Ricorso proposto il 17 novembre 2009 - Storck / UAMI - RAI (Ragolizia)
(Causa T-462/09)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: August Storck KG (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti I. Rohr, P. Goldenbaum e T. Melchert)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Radiotelevisione italiana S.p.A. (RAI) (Roma, Italia)
Conclusioni della ricorrente
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 8 settembre 2009, nel procedimento R 1779/2008-4;
condannare l'Ufficio alle spese;
nell'ipotesi in cui la controinteressata intervenga nel procedimento, condannarla a sopportare le proprie spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "Ragolizia" per prodotti della classe 30 (domanda n. 5 201 835).
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Radiotelevisione italiana S.p.A. (RAI)
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio comunitario n. 4 771 762 "FAVOLIZIA".
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009
1, in quanto non sussiste alcun rischio di confusione tra i marchi confliggenti.
____________1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).