Language of document : ECLI:EU:C:2022:575

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 14 luglio 2022 (1)

Cause C31/22 P(I),C32/22 P(I) eC74/22 P(I)

Atlas Copco Airpower,

Atlas Copco AB [C31/22 P(I)]

Anheuser-Busch Inbev,

Ampar [C32/22 P(I)]

Soudal NV,

Esko-Graphics BVBA [C74/22 P(I)]

contro

Magnetrol International

e Commissione europea


 

«Impugnazione – Intervento – Impugnazione sull’intervento – Ammissione degli interventi nell’ambito di un procedimento di impugnazione avverso una sentenza del Tribunale – Annullamento di tale sentenza e rinvio della causa al Tribunale – Esclusione implicita, da parte del Tribunale, degli intervenienti nell’impugnazione quali parti nel procedimento successivo al rinvio»






I.      Introduzione

1.        Le presenti cause sollevano espressamente la questione inedita della persistenza dello status di interveniente, ammesso dalla Corte nella fase del procedimento di impugnazione, nella fase del rinvio dinanzi al Tribunale. Esse, inoltre, offrono alla Corte l’opportunità di pronunciarsi sulle norme relative alla ricevibilità delle impugnazioni avverso le decisioni di rigetto di un’istanza di intervento.

II.    Contesto normativo

A.      Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

2.        L’articolo 39, primo comma, del protocollo (n. 3) sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea») prevede quanto segue:

«Il presidente della Corte di giustizia può decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente statuto e che sarà fissata dal regolamento di procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione prevista dall’articolo 278 [TFUE] e dall’articolo 157 del trattato CEEA, sia all’applicazione dei provvedimenti provvisori a norma dell’articolo 279 [TFUE], sia alla sospensione dell’esecuzione forzata conformemente all’articolo 299, quarto comma, [TFUE] o all’articolo 164, terzo comma, del trattato CEEA».

3.        L’articolo 40, primo, secondo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea così dispone:

«Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte di giustizia.

Uguale diritto spetta agli organi e agli organismi dell’Unione e ad ogni altra persona se possono dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta alla Corte. Le persone fisiche o giuridiche non possono intervenire nelle cause fra Stati membri, fra istituzioni dell’Unione, o fra Stati membri da una parte e istituzioni dell’Unione dall’altra.

(...)

Le conclusioni dell’istanza d’intervento possono avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di una delle parti».

4.        L’articolo 56, primo e terzo comma, di tale Statuto prevede quanto segue:

«Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale [dell’Unione europea] che concludono il procedimento nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità.

(...)

Ad eccezione delle cause relative a controversie tra l’Unione e i loro agenti, l’impugnazione può essere proposta anche dagli Stati membri o dalle istituzioni dell’Unione che non siano intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale. In tal caso, gli Stati membri e le istituzioni si trovano in una posizione identica a quella di Stati membri o istituzioni che siano intervenuti in primo grado».

5.        L’articolo 57 di detto Statuto è così formulato:

«Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia contro le decisioni del Tribunale che respingono un’istanza d’intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.

Contro le decisioni adottate dal Tribunale ai sensi dell’articolo 278 o 279 o dell’articolo 299, quarto comma [TFUE], oppure ai sensi dell’articolo 157 o dell’articolo 164, terzo comma, del trattato CEEA, può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte dalle parti del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle decisioni.

La Corte provvede conformemente alla procedura di cui all’articolo 39 sull’impugnazione proposta ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo».

6.        L’articolo 61, primo e secondo comma, del medesimo Statuto così dispone:

«Quando l’impugnazione è accolta, la Corte di giustizia annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

In caso di rinvio, il Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto».

B.      Regolamento di procedura della Corte

7.        L’articolo 172 del regolamento di procedura della Corte, intitolato «Parti autorizzate a presentare una comparsa di risposta», così recita:

«Le parti nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale che abbiano interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione possono presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi dalla notifica dell’atto di impugnazione. Questo termine non può essere prorogato».

C.      Regolamento di procedura del Tribunale

8.        L’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale così recita:

«2.      Ai fini dell’applicazione del presente regolamento:

(...)

c)      i termini “parte” e “parti”, utilizzati senza nessun’altra indicazione, designano qualsiasi parte in causa, ivi compresi gli intervenienti;

(...)».

9.        L’articolo 142 di tale regolamento di procedura, intitolato «Oggetto ed effetti dell’intervento», prevede quanto segue:

«1.      L’intervento può avere come oggetto soltanto l’adesione, totale o parziale, alle conclusioni di una delle parti principali. Esso non attribuisce gli stessi diritti processuali riconosciuti alle parti principali e, in particolare, quello di chiedere lo svolgimento di un’udienza.

2.      L’intervento è accessorio alla causa principale. Esso rimane privo di oggetto quando la causa è cancellata dal ruolo del Tribunale, in seguito a una rinuncia agli atti o a una transazione tra le parti principali, o quando il ricorso è dichiarato irricevibile.

3.      L’interveniente accetta di assumere la causa nello stato in cui essa si trova all’atto del suo intervento».

10.      L’articolo 143, paragrafo 1, di detto regolamento di procedura, intitolato «Istanza di intervento», così dispone:

«1.      L’istanza di intervento è proposta entro sei settimane dalla pubblicazione prevista dall’articolo 79».

11.      L’articolo 217, paragrafo 1, del medesimo regolamento di procedura così recita:

«Quando la decisione successivamente annullata dalla Corte di giustizia è stata adottata dopo la chiusura della fase scritta nel merito dinanzi al Tribunale, le parti nel procedimento dinanzi al Tribunale possono depositare le loro osservazioni scritte sulle conclusioni che devono essere tratte dalla decisione della Corte di giustizia ai fini della soluzione della controversia entro il termine di due mesi decorrenti dalla notifica della decisione della Corte di giustizia. Tale termine è improrogabile».

