Language of document : ECLI:EU:T:2011:272

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

15 giugno 2011

Causa T-510/09 P

V

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Funzione pubblica — Assunzione — Diniego di assunzione per inidoneità fisica all’esercizio delle funzioni — Obbligo di motivazione del Tribunale della funzione pubblica»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 21 ottobre 2009, causa F‑33/08, V/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑403 e II‑A‑1‑2159).

Decisione:      La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea 21 ottobre 2009, causa F‑33/08, V/Commissione, è annullata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha omesso di statuire su un motivo dedotto dalla sig.ra V all’udienza e relativo alla non iscrizione del presidente della commissione medica nell’elenco dell’ordine dei medici belga. Per il resto, l’impugnazione è respinta. Il ricorso proposto dalla sig.ra V dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F‑33/08 è respinto. La sig.ra V sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio. Le spese connesse al procedimento di primo grado, sfociato nella citata sentenza V/Commissione, saranno sopportate secondo le modalità determinate ai punti 2 e 3 del dispositivo di quest’ultima.

Massime

1.      Funzionari – Assunzione – Diniego di assunzione per inidoneità fisica – Irregolarità del parere medico di inidoneità – Adozione da parte della commissione medica del parere definitivo sulla base del parere irregolare – Illegittimità

(Statuto dei funzionari, art. 33)

2.      Procedura – Misure di organizzazione del procedimento – Richiesta di produzione di un documento – Verifica del carattere riservato – Inapplicabilità in caso di rifiuto fondato sul carattere riservato dei documenti nei confronti del Tribunale

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 44, n. 2)

3.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Limiti – Obbligo di pronunciarsi su ciascuna asserita violazione di diritto

(Statuto della Corte di giustizia, art. 36 e allegato I, art. 7, n. 1)

1.      Un’irregolarità che vizia il parere medico negativo del medico di fiducia di un’istituzione redatto a seguito della visita medica di assunzione potrebbe inficiare la legittimità del parere definitivo emesso dalla commissione medica adita ai sensi dell’art. 33 dello Statuto, così come la decisione di non assunzione adottata sul fondamento del detto parere definitivo.

Al riguardo, anche se è vero che la commissione medica è in grado di procedere ad un riesame completo e imparziale della situazione del candidato, tuttavia, in mancanza di un parere medico negativo regolare, emesso dal medico di fiducia, la commissione medica non può essere validamente adita.

(v. punti 51 e 52)

Riferimento: Tribunale 14 aprile 1994, causa T‑10/93, A/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-119 e II-387, punto 27)

2.      In applicazione dell’art. 44, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, quest’ultimo può chiedere, mediante ordinanza, la produzione di documenti che si asseriscono riservati, obbligandosi nel contempo a verificare se la parte che fa valere la loro riservatezza possa a buon diritto opporsi alla loro comunicazione all’altra parte. La sola reazione possibile del giudice di fronte a un rifiuto di ottemperare ad un’ordinanza è quella di trarne le conseguenze nella decisione che conclude il giudizio, a condizione che esso abbia esaurito tutti gli strumenti a sua disposizione per ottenere la produzione dei documenti di cui trattasi.

Risulta dalla detta disposizione che il carattere riservato di talune informazioni non può essere fatto valere direttamente contro il Tribunale della funzione pubblica. Infatti, l’applicazione di tale disposizione comporta necessariamente che il Tribunale della funzione pubblica venga a conoscenza del contenuto di tali informazioni e ne esamini il carattere riservato, al fine di decidere se esse possano essere comunicate all’altra parte.

A questo proposito, nel caso in cui un ricorrente, facendo valere la tutela della sua vita privata, non consenta che il contenuto di documenti soggetti al segreto medico e detenuti dalla parte convenuta sia portato a conoscenza del Tribunale della funzione pubblica, quest’ultimo non può applicare l’art. 44, n. 2, del suo regolamento di procedura, poiché tale disposizione non riguarda l’ipotesi in cui una parte faccia valere il carattere riservato contro il Tribunale della funzione pubblica per opporsi a che siano trasmessi a quest’ultimo documenti che tuttavia esso considera utili per la soluzione della controversia.

(v. punti 72-75)

Riferimento: Tribunale 12 maggio 2010, causa T‑560/08 P, Commissione/Meierhofer (Racc. pag. II-1739, punti 68‑74)

3.      Anche se l’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale della funzione pubblica, in forza dell’art. 36, prima frase, e dell’art. 7, n. 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, non implica che quest’ultimo giudice risponda dettagliatamente a tutti gli argomenti addotti dalle parti, in particolare qualora essi non presentino un carattere sufficientemente chiaro e preciso e non si basino su elementi probatori circostanziati, esso impone, quanto meno, che lo stesso giudice esamini tutte le violazioni di diritti dinanzi ad esso asserite. La motivazione del Tribunale della funzione pubblica può quindi essere implicita, a condizione che consenta alla persona interessata da una decisione dello stesso Tribunale di conoscere le ragioni di tale decisione e al giudice dell’impugnazione di disporre degli elementi sufficienti ad esercitare il suo controllo.

A questo proposito, si deve annullare una sentenza del Tribunale della funzione pubblica qualora essa non risponda ad un motivo, dibattuto nel corso dell’udienza dinanzi ad esso, che costituisce un motivo di diritto distinto non ricollegabile ad alcuno dei motivi dedotti nelle memorie. Infatti, se il verbale d’udienza non fa riferimento al motivo e la sentenza non lo menziona mai, il ricorrente non è in grado di comprendere le ragioni per le quali tale motivo è stato escluso dal ragionamento del Tribunale della funzione pubblica.

(v. punti 83, 85-88)

Riferimento: Corte 21 settembre 2006, causa C‑105/04 P, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione (Racc. pag. I-8725, punto 72); Corte 25 ottobre 2007, causa C‑167/06 P, Komninou e a./Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 2), e Corte 9 ottobre 2008, causa C‑16/07 P, Chetcuti/Commissione (Racc. pag. I-7469, punto 87)