Causa C‑509/18
PF
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 maggio 2019
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Mandato d’arresto europeo emesso dal procuratore generale di uno Stato membro – Status – Garanzia di indipendenza»
1. Cooperazione di polizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Nozione di «autorità giudiziaria emittente» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro – Autorità non giurisdizionali di uno Stato membro che partecipano all’amministrazione della giustizia penale di detto Stato membro – Inclusione – Nozione di autorità che partecipa all’amministrazione della giustizia penale – Procuratore competente a esercitare l’azione penale nei confronti di una persona sospettata di aver commesso un reato – Inclusione
(Decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, artt. 1, § 1, e 6, § 1)
(v. punti 28‑42)
2. Cooperazione di polizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Nozione di «autorità giudiziaria emittente» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro – Procuratore competente ad esercitare l’azione penale nei confronti di una persona sospettata di aver commesso un reato – Inclusione – Presupposti – Necessaria indipendenza di detta autorità rispetto al potere esecutivo – Necessario assoggettamento della decisione di emettere un mandato d’arresto europeo a un possibile ricorso giurisdizionale
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 6; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, artt. 1, § 3, e 6, § 1)
(v. punti 45‑53, 56, 57 e dispositivo)
Sintesi
Le procure tedesche non offrono una garanzia di indipendenza sufficiente rispetto al potere esecutivo per poter emettere un mandato d’arresto europeo
Il procuratore generale di Lituania offre invece tale garanzia d’indipendenza
Nelle cause riunite che hanno dato luogo alla sentenza OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU), pronunciata il 27 maggio 2019, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha stabilito che la nozione di «autorità giudiziaria emittente» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI (1), autorità competente a emettere un mandato d’arresto europeo, non ricomprende le procure di uno Stato membro che siano esposte al rischio di essere soggette, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, quale un Ministro della Giustizia, nell’ambito dell’adozione di una decisione relativa all’emissione di un mandato d’arresto europeo. Per contro, nella sentenza PF (procuratore generale di Lituania) (C‑509/18), pronunciata anch’essa in Grande Sezione lo stesso giorno, la Corte ha stabilito che questa stessa nozione ricomprende il procuratore generale di uno Stato membro che, pur essendo strutturalmente indipendente dal potere giudiziario, è competente ad esercitare l’azione penale e il cui status, in tale Stato membro, gli riconosce una garanzia di indipendenza dal potere esecutivo nell’ambito dell’emissione di un mandato d’arresto europeo.
In dette diverse cause si discuteva dell’esecuzione, in Irlanda, di mandati d’arresto europei emessi da procure tedesche ai fini delle azioni penali promosse, rispettivamente, nei confronti di un cittadino lituano (causa OG) e di un cittadino rumeno (causa PI), e di un mandato d’arresto europeo emesso dal procuratore generale di Lituania per esercitare azioni penali promosse nei confronti di un cittadino lituano (causa PF).
In ciascuna delle suddette sentenze, la Corte ha anzitutto ricordato che la nozione di «autorità giudiziaria» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 richiede un’interpretazione autonoma e che detta nozione non si limita a designare i soli giudici o organi giurisdizionali di uno Stato membro, ma deve intendersi riferita, più in generale, alle autorità che partecipano all’amministrazione della giustizia penale di tale Stato membro, a differenza, in particolare, dei ministeri o dei servizi di polizia, che fanno parte del potere esecutivo. Così, questa nozione può ricomprendere le autorità di uno Stato membro che, pur non essendo necessariamente giudici o organi giurisdizionali, partecipano all’amministrazione della giustizia penale di tale Stato membro. A tal riguardo, nella misura in cui il mandato d’arresto europeo agevola la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, intervenute in una fase anteriore alla sentenza e relative all’esercizio di un’azione penale, le autorità che, in base al diritto nazionale, sono competenti ad adottare decisioni siffatte possono rientrare nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2002/584. Pertanto, un’autorità, come una procura o un procuratore, la quale dispone della competenza, nell’ambito del procedimento penale, a esercitare un’azione penale nei confronti di una persona sospettata di aver commesso un reato affinché questa compaia dinanzi a un giudice dev’essere considerata un’autorità che partecipa all’amministrazione della giustizia dello Stato membro interessato, condizione questa che la Corte ha ritenuto soddisfatta, rispettivamente, per le procure in Germania (cause OG e PI) e per il procuratore generale di Lituania (causa PF).
La Corte ha poi ricordato che il sistema del mandato d’arresto europeo comporta una protezione su due livelli dei diritti in materia procedurale e dei diritti fondamentali di cui deve beneficiare la persona ricercata. Alla protezione giudiziaria prevista al primo livello, in sede di adozione di una decisione nazionale come un mandato d’arresto nazionale, si aggiunge quella che deve essere garantita al secondo livello, in sede di emissione del mandato d’arresto europeo. Per quanto riguarda una misura che, come l’emissione di un mandato d’arresto europeo, è idonea a ledere il diritto alla libertà della persona interessata, diritto sancito all’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la suddetta protezione implica che venga adottata, quanto meno a uno dei due livelli di detta protezione, una decisione conforme ai requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva. Pertanto, qualora il diritto dello Stato membro emittente attribuisca la competenza a emettere un mandato d’arresto europeo a un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non sia un giudice o un organo giurisdizionale, la decisione giudiziaria nazionale, come un mandato d’arresto nazionale, su cui s’innesta il mandato d’arresto europeo deve a sua volta rispettare siffatti requisiti. Secondo la Corte, una siffatta soluzione consente di garantire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione che la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale si basa su un procedimento nazionale soggetto a controllo giurisdizionale, e che la persona nei cui confronti è stato emesso tale mandato d’arresto nazionale ha beneficiato di tutte le garanzie proprie all’adozione di questo tipo di decisioni.
Il secondo livello di protezione implica, dal canto suo, che l’autorità giudiziaria competente, in base al diritto nazionale, a emettere un mandato d’arresto europeo controlli, in particolare, il rispetto delle condizioni necessarie a tale emissione e esamini la proporzionalità di quest’ultima, tenuto conto delle peculiarità di ciascun caso di specie. Inoltre, l’autorità giudiziaria emittente deve poter assicurare all’autorità giudiziaria dell’esecuzione che, alla luce delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dello Stato membro emittente, essa agisce in modo indipendente nell’esercizio delle sue funzioni inerenti all’emissione di un mandato d’arresto europeo. Più in particolare, tale indipendenza richiede che vi siano regole statutarie e organizzative idonee a garantire che l’autorità giudiziaria emittente non sia esposta, nell’ambito dell’adozione di una decisione di emettere un tale mandato d’arresto, a un qualsivoglia rischio di essere soggetta, in particolare, a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo. Infine, quando il diritto dello Stato membro emittente attribuisce la competenza a emettere un mandato d’arresto europeo a un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non è essa stessa un organo giurisdizionale, la decisione di emettere detto mandato d’arresto e, in particolare, la proporzionalità di una decisione siffatta devono poter formare oggetto, in detto Stato membro, di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva.