Cause T‑755/15 e T‑759/15
Granducato di Lussemburgo
e
Fiat Chrysler Finance Europe
contro
Commissione europea
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 24 settembre 2019
«Aiuti di Stato – Aiuto posto in esecuzione dal Lussemburgo – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e illegale disponendone la restituzione – Decisione tributaria anticipata (tax ruling) – Vantaggio – Principio di libera concorrenza – Carattere selettivo – Presunzione – Restrizione della concorrenza - Recupero»
1. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Intervento dello Stato in settori che non sono stati oggetto di armonizzazione nell’Unione europea – Fiscalità diretta – Inclusione – Determinazione della base imponibile e ripartizione dell’onere fiscale – Competenze degli Stati membri – Limiti
(Artt. 4 e 5 TUE; artt. 107 e 114 TFUE)
(v. punti 104‑117)
2. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Decisione fiscale anticipata relativa ai prezzi di trasferimento di una società integrata – Decisione che concede un trattamento fiscale favorevole – Inclusione – Esame del trattamento fiscale delle operazioni infragruppo alla luce del principio di libera concorrenza – Ammissibilità
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punti 136‑148)
3. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Decisione fiscale anticipata relativa ai prezzi di trasferimento di una società integrata – Esame del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento convalidato in tale decisione alla luce del principio di libera concorrenza – Sindacato giurisdizionale – Portata
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punti 201-208, 279-286, 290-299)
4. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione da parte delle pubbliche autorità di un trattamento fiscale vantaggioso a talune imprese – Inclusione – Conseguenze di tale trattamento vantaggioso sulla situazione fiscale di un’altra società del medesimo gruppo in un altro Stato membro – Irrilevanza
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punto 318)
5. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Distinzione tra il requisito di selettività e l’individuazione concomitante di un vantaggio economico nonché tra un regime di aiuti e un aiuto individuale – Aiuto individuale – Presunzione di selettività – Decisione fiscale anticipata relativa ai prezzi di trasferimento di una società integrata
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punti 332, 333, 339‑341, 355‑359)
6. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Regime di aiuti – Nozione – Decisione fiscale anticipata relativa ai prezzi di trasferimento di una società integrata – Esclusione – Qualificazione come aiuto individuale
[Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, artt. 1, d) e e), 2]
(v. punti 341‑355)
7. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Descrizione circostanziata della lesione della concorrenza e dell’incidenza sugli scambi tra Stati membri
(Artt. 107, § 1, e 296 TFUE)
(v. punti 379, 380, 384, 385)
8. Aiuti concessi dagli Stati – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Aiuto al funzionamento – Decisione fiscale anticipata relativa ai prezzi di trasferimento di una società integrata
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punti 381‑386)
9. Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Violazione del principio della certezza del diritto – Insussistenza
(Art. 107 TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 16, § 1)
(v. punti 405‑410)
10. Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione che dichiara l’incompatibilità di un aiuto con il mercato interno e dispone il suo recupero – Possibilità per la Commissione di lasciare alle autorità nazionali il compito di calcolare l’importo preciso da restituire
(Art. 108 TFUE)
(v. punti 422‑425)
Sintesi
Con sentenza Lussemburgo e Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione (T‑755/15 e T‑759/15), pronunciata il del 24 settembre 2019, la Settima Sezione ampliata del Tribunale ha respinto in quanto infondati i ricorsi di annullamento proposti dal Granducato di Lussemburgo e dalla società Fiat Chrysler Finance Europe contro la decisione della Commissione europea che qualificava come aiuto di Stato una decisione fiscale anticipata concessa dalle autorità fiscali lussemburghesi a favore della società Fiat Chrysler Finance Europe (1).
