Language of document : ECLI:EU:T:2018:430





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’11 luglio 2018 – Buonotourist / Commissione

(causa T185/15)

«Aiuti di Stato – Impresa che gestisce reti di collegamento con autobus nella Regione Campania – Vantaggio – Servizio di interesse economico generale – Compensazione tariffaria per obblighi di servizio pubblico versata a seguito di una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado – Decisione della Commissione che dichiara la misura incompatibile con il mercato interno – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Regolamento (CEE) n. 1191/69 – Requisiti per l’esenzione dall’obbligo di notifica – Articolo 4, paragrafo 5, e articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/99 – Competenze rispettive della Commissione e dei giudici nazionali in materia di controllo degli aiuti di Stato – Autorità di cosa giudicata di una sentenza di un giudice nazionale di ultima istanza – Applicazione ratione temporis delle norme di diritto sostanziale – Legittimo affidamento – Certezza del diritto»

1.      Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Estensione di un motivo precedentemente dedotto – Ricevibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 48, § 2]

(v. punto 78)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti – Esame permanente da parte della Commissione con gli Stati membri – Legittimità in assenza di constatazione da parte della Commissione di un’incompatibilità con il mercato interno

(Art. 108, §§ 1 e 3, TFUE)

(v. punto 80)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Compensazione per gli obblighi di servizio pubblico in materia di trasporto regionale – Esenzione dall’obbligo di notifica previsto dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1191/69 – Misura che non rispetta i criteri sostanziali di detto regolamento – Qualificazione quale aiuto nuovo – Obbligo di previa notificazione

(Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1191/69, art. 17, § 2)

(v. punti 92, 106‑115, 120)

4.      Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Assenza di osservazioni da parte degli interessati – Irrilevanza ai fini della validità della decisione della Commissione – Obbligo di esaminare d’ufficio elementi non dedotti espressamente – Insussistenza

(Art. 108, § 2, TFUE)

(v. punto 110)

5.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Misure dirette a compensare il costo delle missioni di servizio pubblico assunte da un’impresa – Esclusione – Condizioni enunciate nella sentenza Altmark – Carattere cumulativo

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 124‑128, 132)

6.      Aiuti concessi dagli Stati – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 141‑143)

7.      Aiuti concessi dagli Stati – Competenze rispettive della Commissione e dei giudici nazionali – Ruolo dei giudici nazionali – Principio dell’autorità di cosa giudicata – Inopponibilità del principio dell’autorità di cosa giudicata al recupero di un aiuto illegittimo – Inopponibilità del principio dell’autorità di cosa giudicata a una decisione successiva della Commissione che constata l’esistenza di un aiuto di Stato illegittimo

(Artt. 107, § 1, TFUE e 108, § 3, TFUE)

(v. punti 183190)

8.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Limiti – Applicazione di una nuova disciplina agli effetti futuri di situazioni sorte sotto la disciplina precedente

(v. punti 203, 204)

9.      Trasporti – Aiuti ai trasporti – Regolamento n. 1370/2007 – Applicazione nel tempo – Applicazione agli aiuti versati a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento, fatte salve le disposizioni transitorie

(Artt. 107, § 1, TFUE e 108, § 3, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370/2007; regolamento del Consiglio n. 1191/69)

(v. punti 209212)

Oggetto

Domanda, fondata sull’articolo 263 TFUE, di annullamento della decisione (UE) 2015/1075 della Commissione, del 19 gennaio 2015, sull’aiuto di Stato SA.35843 (2014/C) (ex 2012/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione – Compensazione integrativa per obblighi di servizio pubblico a favore di Buonotourist (GU 2015, L 179, pag. 128).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Buonotourist Srl è condannata, oltre alle proprie, alle spese sostenute dalla Commissione europea.

3)

L’Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) si farà carico delle proprie spese.