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Ricorso presentato l'11 aprile 2012 - European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/ Commissione europea

(Causa T-165/12)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo) e Εvropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: Β. Christianos, dikigoros)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione n. CMS/cms D(2012)/00008 della Commissione europea, dell'8 febbraio 2012, notificata alle ricorrenti il 9 febbraio 2012, con la quale la Commissione europea ha respinto la loro offerta nella gara d'appalto a procedura ristretta n. EuropeAid/131431/C/SER/AL e

condannare la Commissione all'integralità delle spese processuali delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Con il ricorso in questione, le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione n. CMS/cms D(2012)/00008 della Commissione europea, dell'8 febbraio 2012, notificata alle ricorrenti il 9 febbraio 2012, con la quale la Commissione europea ha respinto la loro offerta nella gara d'appalto a procedura ristretta n. EuropeAid/131431/C/SER/AL

Le ricorrenti affermano che occorre annullare la decisione impugnata, conformemente all'articolo 263 TFUE, in ragione della violazione di disposizioni del diritto dell'Unione e, precisamente, per i seguenti tre motivi:

In primo luogo, a causa della violazione da parte della Commissione del principio di trasparenza in quanto la decisione impugnata, anche dopo la lettera della Commissione del 21 febbraio 2012, non ha permesso agli offerenti l'accesso al verbale della commissione di valutazione;

In secondo luogo, a causa della violazione da parte della Commissione dell'obbligo di motivazione:

poiché, quanto alle caratteristiche ed ai vantaggi dell'offerta tecnica del concorrente prescelto, mancavano completamente nella decisione impugnata, anche dopo la lettera della Commissione del 21 febbraio 2012, sia il punteggio analitico attribuito all'offerta tecnica del concorrente prescelto che la giustificazione del punteggio stesso.

poiché, quanto all'offerta tecnica delle stesse ricorrenti, la decisione impugnata, anche dopo la lettera della Commissione del 21 febbraio 2012, conteneva una motivazione del tutto carente del punteggio attribuito.

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