerevole di persone» si intende che deve essere superata una determinata soglia minima, criterio non soddisfatto se la pluralità di interessati è troppo esigua se non addirittura insignificante, tenendo conto che in tale contesto non rileva solo quante persone hanno contemporaneamente accesso alla stessa opera, ma anche quante fra di esse hanno accesso alla stessa in successione;

–    si tratta di un pubblico nuovo cui viene comunicata l’opera, ossia di un pubblico che non era stato preso in considerazione dall’autore dell’opera nel momento in cui ne aveva autorizzato l’utilizzo per la comunicazione al pubblico, salvo che la comunicazione successiva avvenga in base a una specifica procedura tecnica che si distingue dalla riproduzione originaria e

–    rileva l’eventuale carattere lucrativo dell’utilizzo in questione e il pubblico è altresì ricettivo alla comunicazione di cui trattasi e non è soltanto «intercettato» casualmente, fermo restando che questa non è una condizione indispensabile per una comunicazione al pubblico.

2)    Se, in casi come quello oggetto del procedimento principale, in cui il gestore di un centro di riabilitazione installa nei suoi locali apparecchi televisivi cui invia un segnale di trasmissione rendendo così visibili i programmi televisivi, la questione della sussistenza di una comunicazione al pubblico debba essere valutata in base alla nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 o dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, quando rendendo visibili i programmi televisivi si vada a incidere sui diritti d’autore e i diritti di tutela connessi di una molteplicità di soggetti coinvolti, in particolare compositori, parolieri ed editori musicali ma anche artisti interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e autori di opere letterarie e le rispettive case editrici.

3)    Se, in casi come quello oggetto del procedimento principale, in cui il gestore di un centro di riabilitazione installa nei suoi locali apparecchi televisivi cui invia un segnale di trasmissione rendendo così visibili i programmi televisivi per i suoi pazienti sussista una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 o ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115.

4)    Ove, in casi come quelli oggetto del procedimento principale, sia confermata la sussistenza di una comunicazione al pubblico in tal senso, se la Corte intenda confermare la sua giurisprudenza secondo cui nel caso della radiodiffusione di fonogrammi oggetto di protezione a beneficio di pazienti all’interno di uno studio odontoiatrico (v. sentenza SCF del 15 marzo 2012, C-135/10 3 ) o in strutture simili non si verifica comunicazione al pubblico.

____________

____________

1     Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

2     Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376, pag. 28).

3     EU:C:2012:140.