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Ordinanza del Tribunale del 7 marzo 2013 - Henkel e Henkel France / Commissione

(Causa T-64/12)

("Ricorso di annullamento - Domanda volta alla trasmissione all'Autorità francese della concorrenza di alcuni documenti facenti parte del fascicolo della Commissione relativo a un procedimento in materia di concorrenza riguardante il mercato europeo dei produttori di detersivi per i consumatori - Utilizzo nell'ambito di un procedimento nazionale avente ad oggetto il settore dei detersivi in Francia - Difetto di interesse ad agire - Irricevibilità")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Henkel AG & Co. KGaA (Düsseldorf, Germania) e Henkel France (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentanti: avv.ti R. Polley, T. Kuhn, F. Brunet e E. Paroche)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. Khan e P. Van Nuffel, agenti)

Oggetto

Da una parte, la domanda di annullamento della decisione asseritamente contenuta in una lettera della Commissione del 7 dicembre 2011 (caso COMP/39.579 - Detersivi per i consumatori - e caso 09/0007 F), con la quale la Commissione ha rifiutato di dare seguito ad una richiesta delle ricorrenti volta alla trasmissione all'Autorità della concorrenza (Francia), nell'ambito del caso 09/0007 F relativo al settore dei detersivi in Francia, di vari documenti prodotti nel caso COMP/39.579 e, dall'altra, la domanda tesa ad ottenere che il Tribunale ingiunga alla Commissione di consentire alle ricorrenti di utilizzare i documenti di cui trattasi nel procedimento dinanzi all'Autorità della concorrenza o dinanzi al giudice francese competente nell'ambito di un ricorso avverso la decisione di quest'ultima e prenda ogni altra misura adeguata.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Non vi è luogo a provvedere sulla domanda d'intervento di Unilever PLC e Unilever NV.

La Henkel AG & Co. KGaA e la Henkel France sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

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1 - GU C 98 del 31.3.2012.