Ricorso proposto il 6 febbraio 2012 - Western Digital e Western Digital Ireland / Commissione
(Causa T-60/12)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Western Digital Corp. (Dover, Delaware, Stati Uniti) e Western Digital Ireland, Ltd (Grand Cayman, Isole Cayman) (rappresentanti: F. González Díaz, avvocato, R. Patel, Solicitor e P. Stuart, Barrister)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
condannare la convenuta a produrre i questionari da essa inviati a terzi durante la prima e la seconda fase della sua indagine relativa all'acquisizione proposta dalla Seagate dell'attività relativa ai dischi rigidi della Samsung Electronics Co. Ltd;
condannare la convenuta ad accordare l'accesso al fascicolo precedente e successivo alla notifica concernente la transazione Seagate/Samsung, compreso, in particolare, l'accesso alle versioni non riservate di tutta la corrispondenza e al resoconto dei contatti tra la Seagate, la Samsung e la Commissione fino alla data della notifica, e a tutte le comunicazioni interne della Commissione - tanto nel caso Seagate/Samsung quanto nel caso Western Digital Ireland/Viviti Technologies - per quanto riguarda la priorità delle due transazioni;
annullare gli articoli 2 e 3 della decisione della Commissione europea del 23 novembre 2011, nel caso COMP/M.6203 - Western Digital Ireland/Viviti Technologies, relativa ad un procedimento ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio n. 139/2004 , e, nella misura necessaria, l'articolo 1 di tale decisione; e
condannare la convenuta alle spese del presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
Primo motivo, con cui si sostiene che la decisione impugnata è viziata dall'adozione e/o applicazione della cosiddetta "regola di priorità", in quanto:
la Commissione non era competente per adottare una regola di priorità sulla base della data della notifica;
il principio di priorità è illegittimo e viola i principi generali di equità e di buona amministrazione;
la Commissione ha violato la legittima aspettativa delle ricorrenti che la transazione sarebbe stata valutata come una concentrazione da 5 a 4;
la Commissione, tramite richieste sproporzionate di informazioni precedenti alla notifica, in violazione dei principi di buona amministrazione, equità e non discriminazione, ha effettivamente privato le ricorrenti dell'opportunità di essere notificate come prima transazione.
Secondo motivo, con cui si sostiene che la decisione impugnata è viziata dal fatto che alle ricorrenti è stato precluso l'esercizio dei loro diritti della difesa, in quanto:
non è stata data loro un'opportunità di confutare argomenti, affermazioni e supposizioni contenute nella decisione impugnata, ma non nella comunicazione degli addebiti;
non è stata data loro un'opportunità di analizzare dati e informazioni rilevanti che erano a disposizione della Commissione.
Terzo motivo, con cui si sostiene che nella decisione impugnata la convenuta commette errori di diritto e adduce elementi di prova che sono di fatto inesatti, inattendibili e inadatti a sostanziare le conclusioni tratte da essi e si basano su errori di diritto.
Quarto motivo, con cui si sostiene che la decisione impugnata viola un principio fondamentale di diritto dell'Unione, in quanto impone misure sproporzionate.
____________1 - Regolamento (CE) del Consiglio n. 139/2004, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1).