Causa T‑797/19
Anglo Austrian AAB AG, già Anglo Austrian AAB Bank AG e Belegging-Maatschappij “Far-East” BV
contro
Banca centrale europea
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 22 giugno 2022
«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Compiti specifici di vigilanza affidati alla BCE – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Grave violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2005/60/CE – Proporzionalità – Violazione della normativa sulla governance degli enti creditizi – Diritti della difesa – Errore manifesto di valutazione – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»
1. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Compiti specifici attribuiti alla Banca centrale europea (BCE) – Rilascio e revoca di autorizzazioni agli enti creditizi – Applicazione delle disposizioni pertinenti, ivi comprese le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2013/36
[Regolamento del Consiglio n. 1024/2013, artt. 4, § 1, a), e 3, e 14, § 5; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/36]
(v. punti 29-32)
2. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Decisione della Banca centrale europea (BCE) di revocare l’autorizzazione di un ente creditizio – Criteri che giustificano la revoca – Grave violazione della normativa nazionale sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo che recepisce la direttiva 2005/60 – Accertamento di una simile violazione con decisioni amministrative nazionali – Ammissibilità – Violazione eventualmente risalente nel tempo o ormai corretta – Assenza di incidenza sulla revoca dell’autorizzazione
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/36, artt. 18, f), e 67, § 1, o); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/60]
(v. punti 48, 50, 51, 59-61, 66)
3. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Decisione della Banca centrale europea (BCE) di revocare l’autorizzazione di un ente creditizio – Criteri che giustificano la revoca – Grave violazione della normativa nazionale sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo che recepisce la direttiva 2005/60 – Impossibilità di invocare la prescrizione di una violazione accertata con decisione definitiva
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/36, artt. 18, f), e 67, § 1, o); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/60]
(v. punti 69, 70)
4. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Decisione della Banca centrale europea (BCE) di revocare l’autorizzazione di un ente creditizio – Criteri che giustificano la revoca – Grave violazione della normativa nazionale sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo che recepisce la direttiva 2005/60 – Valutazione della gravità di una violazione accertata
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/36, artt. 18, f), e 67, § 1, o); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/60]
(v. punti 86-89)
5. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Ricorso diretto contro una decisione della Banca centrale europea (BCE) recante revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Competenza della BCE ad adottare tale decisione – Motivo di ricorso vertente su un errore di base giuridica ininfluente sulla valutazione di merito operata dalla BCE – Motivo inoperante
(Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1024/2013)
(v. punti 107-109)
6. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Decisione della Banca centrale europea (BCE) di revocare l’autorizzazione di un ente creditizio – Criteri che giustificano la revoca – Violazione della normativa sulla governance degli enti creditizi – Violazione eventualmente risalente nel tempo o attenuata – Assenza di incidenza sulla revoca dell’autorizzazione
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/36, artt. 18, f), 67, § 1, d), e 74]
(v. punti 134-136)
7. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Decisione della Banca centrale europea (BCE) di revocare l’autorizzazione di un ente creditizio – Rispetto del principio di proporzionalità
[Regolamento del Consiglio n. 1024/2013; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/36, artt. 18, f), e 67, § 1]
(v. punti 171, 200)
8. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Decisione della Banca centrale europea (BCE) di revocare l’autorizzazione di un ente creditizio – Rifiuto della BCE di sospendere l’applicazione di tale decisione – Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento della Banca centrale europea n. 468/2014, art. 34)
(v. punti 210-212, 215, 217-219, 222, 223, 225)
9. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Rispetto dei diritti della difesa – Diritto di essere ascoltati nell’ambito delle procedure di vigilanza prudenziale – Possibilità di presentare osservazioni sul progetto di decisione della Banca centrale europea (BCE) di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Obbligo della BCE di determinare le circostanze pertinenti – Violazione – Insussistenza
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; regolamento del Consiglio n. 1024/2013, artt. 4, § § 1 e 3, 14, § 5; regolamento della Banca centrale europea n. 468/2014, artt. 31, 81, § 2, e 83)
