Language of document : ECLI:EU:T:2015:284

Causa T‑511/09

Niki Luftfahrt GmbH

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Aiuto alla ristrutturazione concesso dall’Austria a favore del gruppo Austrian Airlines – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune, salvo il rispetto di talune condizioni – Privatizzazione del gruppo Austrian Airlines – Determinazione del beneficiario dell’aiuto – Orientamenti per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 maggio 2015

1.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Impossibilità per la parte convenuta di rispondere ai motivi a causa di un obbligo giuridico – Irrilevanza – Ricevibilità

[Artt. 263 TFUE e 339 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, commi 1 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

2.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Possibilità per i ricorrenti di dedurre tutti i motivi di annullamento – Limitazione solo sulla base di una previsione espressa e nel rispetto del principio di proporzionalità – Motivi basati su informazioni coperte da omissis nella versione pubblica di una decisione in materia di aiuti di Stato – Ammissibilità – Violazione dei diritti della difesa della Commissione – Insussistenza

(Artt. 263 TFUE e 339 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 1; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 24 e 25; comunicazione della Commissione 2003/C 297/03)

3.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Motivi basati su informazioni ottenute in modo irregolare – Informazioni già rivelate da un ricorrente non tenuto al rispetto del segreto professionale – Pregiudizio al sistema di controllo degli aiuti di Stato – Insussistenza – Ricevibilità

(Art. 263 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 21 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1)

4.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Obbligo di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale

(Art. 263, comma 2, TFUE)

5.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Decisione relativa a un aiuto alla ristrutturazione di un’impresa in difficoltà – Necessità di esporre i fatti e le considerazioni giuridiche di essenziale rilevanza nell’economia della decisione – Insussistenza del requisito di una motivazione specifica per ciascun elemento sollevato dagli interessati

[Art. 87, § 3, c), CE; art. 296 TFUE]

6.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Fornitura di beni o di servizi a condizioni preferenziali – Inclusione

(Art. 87, § 1, CE)

7.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Applicazione del criterio dell’investitore privato – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Art. 87, § 1, CE; art. 263 TFUE)

8.      Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione

(Art. 87, § 1, CE; art. 263 TFUE)

9.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Vendita di un’impresa pubblica che ha beneficiato di un aiuto di Stato – Applicazione del criterio dell’investitore privato – Elemento di aiuto incluso nel prezzo di acquisto – Vantaggio a favore dell’acquirente – Insussistenza

(Art. 87, § 1, CE)

10.    Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Potere discrezionale della Commissione – Possibilità di adottare orientamenti – Sindacato giurisdizionale – Aiuti alla ristrutturazione di un’impresa in difficoltà

[Art. 87, § 3, c), CE; art. 263 TFUE; comunicazione della Commissione 2004/C 244/02, punti 16 e 17]

11.    Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti alla ristrutturazione di un’impresa in difficoltà – Impresa in difficoltà – Nozione – Impresa in difficoltà appartenente a un gruppo di imprese – Impresa in difficoltà rilevata da un gruppo di imprese – Valutazione

[Art. 87, § 3, c), CE; comunicazione della Commissione 2004/C 244/02, punto 13]

12.    Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti alla ristrutturazione di un’impresa in difficoltà – Nozione di ristrutturazione – Impresa in situazione di grave indebitamento

[Art. 87, § 3, c), CE; comunicazione della Commissione 2004/C 244/02, punto 43]

13.    Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti alla ristrutturazione di un’impresa in difficoltà – Impresa appartenente al settore dei trasporti aerei – Presupposti

[Art. 87, § 3, c), CE; comunicazione della Commissione 2004/C 244/02, punto 38]

14.    Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Potere discrezionale – Rispetto della coerenza tra le disposizioni che disciplinano gli aiuti di Stato e altre disposizioni del Trattato

(Artt. 43 CE, 87 CE e 88 CE)

15.    Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione

(Art. 263 TFUE)

1.      Ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale, qualsiasi ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al giudice dell’Unione di esercitare il suo sindacato giurisdizionale. Pertanto, al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è necessario che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali si fonda il ricorso emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto introduttivo stesso.

Orbene, l’asserita impossibilità per la parte convenuta di rispondere agli argomenti della ricorrente a causa di un obbligo giuridico non è tale da dimostrare la sussistenza di una violazione dei requisiti di forma di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura, e da comportare, per tale motivo, l’irricevibilità del ricorso.

(v. punti 65, 66)

2.      Una persona fisica o giuridica che, in applicazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, è legittimata a impugnare un atto previsto al primo comma di tale disposizione può invocare senza limitazioni tutti i motivi menzionati al secondo comma del medesimo articolo.

Pertanto, qualsiasi limitazione del diritto del ricorrente di invocare i motivi di annullamento dallo stesso ritenuti adeguati, tenuto conto del fatto che essa costituirebbe anche una limitazione del diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere prevista dal diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della stessa Carta ed essere conforme ai requisiti previsti da quest’ultima disposizione. Più in particolare, essa deve, nel rispetto del principio di proporzionalità, essere necessaria e rispondere effettivamente ad obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione o, all’occorrenza, di tutela dei diritti e delle libertà altrui.

Per quanto riguarda l’obbligo della Commissione, previsto dall’articolo 339 TFUE, di non divulgare le informazioni che, per loro natura, sono protette dal segreto professionale e, in particolare, le informazioni relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali o gli elementi dei loro costi, obbligo confermato dall’articolo 24 del regolamento n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 87 CE, nessuna di tali disposizioni prevede espressamente il rigetto, in quanto irricevibili, di motivi vertenti su elementi della decisione che forma oggetto del ricorso che siano stati coperti da omissis nella versione di tale decisione resa pubblica e ai quali il ricorrente abbia potuto accedere solo ottenendo, senza l’autorizzazione della Commissione, la versione riservata completa della medesima decisione.

