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Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2022 – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissione (Impegni della Gazprom)

(Causa T-616/18)1

Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercati del gas dell'Europa centrale e orientale –Decisione che rende vincolanti gli impegni individuali offerti da un’impresa – Articolo 9 del regolamento (CE) n.1/2003 – Adeguatezza degli impegni con riferimento alle preoccupazioni in materia di concorrenza inizialmente individuate nella comunicazione degli addebiti – Rinuncia della Commissione ad esigere impegni relativi ad alcune delle preoccupazioni iniziali – Principio di buona amministrazione – Trasparenza – Obbligo di motivazione – Obiettivi della politica energetica dell'Unione – Principio di solidarietà energetica – Sviamento di potere »]

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: K. Karasiewicz, radca prawny, T. Kaźmierczak, K. Kicun e P. Moskwa, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rapppresentanti: G. Meessen e J. Szczodrowski, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente : Repubblica di Lituania (rappresentanti: K. Dieninis e R. Dzikovič, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e M. Nowacki, agenti), Overgas Inc. (Sofia, Bulgaria) (rappresentanti: S. Gröss e S. Cappellari, avvocati)

Intervenienti a sostegno della resistente: Gazprom PJSC (Mosca, Russia), Gazprom export LLC (San Pietroburgo, Russia) (rappresentanti: J. Karenfort, J. Hainz, B. Evtimov, N. Tuominen, J. Heithecker, avvocati, e D. O’Keeffe, solicitor)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2018) 3106 final della Commissione, del 24 maggio 2018, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (Caso AT.39816 — Forniture di gas a monte in Europa centrale e orientale).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. sopporterà le proprie spese nonché quelle esposte dalla Commissione europea, dalla Gazprom PJSC e dalla Gazprom export LLC.

La Repubblica di Lituania, la Repubblica di Polonia e la Overgas Inc. sopporteranno le proprie spese.

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1 GU C 4 del 7.1.2019.