Language of document :

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem - Paesi Bassi) – E. / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Causa C-635//17) 1

(Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica relativa all’immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Esclusioni dall’ambito di applicazione della direttiva – Articolo 3, paragrafo 2, lettera c) – Esclusione delle persone beneficiarie di protezione sussidiaria – Estensione a tali persone del diritto al ricongiungimento familiare operata dal diritto nazionale – Competenza della Corte – Articolo 11, paragrafo 2 – Assenza di documenti ufficiali che comprovano vincoli familiari – Spiegazioni ritenute non sufficientemente plausibili – Obblighi delle autorità degli Stati membri di svolgere ulteriori indagini – Limiti)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: E.

Convenuto: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, a interpretare l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il giudice del rinvio è chiamato a pronunciarsi su una domanda di ricongiungimento familiare presentata da un beneficiario dello status conferito dalla protezione sussidiaria, qualora tale disposizione sia stata resa applicabile a una situazione siffatta, in modo diretto e incondizionato, dal diritto nazionale.

L’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che esso osta – in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui una domanda di ricongiungimento familiare è stata presentata da una soggiornante, che beneficia dello status conferito dalla protezione sussidiaria, a favore di un minorenne di cui essa è la zia e asseritamente la tutrice, il quale risiede come rifugiato e senza vincoli familiari in un paese terzo – a che tale domanda sia respinta per il solo motivo che la soggiornante non ha fornito i documenti ufficiali attestanti la morte dei genitori biologici del minorenne, e pertanto l’effettività dei propri vincoli familiari con il medesimo, e che la spiegazione fornita dalla soggiornante per giustificare la propria incapacità di produrre siffatti documenti è stata ritenuta non plausibile dalle autorità competenti, sulla semplice base delle informazioni generali disponibili relativamente alla situazione nel paese di origine, senza prendere in considerazione la situazione concreta della soggiornante e del minorenne, nonché le specifiche difficoltà che essi hanno dovuto affrontare, stando a quanto essi riportano, prima e dopo la fuga dal loro paese di origine.

____________

1 GU C 63 del 19.02.2018.