12.      L’articolo 219 del medesimo regolamento, intitolato «Spese», così recita:

«Il Tribunale provvede sulle spese relative, da un lato, ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso e, dall’altro, al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia».

III. Fatti

13.      Con decisione (UE) 2016/1699 della Commissione, dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione (GU 2016, L 260, pag. 61; in prosieguo: la «decisione controversa»), la Commissione europea ha constatato che alcune esenzioni concesse dal Regno del Belgio costituivano un regime di aiuti, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, incompatibile con il mercato interno e al quale era stata data esecuzione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. La Commissione ha disposto il recupero degli aiuti così concessi presso i beneficiari, il cui elenco definitivo doveva essere redatto successivamente dal Regno del Belgio.

IV.    Procedimento dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte e conclusioni formulate dalle parti

14.      Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 22 marzo e il 25 maggio 2016, il Regno del Belgio e la Magnetrol International NV hanno proposto ricorsi diretti all’annullamento della decisione controversa.

15.      Il Tribunale ha deciso di riunire le cause T‑131/16, Belgio/Commissione, e T‑263/16, Magnetrol International/Commissione, ai fini della fase orale del procedimento e della decisione che definisce il giudizio.

16.      Con sentenza del 14 febbraio 2019, Belgio e Magnetrol International/Commissione (T‑131/16 e T‑263/16, EU:T:2019:91), il Tribunale ha annullato la decisione controversa.

17.      Il 24 aprile 2019 la Commissione ha proposto impugnazione avverso tale sentenza.

18.      Con ordinanze del presidente della Corte del 15 ottobre 2019, la Soudal NV, la Esko-Graphics BVBA, la Flir Systems Trading Belgium BVBA, la Anheuser-Busch InBev SA/NV, la Ampar BVBA, la Atlas Copco Airpower SAS, la Atlas Copco AB, la Wabco Europe BVBA e la Celio International NV sono state autorizzate a intervenire a sostegno delle conclusioni della Magnetrol International.

19.      Con sentenza del 16 settembre 2021, Commissione/Belgio e Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741), la Corte ha:

–        annullato la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 febbraio 2019, Belgio e Magnetrol International/Commissione (T‑131/16 e T‑263/16, EU:T:2019:91);

–        respinto il primo e il secondo motivo di ricorso nella causa T‑131/16 nonché il primo motivo di ricorso e la prima parte del terzo motivo di ricorso nella causa T‑263/16;

–        rinviato la causa dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca sui motivi di ricorso dal terzo al quinto nella causa T‑131/16 nonché sul secondo motivo di ricorso, sulle parti seconda e terza del terzo motivo di ricorso e sul quarto motivo di ricorso nella causa T‑263/16, e

–        riservato le spese.

20.      La Soudal e la Esko-Graphics nonché la Atlas Copco Airpower e la Atlas Copco, la Anheuser-Busch Inbev e la Ampar hanno presentato al Tribunale osservazioni sulle conclusioni da trarre dalla sentenza del 16 settembre 2021, Commissione/Belgio e Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741) per la soluzione della controversia con lettere, rispettivamente, del 16 e del 25 novembre 2021.

21.      Il 17 dicembre 2021 la Atlas Copco Airpower, la Atlas Copco, la Anheuser-Busch Inbev, la Ampar Soudal e la Esko-Graphics hanno ricevuto una lettera dalla cancelleria del Tribunale, datata 6 dicembre 2021, che le informava del fatto che, poiché tali osservazioni non costituivano un documento previsto dal regolamento di procedura del Tribunale, il presidente della sezione adita del Tribunale aveva deciso di non versarle agli atti.

22.      Con lettera del 29 dicembre 2021, indirizzata al presidente del Tribunale e ai suoi membri, tali sei società, facendo riferimento alla motivazione dell’ordinanza del presidente della Corte del 15 ottobre 2019, Commissione/Belgio e Magnetrol International (C‑337/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:915), e alla giurisprudenza del Tribunale, hanno chiesto, da un lato, la correzione dell’«errore» (oversight) commesso dal Tribunale nel rifiutare di versare agli atti le loro osservazioni e, dall’altro, la conferma del loro status di intervenienti dinanzi al Tribunale.

23.      In tale lettera, dette sei società sollecitavano una risposta entro cinque giorni, in quanto sarebbero state costrette a presentare impugnazione, entro i termini previsti, avverso qualsiasi eventuale rifiuto implicito di concedere loro lo status di intervenienti in tale causa.

24.      Il 10 gennaio 2022 la Atlas Copco Airpower e la Atlas Copco nonché la Anheuser-Busch Inbev e la Ampar hanno proposto impugnazioni, rispettivamente, nelle cause C‑31/22 P e C‑32/22 P.

25.      Con lettera dell’11 gennaio 2022, il cancelliere del Tribunale ha confermato la ricezione della lettera della Soudal e della Esko-Graphics del 29 dicembre 2021 e ha richiamato l’attenzione di queste ultime sul fatto che la presentazione di osservazioni nella causa T‑263/16 RENV da parte degli intervenienti ammessi a partecipare al procedimento dinanzi alla Corte nella causa C‑337/19 P non era prevista dal regolamento di procedura del Tribunale.

26.      Il 28 gennaio 2022 la Soudal e la Esko-Graphics hanno proposto impugnazione nella causa C‑74/22 P.

27.      La Atlas Copco Airpower e la Atlas Copco chiedono che la Corte voglia:

–        annullare la decisione contenuta nella lettera del Tribunale del 6 dicembre 2021 ad esse indirizzata, e

–        disporre che la Atlas Copco Airpower e la Atlas Copco mantengano il loro status di intervenienti nella causa T‑263/16 RENV dopo il rinvio di tale causa al Tribunale da parte della Corte.

