Language of document : ECLI:EU:T:2012:285

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

12 giugno 2012

Causa T‑65/12 P

Guido Strack

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Ordinanza di rinvio – Decisione non impugnabile – Impugnazione manifestamente irricevibile»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 7 dicembre 2011, Strack/Commissione (F‑44/05 RENV, non pubblicata nella Raccolta).

Decisione:      L’impugnazione è respinta. Il sig. Guido Strack sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito della presente istanza.

Massime

Impugnazione – Oggetto – Annullamento di un’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica che declina la sua competenza a favore della Corte di giustizia o del Tribunale – Irricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 9, commi primo e secondo)

Le condizioni dell’articolo 9, commi primo e secondo, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, relative alle decisioni impugnabili, non sono soddisfatte quando il Tribunale della funzione pubblica non constata l’incompetenza del giudice dell’Unione europea, ma rinvia la causa al Tribunale, in conformità alla procedura prevista dall’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte. Siffatto rinvio non è tale da mettere a repentaglio la tutela giurisdizionale delle parti dinanzi al giudice dell’Unione il quale, in ogni caso, statuirà su tutte le questioni sollevate con il ricorso.

Spetta al giudice cui la causa è stata rinviata giudicare della propria competenza e, se del caso e in conformità alla procedura specificamente prevista a tal fine, rinviare a sua volta la causa al giudice di primo grado, che non può in tal caso declinare la sua competenza. Tale meccanismo particolare consente di risolvere le questioni di ripartizione delle competenze tra gli organi giurisdizionali che compongono la Corte di giustizia dell’Unione europea. In questa prospettiva, e pur ammettendo che la questione relativa alla competenza giurisdizionale possa, eventualmente, essere altresì oggetto di contradditorio tra le parti dinanzi al Tribunale, investito della controversia a seguito del rinvio, continuare il procedimento di impugnazione in una causa siffatta risulta contrario al regime previsto dall’allegato I dello Statuto della Corte, oltre che alla buona amministrazione della giustizia. Infatti, ciò condurrebbe alla duplicazione delle istanze, in quanto, nella medesima controversia, sarebbero pendenti dinanzi al Tribunale tanto la causa rinviata quanto l’impugnazione della decisione di rinvio.

(v. punti da 9 a 13)

Riferimento:

Tribunale: 4 settembre 2008, Gualtieri/Commissione (T‑413/06 P, Racc. FP pag. I‑B‑1‑35 e II‑B‑1‑253, punti 24, 25 e 27); 8 luglio 2010 (Marcuccio/Commissione, T‑166/09 P, non pubblicata nella Raccolta, punti da 28 a 30)