Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 19 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg - Germania) – 5th AVENUE Products Trading GmbH / Hauptzollamt Singen
(Causa C-775/19)1
(Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 29, paragrafi 1 e 3, lettera a) – Articolo 32, paragrafi 1, lettera c), e 5, lettera b) – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 157, paragrafo 2 – Determinazione del valore in dogana – Valore di transazione delle merci importate – Nozione di «condizione della vendita» – Pagamento effettuato come contropartita della concessione di un diritto di distribuzione esclusiva)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Baden-Württemberg
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: 5th AVENUE Products Trading GmbH
Convenuto: Hauptzollamt Singen
Dispositivo
L’articolo 29, paragrafi 1 e 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, dev’essere interpretato nel senso che un pagamento, effettuato per un periodo limitato, dall’acquirente di merci importate al loro venditore, come contropartita della concessione, da parte di quest’ultimo, di un diritto di distribuzione esclusiva di tali merci su un determinato territorio, e calcolato sul fatturato realizzato su tale territorio, deve essere incluso nel valore in dogana di dette merci.
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1 GU C 27 del 27.1.2020.