28.      La Anheuser-Busch Inbev e la Ampar chiedono che la Corte voglia:

–        annullare la decisione contenuta nella lettera del Tribunale del 6 dicembre 2021 ad esse indirizzata, e

–        disporre che la Anheuser-Busch Inbev e la Ampar mantengano il loro status di intervenienti nella causa T‑263/16 RENV dopo il rinvio di tale causa al Tribunale da parte della Corte.

29.      La Soudal e la Esko-Graphics chiedono che la Corte voglia:

–        annullare la decisione contenuta nella lettera del Tribunale del 6 dicembre 2021 ad esse indirizzata;

–        disporre che le loro osservazioni scritte siano versate agli atti, e

–        dichiarare che la Soudal e la Esko-Graphics mantengono il loro status di intervenienti nella causa T‑263/16 RENV dopo il rinvio di tale causa al Tribunale da parte della Corte.

30.      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        dichiarare le impugnazioni irricevibili;

–        in subordine, respingere le impugnazioni in quanto infondate;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

31.      Non si è tenuta alcuna udienza.

V.      Analisi

A.      Sulla ricevibilità

1.      Sulla ricevibilità delle impugnazioni nelle cause C31/22 P e C32/22 P

32.      La Commissione sostiene che le impugnazioni nelle cause C‑31/22 P e C‑32/22 P sono irricevibili nei limiti in cui sono basate sull’articolo 57 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Tale disposizione consente di proporre impugnazione contro una decisione del Tribunale che respinge un’istanza d’intervento; ebbene, in tali due cause, il Tribunale non avrebbe adottato una simile decisione. Il Tribunale avrebbe semplicemente deciso di non versare agli atti della causa T‑263/16 RENV le osservazioni scritte presentate dalla Atlas Copco Airpower e dalla Atlas Copco, nonché dalla Anheuser-Busch Inbev e dalla Ampar.

33.      Osservo anzitutto, al pari della Commissione, che la lettera del Tribunale del 6 dicembre 2021 mirava ad informare la Atlas Copco Airpower e la Atlas Copco nonché la Anheuser-Busch Inbev e la Ampar del fatto che le osservazioni da esse presentate non erano state registrate, in quanto non costituivano documenti previsti dal regolamento di procedura del Tribunale. Inoltre, è ben vero che la Atlas Copco Airpower e la Atlas Copco nonché la Anheuser-Busch Inbev e la Ampar non hanno formalmente presentato istanza di intervento. Da un punto di vista formale, la decisione contenuta nella lettera contestata non consiste quindi nel rigetto di un’istanza d’intervento e non sembra, a prima vista, poter formare oggetto di un’impugnazione ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

34.      Tuttavia, non ritengo che una lettura formalistica di tale disposizione sia soddisfacente. Tenuto conto del contesto molto particolare di tali cause, caratterizzato in particolare dal fatto che le società di cui trattasi potevano legittimamente ritenere di aver mantenuto il loro status di intervenienti nella fase del rinvio, la mera circostanza che la decisione del Tribunale non neghi espressamente lo status di intervenienti non mi sembra, di per sé, idonea ad escludere che un simile diniego abbia in realtà avuto luogo implicitamente.

35.      Infatti, la Atlas Copco Airpower e la Atlas Copco nonché la Anheuser-Busch Inbev e la Ampar hanno depositato, dinanzi al Tribunale, osservazioni «ai sensi dell’articolo 217, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale», che riguarda le parti nel procedimento dinanzi ad esso. In tal senso, esse si avvalgono di detto status, in qualità di intervenienti.

36.      In tali circostanze, la decisione del Tribunale di non versare agli atti dette osservazioni comporta implicitamente ma necessariamente una decisione consistente nel negare alla Atlas Copco Airpower e alla Atlas Copco, nonché alla Anheuser-Busch Inbev e alla Ampar, lo status di intervenienti.

37.      Poiché una simile decisione implicita produce, a mio avviso, lo stesso effetto di una decisione di rigetto di un’istanza di intervento o di una decisione che pone fine a un intervento, essa può formare oggetto, al pari di quest’ultima, di un’impugnazione sulla base dell’articolo 57 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

38.      Ciò è tanto più vero in quanto l’interpretazione da me proposta di tale disposizione è in realtà l’unica in grado di garantire una tutela giurisdizionale ai proponenti istanza di intervento il cui status di intervenienti sia stato riconosciuto dinanzi alla Corte e, in definitiva, di assicurare l’effettività del diritto di intervenire sancito all’articolo 40 di tale Statuto, dato che essi non dispongono di alcun altro mezzo di ricorso.

39.      Da un lato, ritengo che non si possa esigere che una parte che ha lo status di interveniente dinanzi alla Corte presenti un’istanza formale di intervento dinanzi al Tribunale, al solo scopo di poter presentare successivamente un’impugnazione avverso la decisione di rigetto di tale istanza, che avverrà sistematicamente. Infatti, l’istanza sarebbe sempre preclusa per decadenza, poiché ovviamente non sarebbe stata presentata entro sei settimane dalla pubblicazione dell’atto introduttivo della causa di cui trattasi, come prescritto dall’articolo 143 del regolamento di procedura del Tribunale.

40.      Dall’altro lato, non costituisce un mezzo di ricorso ipotizzabile neanche un ricorso contro la decisione del Tribunale che conclude il procedimento, dato che un simile ricorso è esperibile soltanto dalle parti nel procedimento dinanzi al Tribunale e, quindi, dalle parti il cui status di intervenienti dinanzi ad esso sia già stato riconosciuto.

41.      Alla luce di tali circostanze, ritengo che le impugnazioni nelle cause C‑31/22 P e C‑32/22 P debbano essere dichiarate ricevibili.

2.      Sulla ricevibilità dell’impugnazione nella causa C74/22 P

42.      La Commissione sostiene che l’impugnazione nella causa C‑74/22 P è irricevibile. Essa osserva, da un lato, che la decisione oggetto dell’impugnazione non rientra in alcuna delle categorie di cui all’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ragion per cui la Soudal e la Esko-Graphics non possono fondare la propria impugnazione su tale disposizione.

