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Ricorso proposto il 18 dicembre 2009 - Repubblica portoghese/Commissione

(Causa T-509/09)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: L. Inez Fernandes, A. Trinidade Mimoso e A. Miranda Boavida, in qualità di agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 14 ottobre 2009, comunicata al Governo portoghese con nota n. 11.656, con cui si nega il rimborso dell'importo inizialmente approvato (EUR 1 025 000) per l' acquisizione di due navi destinate alla sorveglianza delle attività di pesca;

intimare alla Commissione di adottare una decisione favorevole in ordine alle domande di rimborso presentate dal Governo portoghese nel contesto della decisione 2002/978/CE della Commissione 10 dicembre 2002.

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Errore in ordine ai presupposti di diritto, atteso che lo Stato portoghese ha dato corretto adempimento a tutte le norme in materia di appalti pubblici.

Errore in ordine ai presupposti di fatto.

Violazione dell'obbligo di motivazione, dal momento che nella decisione impugnata non viene menzionato alcun fondamento, per quanto minimo, che ne giustifichi l'adozione. Detta decisione, in quanto risulta in contrasto con determinate situazioni giuridiche di uno Stato membro, debitamente consolidate, e le pregiudica in modo significativo, e in quanto pregiudica pertanto gravemente tale Stato, dovrebbe, a fortiori, presentare una motivazione solida e convincente, del tutto inesistente nel caso di specie.

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