Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2014 – Scooters India / UAMI – Brandconcern (LAMBRETTA)
(Causa T-132/12) 1
[«Marchio comunitario – Procedura di decadenza – Marchio comunitario denominativo LAMBRETTA – Uso serio del marchio – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»]
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Scooters India Ltd (Lucknow, India) (rappresentante: B. Brandreth, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Brandconcern BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: G. Casucci e N. Ferretti, avvocati)
Oggetto
Ricorso di annullamento proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 12 gennaio 2012 (procedimento R 2308/2010-1), relativa a una procedura di scadenza tra la Brandconcern BV e la Scooters India Ltd.
Dispositivo
1) La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 12 gennaio 2012 (procedimento R 2308/2010-1) è annullata.
2) L’UAMI sopporterà le proprie spese e quelle versate dalla Scooters India Ltd, comprese le spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
3) La Brandconcern BV sopporterà le proprie spese.
________________________1 GU C 165 del 9.6.2012.