43.      Essa afferma, dall’altro lato, che, ammesso che l’impugnazione possa essere riqualificata come «impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea», cosa che la Commissione contesta, l’impugnazione dovrebbe lo stesso essere respinta, per le stesse ragioni addotte nell’ambito delle cause C‑31/22 P e C‑32/22 P. Secondo la Commissione, una simile impugnazione è, in ogni caso, tardiva.

44.      Ritengo che l’impugnazione, in quanto fondata sull’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, debba essere dichiarata irricevibile, poiché la decisione impugnata non pone termine né al procedimento né ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità.

45.      Da un lato, occorre constatare che l’esame della causa T‑263/16 RENV prosegue dinanzi al Tribunale dopo l’adozione della decisione impugnata, che non decide su alcun aspetto della controversia nel merito.

46.      Dall’altro lato, sebbene le controversie relative a un’istanza di intervento costituiscano effettivamente un incidente di procedura, esse non sono invece relative ad un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità, che sono gli unici incidenti di procedura menzionati all’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Infatti, le eccezioni di irricevibilità o di incompetenza sono soggette, dinanzi sia al Tribunale sia alla Corte, a norme specifiche (2) e mirano a far sì che il giudice adito ponga fine a una controversia senza avviare una discussione nel merito. Il fatto che esse possano avere l’effetto di porre fine al procedimento giustifica d’altronde la scelta di sottoporre le impugnazioni proposte contro tali decisioni al medesimo regime a cui sono sottoposte le impugnazioni proposte contro le decisioni che concludono il procedimento dopo che il giudice ha esaminato il merito della causa di cui trattasi.

47.      Invece, gli incidenti relativi ad un intervento hanno una natura diversa. Come viene sottolineato nel regolamento di procedura del Tribunale, l’intervento è accessorio alla causa principale (3) e le decisioni ad esso relative non sono affatto in grado di porre termine a quest’ultima.

48.      Alla luce di tali circostanze, ritengo che la decisione impugnata non possa formare oggetto di un’impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ragion per cui l’impugnazione nella causa C‑74/22 P dovrebbe essere dichiarata irricevibile sotto tale profilo.

49.      Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta anche che il giudice può, al fine di conferire un effetto utile a un ricorso, sulla base di una valutazione complessiva dello stesso, interpretare quest’ultimo al di là della denominazione espressa attribuitagli dal ricorrente (4). Analogamente, la Corte ha inoltre già esaminato due fondamenti alternativi di un’impugnazione, senza limitarsi al fondamento indicato dalla parte che l’ha proposta (5).

50.      Ritengo pertanto che la Corte, al fine di attribuire all’impugnazione un effetto utile, possa qualificare l’impugnazione di cui trattasi come «impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea», in quanto dalle affermazioni delle parti risulta chiaramente che esse, con tale impugnazione, contestano una decisione del Tribunale consistente nel negare loro lo status di intervenienti.

51.      Tuttavia, tale riqualificazione non consente, a mio avviso, di ritenere ricevibile l’impugnazione nella causa C‑74/22 P. Al pari della Commissione, ritengo che tale impugnazione sia, in ogni caso, tardiva.

52.      Ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Soudal e la Esko-Graphics avrebbero dovuto proporre la loro impugnazione entro un termine di due settimane a decorrere dalla decisione di rigetto dell’istanza di intervento o dalla decisione che pone fine all’intervento, aumentato di un termine forfettario di dieci giorni tenuto conto della distanza.

53.      Orbene, la decisione di rigetto di cui trattasi è contenuta nella lettera del Tribunale del 6 dicembre 2021, notificata alle parti il 17 dicembre 2021. Infatti, è con tale lettera che il Tribunale ha implicitamente ma inevitabilmente negato alla Soudal e alla Esko-Graphics lo status di intervenienti, cosicché l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta entro il 10 gennaio 2022.

54.      Pertanto, a mio avviso, l’impugnazione è irricevibile in quanto tardiva.

55.      Tale conclusione non è rimessa in discussione da alcuno degli argomenti delle parti relativi, da un lato, al fatto che il punto di partenza del termine per la proposizione dell’impugnazione coinciderebbe non già con la lettera del 6 dicembre 2021 bensì con quella dell’11 gennaio 2022 e, dall’altro, alla sussistenza di un errore scusabile da parte della Soudal e della Esko-Graphics.

56.      Per quanto riguarda, in primo luogo, il punto di partenza del termine per la proposizione dell’impugnazione, rilevo che la seconda lettera del Tribunale dell’11 gennaio 2022 ha un carattere puramente confermativo. Secondo costante giurisprudenza, una decisione è meramente confermativa di una decisione precedente qualora non contenga alcun elemento nuovo rispetto ad un atto precedente e non sia stata preceduta da un riesame della situazione del destinatario di quest’ultimo (6).

57.      Orbene, la lettera dell’11 gennaio 2022 è una risposta alla richiesta della Soudal e della Esko-Graphics di confermare che esse continuavano a partecipare al procedimento in qualità di intervenienti, nella quale il Tribunale si limita a ribadire le conclusioni contenute nella lettera del 6 dicembre 2021. Inoltre, osservo che le stesse Soudal ed Esko-Graphics sottolineano, rispondendo ai quesiti della Corte, che «la seconda lettera ha confermato il contenuto della prima».

58.      La lettera dell’11 gennaio 2022 costituisce quindi solamente una decisione confermativa della lettera del 6 dicembre 2021 e, di conseguenza, non può essere considerata il punto di partenza del termine per proporre un’impugnazione.

