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Impugnazione proposta il 30 maggio 2024 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 20 marzo 2024, causa T-623/18, EO/Commissione

(Causa C-385/24 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Melo Sampaio, D. Milanowska, G. Gattinara, agenti)

Altra parte nel procedimento: EO

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata, e

condannare il ricorrente nel giudizio di primo grado alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce tre motivi di impugnazione.

Il primo motivo verte sull’errore che il Tribunale avrebbe commesso nell’interpretare gli effetti di una precedente pronuncia, con la quale è stato annullato un bando di concorso, sulla legittimità della decisione della commissione giudicatrice impugnata, laddove ha considerato che l’annullamento del bando di concorso doveva automaticamente comportare l’annullamento della decisione impugnata.

Il secondo motivo verte su uno snaturamento dei fatti, da parte del Tribunale, riguardo alle competenze linguistiche del ricorrente in primo grado, avendo omesso di considerare dati di cui disponeva e che dimostravano inequivocabilmente che non poteva sussistere un nesso diretto tra l’illegittimità del bando di concorso e l’illegittimità della decisione della commissione giudicatrice impugnata.

Il terzo motivo verte sulla violazione, da parte del Tribunale, dell’obbligo di motivare le proprie decisioni, poiché, da un lato, esso non ha spiegato perché non fosse necessario decidere sull’ammissibilità dell’eccezione di illegittimità del bando di concorso sollevata dal ricorrente in primo grado e, dall’altro, riguardo alle conseguenze dell’annullamento della decisione impugnata, esso ha contraddetto la sua precedente valutazione riguardante l’annullamento automatico di tale decisione.

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