Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 26 aprile 2018 –
Espírito Santo Financial (Portogallo) / BCE
(Causa T‑251/15)
«Accesso ai documenti – Decisione 2004/258/CE – Documenti relativi alla decisione della BCE del 1° agosto 2014 concernente il Banco Espírito Santo SA – Diniego implicito di accesso – Diniego esplicito di accesso – Diniego parziale di accesso – Eccezione relativa alla riservatezza delle deliberazioni degli organi decisionali della BCE – Eccezione relativa alla politica finanziaria, monetaria od economica dell’Unione o di uno Stato membro – Eccezione relativa alla stabilità del sistema finanziario nell’Unione o in uno Stato membro – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali – Eccezione relativa ai pareri per uso interno – Obbligo di motivazione»
1. Unione europea – Istituzioni – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della Banca centrale europea – Termine impartito per rispondere a una domanda di conferma di accesso – Proroga – Presupposti
(Decisione della Banca centrale europea 2004/258, art. 8, § 1 e § 2)
(v. punto 29)
2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso diretto avverso una decisione implicita di rigetto da parte di un’istituzione concernente una domanda di accesso a documenti – Decisione revocata a seguito dell’adozione di una decisione esplicita successiva da parte dell’istituzione – Ricorrente che ha proposto, in subordine, un ricorso avverso quest’ultima decisione – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire
(Art. 263 TFUE; decisione della Banca centrale europea 2004/258)
(v. punti 30-35)
3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Valutazione dell’obbligo di motivazione in funzione delle circostanze del caso di specie
(Art. 296, comma 2, TFUE)
(v. punti 46, 47)
4. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della Banca centrale europea – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Decisione di diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Portata – Domanda di accesso alle decisioni adottate dal consiglio dei governatori e ai verbali che le trascrivono – Decisione di rifiuto – Motivazione insufficiente
(Art. 296, comma 2, TFUE; decisione della Banca centrale europea 2004/258, art. 4)
(v. punti 54-56, 73-81, 124)
5. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della Banca centrale europea – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico riguardante la politica finanziaria, monetaria od economica dell’Unione o di uno Stato membro o la situazione finanziaria della Banca o delle banche centrali nazionali – Tutela dell’interesse pubblico riguardante la stabilità del sistema finanziario nell’Unione o in uno Stato membro – Potere discrezionale della Banca centrale europea
[Art. 296, comma 2, TFUE; decisione della Banca centrale europea 2004/258, art. 4, § 1, a)]
(v. punti 90,187)
6. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della Banca centrale europea – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Decisione di diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Portata – Requisito secondo cui il rischio deve essere concreto e prevedibile
(Decisione della Banca centrale europea 2004/258, art. 4, § 1)
(v. punti 91, 93-97, 139-144)
7. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione che conferma una decisione iniziale
(Art. 296, comma 2, TFUE)
(v. punto 180)
Oggetto
| Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione della BCE del 1° aprile 2015, che nega parzialmente l’accesso a determinati documenti relativi alla sua decisione del 1° agosto 2014 concernente il Banco Espírito Santo SA e, dall’altro, della decisione implicita di diniego di accesso a detti documenti. |
Dispositivo
1) | | La decisione della Banca centrale europea (BCE) del 1° aprile 2015, che nega parzialmente l’accesso a determinati documenti relativi alla decisione della BCE del 1° agosto 2014 concernente il Banco Espírito Santo SA, è annullata nella parte in cui ha negato l’accesso all’importo del credito indicato negli estratti del verbale contenente la decisione del consiglio dei governatori della BCE del 28 luglio 2014 nonché alle informazioni occultate nelle proposte del comitato esecutivo della BCE del 28 luglio e del 1° agosto 2014. |
2) | | Per il resto, il ricorso è respinto. |
3) | | L’Espírito Santo Financial (Portogallo), SGPS, SA e la BCE sopporteranno, ciascuna, le proprie spese. |