59.      Per quanto concerne, in secondo luogo, la sussistenza di un errore scusabile riguardo al termine per proporre l’impugnazione sulla base dell’articolo 57 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte dichiara costantemente che, nell’ambito delle norme in materia di termini di ricorso, la nozione di «errore scusabile» che consente di derogare a tali norme può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, segnatamente, l’istituzione considerata abbia tenuto un comportamento idoneo, da solo o in misura determinante, a generare una confusione ammissibile in un singolo in buona fede e che ha dato prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto (7).

60.      Simili circostanze, a mio avviso, non sussistono. È ben vero che la decisione del Tribunale contenuta nella lettera del 6 dicembre 2021, in quanto non nega esplicitamente lo status di intervenienti della Soudal e della Esko-Graphics, è ambigua. Tuttavia, tale ambiguità, da sola, non può essere sufficiente a generare una confusione ammissibile in un singolo in buona fede e che ha dato prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto.

61.      In particolare, rilevo che la Soudal e la Esko-Graphics, in risposta alla lettera del Tribunale del 6 dicembre 2021, hanno chiesto a quest’ultimo di correggere l’omissione che aveva dato luogo alla mancata ammissione delle loro osservazioni e di confermare il loro status di intervenienti.

62.      Soprattutto, sottolineo che, con lettera inviata al Tribunale il 29 dicembre 2021, la Soudal e la Esko-Graphics hanno invitato il Tribunale a rispondere alla loro richiesta di conferma del loro status di parti interessate entro cinque giorni, dato che, in caso di diniego da parte del Tribunale, esse sarebbero state «costrette a proporre un’impugnazione entro i termini prescritti avverso la decisione implicita di rifiuto di accordare loro lo status di intervenienti».

63.      Da tali elementi si deve quindi dedurre non solo che la Soudal e la Esko-Graphics avevano correttamente interpretato la lettera del Tribunale del 6 dicembre 2021 nel senso che essa negava loro implicitamente ma inevitabilmente lo status di parti interessate, ma soprattutto che esse erano pienamente consapevoli dei termini prescritti per la proposizione di un’impugnazione avverso una simile decisione, dato che la loro prima intenzione era stata quella di proporre tale impugnazione entro i termini stabiliti.

64.      Il fatto che detta impugnazione sia stata proposta oltre tali termini deriva quindi non già da un errore scusabile determinato dall’ambiguità della decisione del Tribunale contenuta nella lettera del 6 dicembre 2021, ma dal solo comportamento della Soudal e della Esko-Graphics.

65.      Alla luce di tali circostanze, ritengo che l’impugnazione nella causa C‑74/22 P debba essere respinta in quanto irricevibile a causa della sua tardività.

B.      Nel merito

66.      Anzitutto, sottolineo che le considerazioni relative al merito che mi accingo a formulare valgono solo per le cause C‑31/22 P e C‑32/22 P, in quanto ritengo che l’impugnazione proposta nella causa C‑74/22 P debba essere dichiarata irricevibile. Tuttavia, preciso che, nell’ipotesi in cui la Corte non condividesse la mia analisi, le seguenti considerazioni sarebbero trasferibili anche a tale causa.

67.      A sostegno delle loro impugnazioni, la Atlas Copco Airpower, la Atlas Copco, la Anheuser-Busch Inbev e la Ampar (in prosieguo: le «ricorrenti») sollevano un motivo unico, suddiviso in due parti. Nell’ambito della prima parte del motivo unico, esse sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto non tenendo conto della propria giurisprudenza, secondo la quale le parti ammesse a intervenire nell’impugnazione mantengono il proprio status nel procedimento di rinvio dinanzi al Tribunale. Nell’ambito della seconda parte del motivo unico, le ricorrenti affermano inoltre che il Tribunale ha violato l’articolo 217, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. A loro avviso, dalla giurisprudenza del Tribunale risulta che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che l’espressione «parti nel procedimento dinanzi al Tribunale», che si riferisce alle parti autorizzate a presentare le proprie osservazioni a seguito del rinvio operato dalla Corte, comprende anche le parti ammesse a intervenire nel procedimento di impugnazione.

68.      Poiché entrambe le parti del motivo unico sollevano la questione della continuità dello status di interveniente, le esaminerò congiuntamente.

69.      Inizierò la mia analisi sottolineando che, sebbene i testi applicabili all’intervento non siano univoci per quanto riguarda la questione della continuità dello status di interveniente (sezione 1), la giurisprudenza relativa all’intervento fornisce tuttavia utili indicazioni a favore della persistenza dello status di interveniente nella fase del rinvio (sezione 2). Spiegherò che, a mio avviso, tale persistenza deriva anche dalla continuità funzionale dei procedimenti di impugnazione e di rinvio (sezione 3). Infine, aggiungerò alcune considerazioni inerenti alla relazione tra la soluzione che propongo e la prassi delle cosiddette «cause pilota» (sezione 4).

1.      Sull’ambiguità dei testi relativi all’intervento

70.      La questione della continuità dello status di interveniente riconosciuto dinanzi alla Corte nella fase del procedimento di rinvio è direttamente connessa all’interpretazione dell’articolo 217, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, che disciplina il procedimento di rinvio a seguito di un annullamento.

71.      Tale disposizione autorizza «le parti nel procedimento dinanzi al Tribunale» a depositare le loro osservazioni scritte sulle conseguenze che devono essere tratte dalla decisione di rinvio adottata dalla Corte (8), qualora la fase scritta nel merito sia stata chiusa prima del procedimento di impugnazione. Mentre l’espressione «parti dinanzi al Tribunale» comprende anche agli intervenienti dinanzi al Tribunale (9), rimane la questione se essa designi gli intervenienti ammessi in sede di impugnazione dalla Corte.

72.      Orbene, i testi che disciplinano l’intervento non forniscono una risposta chiara a tale questione e, in assenza di una disposizione espressa che preveda la continuità dell’intervento ammesso in sede di impugnazione, è lecito chiedersi se il silenzio dei testi non debba essere interpretato come una conferma implicita della sua estinzione al termine del procedimento dinanzi alla Corte.

