Language of document : ECLI:EU:C:2020:412


 


 



Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 28 maggio 2020 –
DER Touristik

(causa C153/19) (1)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 12 – Circuito tutto compreso – Ritardo prolungato di un volo – Compensazione pecuniaria dei passeggeri – Risarcimenti complementari – Diritto del passeggero alla riduzione del prezzo del viaggio»

1.      Questioni pregiudiziali – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura

(Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99)

(v. punti 25, 26)

2.      Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo – Nozione di risarcimenti complementari – Diritto alla riduzione del prezzo del viaggio – Inclusione – Presupposti – Verifica da parte del giudice nazionale

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, artt. 1, § 1, 7 e 12)

(v. punti 27, 29, 32, 33, 36 e dispositivo)

Dispositivo

L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che un passeggero, già indennizzato in forza dell’articolo 7 dello stesso regolamento, possa essere indennizzato a titolo del diritto alla riduzione del prezzo di viaggio di cui dispone nei confronti dell’organizzatore di viaggio, previsto dal diritto dello Stato membro di cui trattasi, allorché quest’ultimo indennizzo viene concesso per un danno individuale che trova origine in una delle situazioni previste all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento suddetto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


1 GU C 182 del 27.5.2019.