(v. punti 230-236, 257-261, 265, 266)
10. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Ricorso diretto contro una decisione della Banca centrale europea (BCE) recante revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Motivo di ricorso vertente sulla violazione del diritto di proprietà dell’azionista – Impossibilità per l’ente creditizio di far valere il diritto di proprietà del suo azionista
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 285, 286)
Sintesi
Il Tribunale conferma la revoca dell’autorizzazione della AAB Bank come ente creditizio
Tale revoca da parte della BCE è giustificata in particolare da gravi violazioni da parte della AAB Bank delle norme in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
A partire dal 2010, la Österreichische Finanzmarktbehörde (autorità austriaca di vigilanza dei mercati finanziari; in prosieguo: la «FMA») ha adottato un gran numero di ingiunzioni e di sanzioni nei confronti della AAB Bank, un ente creditizio stabilito in Austria. Su tale fondamento, nel 2019 la FMA ha presentato alla Banca centrale europea (BCE) un progetto di decisione diretto a revocare l’autorizzazione della AAB Bank per l’accesso alle attività di ente creditizio. Con la sua decisione (1), la BCE ha proceduto alla revoca di tale autorizzazione. In sostanza, essa ha considerato che, sulla base delle constatazioni della FMA, effettuate nell’ambito dell’esercizio del suo compito di vigilanza prudenziale e relative all’inosservanza continuata e ripetuta degli obblighi riguardanti la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nonché la governance interna da parte della AAB Bank, quest’ultima non fosse idonea a garantire una sana gestione dei suoi rischi.
Il ricorso diretto all’annullamento della decisione della BCE è respinto dalla Nona Sezione ampliata del Tribunale. Nella sua sentenza, il Tribunale si pronuncia, per la prima volta, su una revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio a causa di gravi violazioni della normativa sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e della violazione delle norme relative alla governance degli enti creditizi.
Giudizio del Tribunale
Anzitutto, il Tribunale constata che, nel caso di specie, i criteri che giustificano la revoca dell’autorizzazione previsti alla direttiva 2013/36 (2) e recepiti nel diritto nazionale erano soddisfatti.
Da un lato, quanto alla constatazione della BCE secondo cui la AAB Bank era dichiarata responsabile di gravi violazioni delle disposizioni nazionali riguardanti la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo adottate in forza della direttiva 2005/60(3), (4) il Tribunale dichiara che la BCE non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione.
In limine, il Tribunale osserva che, nell’esercizio della sua competenza in materia di revoca delle autorizzazioni degli enti creditizi, la BCE è tenuta ad applicare, tra l’altro, le disposizioni del diritto nazionale di recepimento della direttiva 2013/36.
Nel caso di specie, esso rileva che, tenendo conto in particolare delle decisioni della FMA e delle sentenze dei giudici austriaci, la BCE ha ritenuto che la AAB Bank avesse violato, da diversi anni, le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2013/36. Infatti, essa non disponeva di una procedura adeguata di gestione dei rischi ai fini della prevenzione del riciclaggio ed era stata dichiarata responsabile di violazioni gravi, ripetute o sistematiche della normativa nazionale sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Il Tribunale considera che, tenuto conto dell’importanza della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, un ente creditizio può essere dichiarato responsabile di gravi violazioni sul fondamento di decisioni amministrative adottate da un’autorità nazionale competente, sufficienti, di per sé, a giustificare la revoca della sua autorizzazione. Il fatto che le violazioni siano risalenti o siano state corrette non incide sul sorgere di una siffatta responsabilità. Infatti, il diritto nazionale pertinente non impone un termine da osservare per tener conto delle precedenti decisioni che stabiliscono la responsabilità. Esso non richiede neppure che gravi violazioni non si siano interrotte o persistano al momento dell’adozione di una decisione di revoca dell’autorizzazione, tanto più che, nel caso di specie, le violazioni sono state accertate solo qualche anno prima dell’adozione della decisione impugnata. Quanto alla posizione sostenuta dalla AAB Bank secondo cui le violazioni sarebbero state corrette e, di conseguenza, non potrebbero più giustificare una revoca dell’autorizzazione, il Tribunale precisa che un siffatto approccio rimetterebbe in discussione l’obiettivo della salvaguardia del sistema bancario europeo, in quanto consentirebbe agli enti creditizi che hanno commesso gravi violazioni di continuare le loro attività finché le autorità competenti non dimostrino nuovamente che hanno commesso nuove violazioni. Inoltre, un ente creditizio dichiarato responsabile di gravi violazioni con una decisione divenuta definitiva non può far valere l’eventuale prescrizione di simili violazioni.