73.      Tale interpretazione potrebbe risultare corroborata dal fatto che le disposizioni pertinenti confermano espressamente la continuità dell’intervento in casi analoghi. Da un lato, non vi è dubbio che, ai sensi dell’articolo 217, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, le parti ammesse ad intervenire nel procedimento di merito dinanzi al Tribunale sono autorizzate a intervenire nel procedimento di rinvio. Dall’altro, l’articolo 172 del regolamento di procedura della Corte prevede che le parti intervenute nel merito dinanzi al Tribunale possano intervenire nel procedimento di impugnazione, a condizione che vi abbiano interesse. L’assenza di una disposizione equivalente nella situazione inversa, che confermi inequivocabilmente la continuità dell’intervento ammesso dalla Corte in sede di impugnazione, potrebbe essere interpretata a contrario, come prova della sua estinzione.

74.      A mio avviso, tuttavia, una simile interpretazione è contestabile. Anzitutto, dall’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea emerge chiaramente che il diritto di intervento è condizionato alla sussistenza di un interesse alla soluzione della controversia in capo all’interveniente. Orbene, qualora un simile interesse sussista nella fase del procedimento di impugnazione, come prevede esplicitamente l’articolo 172 del regolamento di procedura della Corte, nulla consente di ritenere che esso si estingua al momento del rinvio, mentre l’esito della causa rimane, per definizione, ancora indeterminato (10).

75.      Inoltre, sebbene sia vero che, in forza del combinato disposto degli articoli 40 e 56, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, gli intervenienti «privilegiati», vale a dire gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione, possono sempre intervenire nel procedimento di impugnazione (11), da tale disposizione non può dedursi a contrario che le parti non privilegiate non possano mai intervenire, ma soltanto che tale intervento è condizionato alla sussistenza di un interesse alla soluzione della controversia.

76.      Infine, tenuto conto dell’interesse accertato dell’interveniente alla soluzione della controversia, confermato dalla Corte in sede di impugnazione, l’impossibilità di presentare utilmente una nuova istanza di intervento nel procedimento di rinvio pena la decadenza (12) può essere interpretata come una conferma implicita della continuità dell’intervento.

77.      Alla luce di tali circostanze, ritengo che i testi non consentano, di per sé, di rispondere alla questione della continuità dello status di interveniente nella fase del procedimento di rinvio. Procederò quindi all’esame della problematica relativa alla durata dell’intervento alla luce della giurisprudenza, che contiene, a mio avviso, elementi utili alla soluzione della questione sottoposta alla Corte.

2.      Sulla giurisprudenza relativa alla durata dell’intervento

78.      A prima vista, le soluzioni adottate dalla giurisprudenza possono sembrare contraddittorie. Tuttavia, esse risultano correlate in modo coerente alla luce dell’interesse alla soluzione della controversia sotteso al diritto di intervento.

79.      La prima di tali soluzioni deriva dalla giurisprudenza del Tribunale invocata dalle ricorrenti, secondo la quale le parti ammesse a intervenire nell’impugnazione mantengono il proprio status nel procedimento di rinvio, il che consente loro, tra l’altro, di presentare le loro osservazioni sulle conclusioni da trarre dalla sentenza della Corte. Contrariamente a quanto afferma la Commissione nelle sue osservazioni scritte, tale soluzione non si basa su due sentenze isolate che l’hanno sancita e confermata in modo esplicito (13), ma può anche essere dedotta dal trattamento riservato alle parti intervenienti in numerose cause rinviate dinanzi al Tribunale (14). Conformemente alla motivazione addotta dal Tribunale nella causa che ha dato luogo alla sentenza Spagna e a./Commissione (15), tale soluzione si basa su considerazioni di buona amministrazione della giustizia, in quanto favorisce la continuità del contraddittorio a seguito del rinvio operato dalla Corte.

80.      La seconda di dette soluzioni giurisprudenziali consente alle parti in causa di eccepire l’irricevibilità di un intervento ammesso in una fase anteriore del procedimento. La precedente ammissione dell’interveniente alla causa non osta pertanto a che si proceda ad un nuovo esame della ricevibilità del suo intervento, vuoi in occasione del procedimento di merito (16) vuoi nell’ambito del procedimento di impugnazione (17). Ne consegue che il diritto di intervento non è mai acquisito in modo definitivo e può essere rimesso in discussione in caso di mutamento di circostanze che dia luogo alla perdita dell’interesse alla soluzione della controversia (18).

81.      Sottolineo che tali soluzioni giurisprudenziali non risultano espressamente dai testi che disciplinano il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione. Esse sono invece sottese dalla logica che sta alla base del diritto di intervento, il cui riconoscimento si fonda sulla sussistenza di un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia (19). Infatti, se il Tribunale può accogliere nel procedimento di rinvio gli intervenienti ammessi all’impugnazione, è perché tale interesse rimane attuale, in linea di principio, fino alla soluzione definitiva della controversia. Ed è a causa della possibile perdita di tale interesse nel corso del procedimento, provocata da un eventuale mutamento delle circostanze, che le parti possono contestare in qualsiasi momento del procedimento la ricevibilità di un intervento precedentemente ammesso.

82.      Dai testi e dalla giurisprudenza in materia di intervento risulta pertanto che lo status di interveniente conferisce all’interessato un diritto processuale e le relative garanzie processuali che riflettono il suo interesse alla soluzione della controversia, e che tale status può essere rimesso in discussione nel caso in cui un successivo mutamento delle circostanze gli faccia perdere tale interesse.