Peraltro l’obbligo del rispetto del segreto professionale gravante sulla Commissione diviene privo di oggetto allorché sia la ricorrente sia gli altri interessati sono già a conoscenza delle informazioni in questione e l’udienza dibattimentale dinanzi al Tribunale si tiene a porte chiuse.

(v. punti 67‑71, 82, 83, 87, 89, 90)

3.      Il fatto, quand’anche fosse dimostrato, che un ricorrente, che abbia già avuto accesso alle informazioni contenute nella versione completa di una decisone della Commissione adottata in materia di aiuti di Stato e che non sia tenuto al rispetto del segreto professionale di cui all’articolo 339 TFUE e all’articolo 24 del regolamento n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 87 CE, utilizzi nel procedimento dinanzi al giudice dell’Unione informazioni ottenute in modo irregolare, non rientra tra le circostanze giustificative del fatto che un ricorso proposto sul fondamento dell’articolo 263 TFUE sia respinto in quanto irricevibile conformemente all’articolo 44 del regolamento di procedura del Tribunale, per la ragione che una prassi siffatta sarebbe tale da pregiudicare il sistema di controllo degli aiuti di Stato, dissuadendo gli operatori economici dal rivelare alla Commissione informazioni riservate nell’ambito di un procedimento d’indagine sugli aiuti di Stato.

(v. punti 91‑96)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 104, 111, 118)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 105‑107, 114)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 122, 123)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 124‑126)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punti 127, 188)

9.      Quando un’impresa che ha beneficiato di un aiuto di Stato viene acquisita al prezzo di mercato, vale a dire al prezzo più elevato che un investitore privato operante in normali condizioni di concorrenza era disposto a pagare per tale società nella situazione in cui essa si trovava, in particolare dopo aver fruito di aiuti statali, si ritiene che l’elemento di aiuto sia stato valutato al prezzo di mercato e incluso nel prezzo di acquisto. In tali circostanze, non si può ritenere che l’acquirente abbia fruito di un vantaggio rispetto agli altri operatori del mercato.

(v. punto 133)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 142‑149)

11.    In materia di aiuti di Stato uno dei principi sanciti dal punto 13 degli orientamenti per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà è il divieto, per un’impresa in difficoltà facente parte di un gruppo, di beneficiare di un aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione, qualora le sue difficoltà non siano ad essa intrinseche e risultino dalla ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo o il gruppo disponga dei mezzi per risolvere da sé tali difficoltà. L’obiettivo di tale divieto è quindi di impedire a un gruppo di imprese di far sostenere allo Stato il costo di un piano di ristrutturazione di una delle imprese che lo compongono, quando tale impresa è in difficoltà e il gruppo è esso stesso all’origine di tali difficoltà oppure dispone dei mezzi per farvi fronte da solo.

In tale contesto, l’obiettivo dell’estensione del divieto del beneficio degli aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione alle imprese in difficoltà rilevate da un gruppo è di evitare che un gruppo di imprese eluda tale divieto approfittando della circostanza che un’impresa che esso sta acquisendo non gli appartenga ancora formalmente al momento del versamento dell’aiuto alla ristrutturazione a favore dell’impresa acquisita.

(v. punti 159, 160, 171)

12.    Una ristrutturazione comporta, di norma, ai sensi degli orientamenti per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà, un aspetto industriale, che prevede misure volte alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle attività aziendali, e un aspetto finanziario, che può assumere la forma, in particolare, di un apporto di capitale o di una riduzione dell’indebitamento. In tal senso, la ristrutturazione non può limitarsi a un aiuto finanziario.

Ciò non significa tuttavia che l’aiuto alla ristrutturazione debba necessariamente finanziare le misure adottate nell’ambito dell’aspetto industriale della ristrutturazione. Infatti, occorre tener conto del punto 43 degli orientamenti, da cui emerge che l’importo dell’aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile dei costi necessari per consentire la realizzazione della ristrutturazione in funzione delle disponibilità finanziarie dell’impresa. Orbene, nel caso di un’impresa che fa fronte a una grave situazione di indebitamento, la parte essenziale dell’aiuto sarà logicamente destinata alla riduzione dell’indebitamento, mentre le misure di ristrutturazione industriale saranno assunte dal beneficiario dell’aiuto con fondi propri nonché mediante un eventuale finanziamento esterno ottenuto a condizioni di mercato.

(v. punti 181, 182)

13.    Dal paragrafo 38, punto 4), degli orientamenti nel settore dell’aviazione del 1994 risulta che la ristrutturazione di un’impresa di trasporto aereo non deve comportare un aumento del numero degli apparecchi o dei posti offerti nei mercati interessati superiore alla crescita di tali mercati. Tale limitazione deve tuttavia conciliarsi con l’obiettivo fissato al paragrafo 38, punto 1), degli orientamenti nel settore dell’aviazione del 1994 e ripreso al punto 38 degli orientamenti per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà, ossia che il piano di ristrutturazione deve consentire alla compagnia di recuperare una redditività a lungo termine entro termini ragionevoli. Orbene, siffatto obiettivo sarebbe difficile da conseguire se le capacità della compagnia beneficiaria dell’aiuto alla ristrutturazione non potessero crescere allo stesso ritmo dei suoi concorrenti, in particolare in caso di rapida crescita del mercato.

(v. punti 190, 191, 193)

14.    V. il testo della decisione.

(v. punti 215, 216)

15.    V. il testo della decisione.

(v. punto 225)