Causa C‑492/16
Incyte Corporation
contro
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék)
«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Diritto dei brevetti – Medicinali per uso umano – Regolamento (CE) n. 469/2009 – Articolo 18 – Prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1610/96 – Articolo 17, paragrafo 2 – Certificato protettivo complementare – Durata – Fissazione della data di scadenza – Effetti di una sentenza della Corte – Possibilità o obbligo di rettifica della data di scadenza»
Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017
1. Ravvicinamento delle legislazioni – Legislazioni uniformi – Proprietà industriale e commerciale – Diritto di brevetto – Certificato protettivo complementare per i medicinali – Durata del certificato – Data della prima autorizzazione di immissione in commercio nell’Unione – Nozione – Data di notifica al destinatario della decisione recante autorizzazione di immissione in commercio – Indicazione, nella domanda di rilascio del certificato, di un’altra data avente l’effetto di implicare una modalità di calcolo della durata del certificato non conforme al regolamento n. 469/2009 – Indicazione non corretta
(Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1610/96, art. 17, § 2, e n. 469/2009, artt. 13, § 1, e 18)
2. Ravvicinamento delle legislazioni – Legislazioni uniformi – Proprietà industriale e commerciale – Diritto di brevetto – Certificato protettivo complementare per i medicinali – Durata del certificato – Calcolo errato da parte dell’autorità competente a causa dell’indicazione non corretta, nella domanda di rilascio del certificato, della data della prima autorizzazione di immissione in commercio nell’Unione – Possibilità per il titolare del certificato di proporre ricorso per rettificare la durata
(Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1610/96, considerando 17 e art. 17, § 2, e n. 469/2009, art. 18)
1. L’articolo 18 del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, letto alla luce dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari, dev’essere interpretato nel senso che la data della prima autorizzazione di immissione in commercio, come indicata in una domanda di certificato protettivo complementare, in base alla quale l’autorità nazionale competente al rilascio di un siffatto certificato ha calcolato la durata di quest’ultimo, non è corretta in una situazione, come quella oggetto del procedimento principale, nella quale essa ha implicato una modalità di calcolo della durata di detto certificato non conforme alle prescrizioni dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 469/2009, come interpretato in una sentenza successiva della Corte.
Infatti, al punto 40 della sentenza del 6 ottobre 2015, Seattle Genetics (C‑471/14, EU:C:2015:659), la Corte ha dichiarato che l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 469/2009 dev’essere interpretato nel senso che la «data della prima [AIC] nel[l’Unione]», ai sensi di tale disposizione, è quella della notifica della decisione di AIC al suo destinatario. Di conseguenza, l’interpretazione fornita dalla Corte, nella sentenza del 6 ottobre 2015, Seattle Genetics (C 471/14, EU:C:2015:659), alla nozione di «data della prima [AIC] nel[l’Unione]», contenuta nell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 469/2009, chiarisce e precisa il senso e la portata di tale norma, come deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore.
(v. punti 40, 42, 44, dispositivo 1)
2. L’articolo 18 del regolamento n. 469/2009, letto alla luce del considerando 17 e dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1610/96, dev’essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella descritta nel punto 1 del presente dispositivo, il titolare di un certificato protettivo complementare dispone, sul fondamento del citato articolo 18, di un ricorso per ottenere la rettifica della durata indicata in tale certificato, fintanto che quest’ultimo non sia scaduto.
(v. punto 60, dispositivo 2)