83.      Nell’ipotesi di un annullamento parziale della decisione del Tribunale seguito da un rinvio, ne consegue, a mio avviso, che la parte ammessa in sede di impugnazione dovrebbe conservare, in linea di principio, la propria legittimazione ad intervenire, in quanto l’interesse che essa ha all’esito dell’impugnazione rimane necessariamente attuale fino alla decisione definitiva della causa.

3.      Sulla continuità funzionale del procedimento nel corso del rinvio

84.      Tale persistenza dell’interesse alla soluzione della controversia risulta inoltre dalla continuità funzionale tra il procedimento di impugnazione e il procedimento di rinvio, dato che il secondo serve a trarre le conseguenze del primo.

85.      Da un lato, l’articolo 219 del regolamento di procedura del Tribunale rivela tale continuità, poiché riserva al Tribunale la decisione sulle spese sostenute dall’interveniente nel procedimento di impugnazione, dato che il merito dell’intervento può essere valutato appieno solo al momento della soluzione definitiva della controversia.

86.      Dall’altro lato, ritengo che una simile continuità risulti anche dalla possibilità per la Corte di decidere la causa nel merito all’esito del procedimento di impugnazione, dato che il rinvio della causa al Tribunale viene disposto soltanto quando lo stato degli atti non consenta di statuire definitivamente sulla controversia. Un simile rinvio dipende quindi interamente dal grado di avanzamento della trattazione della causa dinanzi al Tribunale e, a mio avviso, non può ritenersi che una causa oggetto di un rinvio sia distinta dal procedimento di impugnazione nell’ambito del quale è stato disposto il suo rinvio, mentre il procedimento è necessariamente considerato unico quando sia definito dalla Corte.

87.      A questo proposito, osservo che, se la persistenza dello status di interveniente in sede di rinvio dovesse essere negata, ne risulterebbe necessariamente un’asimmetria nel trattamento riservato alle parti che sono state ammesse ad intervenire dinanzi alla Corte, a seconda dello stato in cui si trova la causa al termine del procedimento di impugnazione. Nel caso in cui la Corte decida nel merito al termine del procedimento di impugnazione, le parti ammesse a tale procedimento sarebbero infatti autorizzate ad intervenire fino alla soluzione definitiva della controversia. Nel caso contrario, esse perderebbero il loro status nel procedimento di rinvio. A mio avviso, nulla giustifica una simile differenziazione dei diritti riconosciuti alle parti intervenienti. Inoltre, nell’ipotesi di una seconda impugnazione a seguito di un rinvio, detta soluzione potrebbe portare a due interventi successivi dinanzi alla Corte, mentre escluderebbe la parte interessata dalla discussione che si svolgerebbe nel frattempo dinanzi al Tribunale. La frammentazione dello status contenzioso che ne risulterebbe appare difficilmente giustificabile alla luce dell’economia generale del diritto di intervento, che si basa sulla considerazione dell’interesse dell’interveniente alla soluzione della controversia e sulla continuità funzionale tra il procedimento di impugnazione e il successivo procedimento di rinvio.

88.      Ciò posto, le considerazioni sistematiche, tratte dalla coerenza delle soluzioni adottate dalla giurisprudenza e dalla continuità che si stabilisce tra il procedimento di impugnazione e il successivo rinvio, depongono, a mio avviso, a favore del mantenimento dell’intervento a seguito del rinvio effettuato dalla Corte, fatta salva un’eventuale perdita dell’interesse ad intervenire risultante da un mutamento successivo delle circostanze.

4.      Considerazioni aggiuntive relative alla prassi delle «cause pilota»

89.      Si ricorda che la prassi delle cosiddette cause pilota consiste nell’assicurare un trattamento prioritario della causa in questione, mentre i procedimenti pendenti nelle cause simili sono sospesi in attesa della sua definizione. Favorendo la concentrazione del contraddittorio, tale prassi tende a garantire un trattamento omogeneo ed efficiente di un insieme di cause simili, consentendo al contempo di risparmiare le risorse impiegate dal Tribunale.

90.      La ragione del trattamento riservato nel caso di specie alle ricorrenti può quindi ravvisarsi nella volontà del Tribunale di prevenire possibili ritardi derivanti dall’ammissione degli interventi nella fase del rinvio. Tuttavia, la soluzione che propongo non mi sembra in grado di pregiudicare lo status prioritario riconosciuto nel caso di specie alla causa Magnetrol International/Commissione (T‑263/16), che è stata designata dal Tribunale come causa pilota e nella quale le ricorrenti intendono intervenire.

91.      In particolare, mi risulta difficile condividere l’argomento della Commissione secondo cui l’ammissione degli interventi nella causa pilota in sede di rinvio equivarrebbe a «eludere» la sospensione del procedimento nelle cause T‑278/16 e T‑370/16, avviate dai ricorsi proposti dalle ricorrenti. La ricevibilità di un intervento si valuta indipendentemente dalla sorte riservata all’interessato in qualità di parte principale in un’altra controversia, a meno che l’esito di tale controversia incida sul suo interesse ad intervenire. In particolare, secondo costante giurisprudenza, la decadenza, che impedisce al ricorrente di impugnare la decisione di cui è destinatario mediante ricorso diretto, non osta a che egli intervenga nell’ambito di un procedimento avviato da un altro destinatario della medesima decisione (20). Se l’istanza di intervento accolta in tali circostanze non è considerata un tentativo di eludere il termine contenzioso, è perché la ricevibilità dell’intervento si valuta alla sola luce dell’interesse dell’istante alla soluzione della controversia.

92.      Alla luce delle osservazioni che precedono, non ritengo che l’intento di garantire un trattamento efficace della causa pilota (21) giustifichi la privazione dello status di interveniente, il cui riconoscimento conferisce all’interessato il diritto di partecipare al procedimento e le garanzie che ne derivano.

93.      Nella situazione di cui al caso di specie, nella quale gli intervenienti sono tra i destinatari della decisione contestata nella causa pilota, sembra inoltre opportuno concentrare il contraddittorio ammettendo l’intervento delle parti che invocano un interesse diretto alla soluzione della controversia, poiché tale soluzione è decisiva per l’esito delle cause sospese.