Il Tribunale respinge altresì gli argomenti della AAB Bank diretti a contestare la gravità delle violazioni accertate.
A tale riguardo, esso sottolinea, in particolare, che la gravità delle violazioni non può essere contestata nella fase del procedimento amministrativo dinanzi alla BCE, dal momento che, nelle decisioni precedenti alla proposta di revoca della FMA, divenute definitive alla data della decisione impugnata, le autorità competenti hanno ritenuto la AAB Bank responsabile di dette violazioni. Inoltre, alla luce dell’obiettivo di garantire la salvaguardia del mercato bancario europeo, non si può contestare alla BCE di aver considerato che violazioni sistematiche, gravi e continuate della normativa nazionale sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo dovessero essere qualificate come gravi violazioni giustificanti una revoca dell’autorizzazione.
Dall’altro lato, il Tribunale conferma la posizione della BCE secondo cui la AAB Bank non si è dotata dei dispositivi di governance richiesti dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2013/36 (5). In tale contesto, esso respinge gli argomenti della AAB Bank secondo cui, alla data della decisione impugnata, essa non commetteva violazioni della normativa sui dispositivi di governance. Esso rileva che l’interpretazione secondo cui violazioni passate o che si sono attenuate non potrebbero giustificare una revoca dell’autorizzazione non risulta né dalla direttiva 2013/36 né dal diritto nazionale pertinente.
Il Tribunale conclude poi che, rifiutando di sospendere l’applicazione della decisione impugnata, la BCE non ha commesso alcun errore. Esso osserva, in particolare, che il rifiuto di quest’ultima di sospendere l’applicazione immediata di tale decisione non ha impedito alla AAB Bank di proporre un ricorso di annullamento e una domanda di provvedimenti provvisori. Inoltre, il presidente del Tribunale ha ordinato la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata sei giorni dopo la sua adozione, il tempo necessario per statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori. Pertanto, non poteva essere constatata alcuna violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
Successivamente, il Tribunale dichiara che la decisione impugnata è stata adottata garantendo il rispetto dei diritti della difesa della AAB Bank. In tale contesto, esso precisa che la AAB Bank è stata regolarmente ascoltata al momento dell’adozione della decisione impugnata. Infatti, quest’ultima è stata messa in condizione di presentare le sue osservazioni sul progetto di tale decisione. Per contro, la BCE non era tenuta a comunicare alla AAB Bank il progetto di decisione della FMA e quindi a consentire alla AAB Bank di reagire allo stesso.
Inoltre, il Tribunale constata che, nel caso di specie, la BCE non ha omesso di determinare, di esaminare e di valutare con cura e imparzialità tutti gli elementi materiali pertinenti per la revoca dell’autorizzazione. In concreto, la BCE ha validamente dichiarato, a seguito della propria valutazione, di essere d’accordo con le constatazioni della FMA sulla commissione di violazioni da parte della AAB Bank, confermata sia dalle decisioni amministrative della FMA sia dalle decisioni dei giudici nazionali. Al termine della propria valutazione, la BCE ha qualificato i fatti di cui trattasi come comprovanti che la AAB Bank era stata dichiarata responsabile di una grave violazione della normativa nazionale sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Del pari, essa non si è limitata a riprodurre le constatazioni effettuate dalla FMA riguardo alla mancata dotazione, da parte della AAB Bank, dei necessari dispositivi di governance. Al contrario, la BCE si è fondata sulla propria valutazione del rispetto delle disposizioni nazionali pertinenti al riguardo.
Infine, il Tribunale respinge il motivo della AAB Bank secondo cui la decisione impugnata avrebbe distrutto il valore economico delle azioni che il suo azionista deteneva nel suo capitale e avrebbe leso la sostanza del diritto di proprietà di tale azionista. Infatti, la AAB Bank non è titolare di tale diritto di proprietà, non può quindi invocarlo a sostegno del suo ricorso di annullamento.