La Fiat Chrysler Finance Europe, già Fiat Finance and Trade Ltd (in prosieguo: la «FFT») fa parte del gruppo automobilistico Fiat/Chrysler e fornisce servizi di tesoreria e finanziamenti alle società del gruppo stabilite in Europa. Con sede in Lussemburgo, la FTT aveva richiesto alle autorità fiscali lussemburghesi una decisione fiscale anticipata (tax ruling) in materia di imposizione fiscale (in prosieguo: la «decisione anticipata») In seguito a tale richiesta, le autorità lussemburghesi hanno adottato una decisione anticipata che approvava un metodo di determinazione della remunerazione della FFT per i servizi forniti alle altre società del gruppo Fiat/Chrysler, il che consentiva alla FFT di determinare annualmente il suo utile imponibile ai fini dell’imposta sulle società nel Granducato di Lussemburgo.
Nella decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che tale decisione anticipata costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE, più in particolare un aiuto al funzionamento incompatibile con il mercato interno. Essa ha inoltre constatato che il Granducato di Lussemburgo non le aveva notificato il progetto di decisione anticipata controversa e non aveva rispettato l’obbligo di sospensione, in violazione delle disposizioni dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. La Commissione ha pertanto ordinato il recupero di tale aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Il Granducato di Lussemburgo e la FFT hanno proposto ciascuno un ricorso di annullamento contro tale decisione.
Poiché l’imposizione diretta rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri, il Tribunale ha ricordato, in primo luogo, che, nell’esaminare se la decisione anticipata controversa fosse conforme alle norme in materia di aiuti di Stato, la Commissione non ha effettuato alcuna «armonizzazione fiscale dissimulata», ma ha esercitato la sua competenza ai sensi del diritto dell’Unione europea. Infatti, poiché la Commissione è competente a garantire il rispetto dell’articolo 107 TFUE, non le può essere contestato di aver ecceduto i suoi poteri quando ha esaminato la decisione anticipata controversa per verificare se costituisse un aiuto di Stato e, in caso affermativo, se fosse compatibile con il mercato interno.
In secondo luogo, il Tribunale ha dichiarato che, quando il diritto tributario nazionale intende tassare gli utili derivanti dall’attività economica di una società integrata come se fossero il risultato di operazioni effettuate a condizioni di mercato, la Commissione può verificare, in base al principio di libera concorrenza, che le operazioni infragruppo siano remunerate come se fossero state negoziate tra società indipendenti e, di conseguenza, se una decisione fiscale anticipata conferisca un vantaggio al beneficiario ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. A tale riguardo, il Tribunale ha precisato che il principio di libera concorrenza, quale individuato dalla Commissione nella decisione impugnata, costituisce uno strumento che le consente di controllare che le operazioni infragruppo siano remunerate come se fossero state negoziate tra società indipendenti. Esso ha quindi constatato che, alla luce del diritto tributario lussemburghese, tale strumento rientra nell’esercizio dei poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 107 TFUE. La Commissione era quindi in grado, nel caso di specie, di verificare se il livello dei prezzi per le operazioni infragruppo approvato dalla decisione anticipata controversa corrispondesse al livello dei prezzi che sarebbe stato negoziato a condizioni di mercato.
In terzo luogo, per quanto riguarda la dimostrazione in quanto tale dell’esistenza di un vantaggio, il Tribunale ha considerato che il metodo di determinazione della remunerazione della FFT approvato dalla decisione anticipata controversa non consentiva di ottenere un risultato di libera concorrenza e che, al contrario, aveva ridotto al minimo la remunerazione della FFT, in base alla quale viene determinata l’imposta dovuta da quest’ultima.
In quarto luogo, per quanto riguarda l’esame della selettività del vantaggio concesso alla FFT dalla decisione anticipata controversa, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non era incorsa in un errore nel ritenere che il vantaggio conferito alla FFT fosse selettivo, in quanto tale decisione anticipata era considerata come un aiuto individuale e le condizioni relative alla presunzione di selettività erano soddisfatte nel caso di specie. Il Tribunale ha aggiunto che, in ogni caso, la Commissione aveva altresì dimostrato che la misura in questione era selettiva in base all’analisi della selettività in tre fasi.
In quinto luogo, per quanto riguarda il recupero dell’aiuto, il Tribunale ha confermato che, nel caso di specie, il recupero dell’aiuto non era contrario né al principio della certezza del diritto né ai diritti della difesa del Granducato di Lussemburgo.