Causa T‑192/18
Rietze GmbH & Co. KG
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 6 giugno 2019
«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante il veicolo VW Caddy – Disegno o modello comunitario anteriore – Causa di nullità – Carattere individuale – Utilizzatore informato – Impressione generale diversa – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Onere della prova gravante sul richiedente la nullità – Requisiti connessi alla riproduzione del disegno o modello anteriore»
1. Disegni o modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Valutazione globale di tutti gli elementi presentati dal disegno o modello anteriore
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, e 25, § 1, b)]
(v. punti 19, 20)
2. Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Utilizzatore informato – Nozione
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, e 25, § 1, b)]
(v. punti 28‑30)
3. Disegni o modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Rappresentazione del veicolo VW Caddy
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, b), e 2, 25, § 1, b), e 106 septies]
(v. punti 32, 44‑48, 54, 63‑65)
4. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Requisiti analoghi per le censure dedotte a sostegno di un motivo
[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 177, § 1, d)]
(v. punto 53)
5. Disegni o modelli comunitari – Rinuncia e nullità – Domanda di dichiarazione di nullità fondata sull’esistenza di un disegno o modello anteriore – Onere della prova – Requisiti connessi alla riproduzione del disegno o modello anteriore
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 5‑7 e 25, § 1, b)]
(v. punti 59‑62)
Sintesi
Con la sentenza Rietze/EUIPO ‐ Volkswagen (Veicolo VW Caddy) (T‑192/18), pronunciata il 6 giugno 2019, il Tribunale ha confermato la decisione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) secondo cui il disegno o il modello rappresentante il veicolo VW Caddy è nuovo ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002 (1) e presenta un carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 di tale regolamento. La causa in esame trae origine da un procedimento di dichiarazione nullità avviato dalla ricorrente, Rietze, una società che commercializza vetture in miniatura. Il disegno o modello contestato era quello che designa il veicolo VW Caddy immesso sul mercato dalla Volkswagen nel 2011. Per provare la divulgazione di un disegno o modello anteriore, la ricorrente ha rinviato a un modello precedente di tale veicolo, vale a dire il modello VW Caddy (2K) Life, immesso sul mercato nel 2004.
In primis, il Tribunale ha respinto l’argomento della ricorrente secondo il quale l’EUIPO avrebbe dovuto, anzitutto, procedere a una ponderazione delle caratteristiche dei disegni o modelli in conflitto, in secondo luogo, analizzare i loro punti comuni e, in terzo luogo, distinguere tra le loro caratteristiche estetiche e quelle tecniche.
In secondo luogo, il Tribunale ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui l’EUIPO avrebbe omesso di tener conto di taluni elementi di prova su cui era raffigurata un’illustrazione di un disegno o modello anteriore. Il Tribunale ha ricordato che spetta alla parte che ha presentato domanda di dichiarazione di nullità fornire riproduzioni precise e complete del disegno o modello anteriore e che non ci si può attendere dalla commissione di ricorso che combini le differenti rappresentazioni del prodotto nel quale il disegno o modello anteriore è stato incorporato o, addirittura, che essa sostituisca un elemento che appare nella gran parte delle rappresentazioni con un elemento che appare in una sola rappresentazione.
Il Tribunale ha pertanto respinto il ricorso.