Language of document : ECLI:EU:C:2017:342

Causa C‑315/15

Marcela Pešková
e
Jiří Peška

contro

Travel Service a.s.

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obvodní soud pro Prahu 6)

«Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Compensazione dei passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato di un volo – Portata – Esonero dall’obbligo di compensazione – Collisione tra un aeromobile e un volatile – Nozione di “circostanze eccezionali” – Nozione di “misure del caso” per rispondere a una circostanza eccezionale o alle conseguenze di una tale circostanza»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 maggio 2017

1.        Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri – Cancellazione o ritardo prolungato di un volo – Esonero dall’obbligo di compensazione – Presupposto – Circostanze eccezionali – Nozione – Collisione tra un aeromobile e un volatile – Esclusione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, considerando 14, e art. 5,§ 3)

2.        Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri – Cancellazione o ritardo prolungato di un volo – Esonero dall’obbligo di compensazione – Presupposto – Circostanze eccezionali – Adozione, da parte del vettore aereo, di tutte le misure del caso per evitare la cancellazione o il ritardo – Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, art. 5, § 3)

3.        Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri – Cancellazione o ritardo prolungato di un volo – Esonero dall’obbligo di compensazione – Presupposto – Circostanze eccezionali – Nozione – Ricorso, da parte del vettore aereo, a un esperto di sua scelta al fine di effettuare nuovamente il controllo di un aeromobile entrato in collisione con un volatile, laddove sia stato posto in essere un primo controllo da una società autorizzata che ha portato alla constatazione dell’assenza di danni all’aeromobile – Esclusione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, considerando 14, e art. 5,§ 3)

4.        Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri – Cancellazione o ritardo prolungato di un volo – Presupposto – Circostanze eccezionali – Adozione, da parte del vettore aereo, di tutte le misure del caso per evitare la cancellazione o il ritardo – Nozione di misura del caso – Misure dirette a ridurre i rischi di una collisione tra l’aeromobile e un volatile – Inclusione – Verifica da parte del giudice nazionale

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, considerando 14, e art. 5,§ 3, e 7)

5.        Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri – Ritardo prolungato di un volo – Esonero dall’obbligo di compensazione – Presupposto – Circostanze eccezionali – Ritardo altresì imputabile ad altre circostanze – Calcolo del ritardo imputabile a circostanze eccezionali per determinare l’esistenza di un diritto a compensazione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, considerando 14, e art. 5, § 3, e 7)

6.        Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto

(Art. 267 TFUE)

1.      L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, in combinato disposto con il considerando 14 del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretato nel senso che la collisione tra un aeromobile e un volatile rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione.

Nella fattispecie, non essendo una collisione tra un aeromobile e un volatile, e l’eventuale danno provocato da tale collisione, intrinsecamente legati al sistema di funzionamento dell’apparecchio, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo per la loro natura o per la loro origine e sfuggono, quindi, al suo effettivo controllo. A tale proposito, non rileva sapere se tale collisione ha effettivamente provocato danni all’aeromobile di cui trattasi. Infatti, l’obiettivo di garantire ai passeggeri degli aerei un elevato livello di protezione, perseguito dal regolamento n. 261/2004, come specificato al considerando 1 dello stesso, comporta il fatto di non incitare i vettori aerei ad astenersi dall’adottare le misure richieste da un tale incidente facendo prevalere il mantenimento e la puntualità dei loro voli sull’obiettivo di sicurezza degli stessi.

(v. punti 24-26, dispositivo 1)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 27-30, dispositivo 1)

3.      L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con il considerando 14 dello stesso, deve essere interpretato nel senso che la cancellazione o il ritardo prolungato del volo non sono dovuti a circostanze eccezionali, allorché tale cancellazione o tale ritardo derivino dalla circostanza che il vettore aereo ha fatto ricorso a un esperto di sua scelta al fine di effettuare nuovamente le verifiche di sicurezza richieste da una collisione con un volatile, dopo che queste sono state già effettuate da un esperto autorizzato in forza delle normative applicabili.

A tale proposito, occorre rilevare che spetta al vettore aereo, che deve affrontare una circostanza eccezionale, come la collisione tra il suo aeromobile e un volatile, adottare le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui dispone, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare, per quanto possibile, la cancellazione o il ritardo dei suoi voli. Pertanto, sebbene il regolamento n. 261/2004 non pregiudichi la libertà dei vettori aerei di ricorrere a esperti di loro scelta per effettuare i controlli richiesti in caso di collisione con un volatile, resta il fatto che, ove un controllo sia già stato realizzato in seguito a tale collisione da un esperto autorizzato a tale scopo in forza delle normative applicabili, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, non si può considerare che un secondo controllo che determini necessariamente un ritardo del volo di cui trattasi di durata pari o superiore a tre ore costituisca una misura adeguata alla situazione ai sensi della giurisprudenza citata al punto 28 della presente sentenza.

(v. punti 34, 35, 37, dispositivo 2)

4.      L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con il considerando 14 dello stesso, deve essere interpretato nel senso che le «misure del caso» che un vettore aereo è tenuto a porre in essere al fine di ridurre o anche di prevenire il rischio di collisione con un volatile e, quindi, essere esonerato dall’obbligo di compensazione dei passeggeri ai sensi dell’articolo 7 di detto regolamento includono il ricorso a misure di controllo a titolo preventivo dell’esistenza di detti volatili, a condizione che, in particolare sul piano tecnico e amministrativo, misure del genere possano effettivamente essere adottate da tale vettore aereo, che le misure di cui trattasi non gli impongano sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa e che detto vettore abbia dimostrato che le misure sono state effettivamente adottate per quanto riguarda il volo pregiudicato dalla collisione con un volatile, condizioni il cui soddisfacimento deve essere verificato dal giudice del rinvio.

(v. punto 48, dispositivo 3)

5.      L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con il considerando 14 dello stesso, deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi di un ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore, causato non soltanto da una circostanza eccezionale che non si sarebbe potuta evitare con misure adeguate alla situazione e che è stata affrontata dal vettore con tutte le misure del caso idonee a rispondere alle sue conseguenze, ma altresì da un’altra circostanza non rientrante in detta categoria, il ritardo imputabile a tale prima circostanza deve essere dedotto dal tempo totale di ritardo del volo di cui trattasi al fine di valutare se il ritardo di tale volo debba essere oggetto della compensazione pecuniaria di cui all’articolo 7 di tale regolamento.

(v. punto 54, dispositivo 4)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 57)