VI.    Conclusione

94.      Alla luce delle osservazioni che precedono, propongo alla Corte:

–        di respingere l’impugnazione nella causa C‑74/22 P in quanto irricevibile;

–        di annullare la decisione del Tribunale dell’Unione europea contenuta nella lettera del 6 dicembre 2021 nelle cause C‑31/22 P e C‑32/22 P.


1      Lingua originale: il francese.


2      Articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale e articolo 151, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.


3      Articolo 142, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.


4      Ordinanza del 28 giugno 2011, Verein Deutsche Sprache/Consiglio (C‑93/11 P, non pubblicata, EU:C:2011:429, punti 20 e 21).


5      Sentenza del 29 luglio 2019, Bayerische Motoren Werke e Freistaat Sachsen/Commissione (C‑654/17 P, EU:C:2019:634, punti 27 e 28).


6      Sentenze del 14 aprile 1970, Nebe/Commissione (24/69, EU:C:1970:22, punto 145), e del 10 dicembre 1980, Grasselli/Commissione (23/80, EU:C:1980:284), e ordinanza del 7 dicembre 2004, Internationaler Hilfsfonds/Commissione (C‑521/03 P, non pubblicata, EU:C:2004:778, punto 41).


7      Sentenza del 15 dicembre 1994, Bayer/Commissione (C‑195/91 P, EU:C:1994:412, punto 26), e ordinanza del 14 gennaio 2010, SGAE/Commissione (C‑112/09 P, EU:C:2010:16, punto 20).


8      Una disposizione analoga trova applicazione nel caso di un rinvio a seguito di un riesame (articolo 222, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale).


9      Articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale.


10      Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la causa è rinviata al Tribunale al termine del procedimento di impugnazione qualora la Corte non statuisca definitivamente sulla controversia, in quanto lo stato degli atti non lo consente.


11      V., Muguet-Poullenec, G., e Domenicucci, D.P., «L’intervention devant le Tribunal après l’entrée en vigueur du nouveau règlement de procédure: entre droit d’ingérence et urgence judiciaire», Revue Lamy de la concurrence, n. 45, 2015.


12      Articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. V., anche, paragrafo 39 delle presenti conclusioni.


13      V. sentenze del 23 marzo 1993, Gill/Commissione (T‑43/89 RV, EU:T:1993:24), e del 23 settembre 2020, Spagna e a./Commissione (T‑515/13 RENV e T‑719/13 RENV, EU:T:2020:434).


14      V., in particolare, sentenze del 24 settembre 2019, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commissione (T‑586/14 RENV, EU:T:2019:668); del 14 dicembre 2018, Hamas/Consiglio (T‑400/10 RENV, EU:T:2018:966); del 21 novembre 2018, Stichting Greenpeace Nederland e PAN Europe/Commissione (T‑545/11 RENV, EU:T:2018:817); del 25 gennaio 2017, Rusal Armenal/Consiglio (T‑512/09 RENV, EU:T:2017:26); del 15 dicembre 2016, DEI/Commissione, T‑169/08 RENV, EU:T:2016:733); del 2 luglio 2015, Francia e Orange/Commissione (T‑425/04 RENV e T‑444/04 RENV, EU:T:2015:450), nonché del 14 aprile 2015, Ayadi/Commissione (T‑527/09 RENV, non pubblicata, EU:T:2015:205).


15      Sentenza del 23 settembre 2020 (T‑515/13 RENV e T‑719/13 RENV, EU:T:2020:434, punto 65).


16      V. sentenze del 16 dicembre 1999, Acciaierie di Bolzano/Commissione (T‑158/96, EU:T:1999:335, punto 33); del 10 febbraio 2000, Nederlandse Antillen/Commissione (T‑32/98 e T‑41/98, EU:T:2000:36; punto 30); del 9 settembre 2009, Diputación Foral de Álava e a./Commissione (da T‑30/01 a T‑32/01 e da T‑86/02 a T‑88/02, EU:T:2009:314, punto 95), nonché del 12 aprile 2019, Deutsche Lufthansa/Commissione (T‑492/15, EU:T:2019:252, punto 98).


17      V., in particolare, sentenza dell’8 luglio 1999, Hüls/Commissione (C‑199/92 P, EU:C:1999:358, punto 52), e conclusioni dell’avvocato generale Cosmas in tale causa (EU:C:1997:358, paragrafi da 10 a 17).


18      Ad esempio, una società madre che interviene in una controversia relativa a un aiuto di Stato concesso a una delle sue società figlie potrebbe perdere la propria legittimazione ad intervenire in seguito alla cessione dell’impresa che ha beneficiato dell’aiuto controverso.


19      V., in particolare, sentenza del 13 settembre 2010, Grecia e a./Commissione (T‑415/05, T‑416/05 e T‑423/05, EU:T:2010:386, punti 64 e 65).


20      Ad esempio, v. ordinanza del 17 febbraio 2010, Fresh Del Monte Produce/Commissione (T‑587/08, EU:T:2010:42), punti da 30 a 32.


21      Nell’ordinanza del presidente della Corte del 10 settembre 2019, Consiglio/K. Chrysostomides & Co. e a. (C‑597/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:743), la Corte evoca in tale contesto il rischio che gli interventi presentano per il trattamento delle cause pilota. Le osservazioni formulate a questo proposito al punto 19 di tale ordinanza non mi sembrano tuttavia risolutive. L’ordinanza in questione è stata emessa in un contesto fattuale notevolmente diverso da quello delle cause esaminate nel caso di specie, in occasione di una controversia risarcitoria, poiché il rigetto delle istanze di intervento è stato motivato dall’assenza di un interesse diretto alla soluzione della controversia in capo alle parti ricorrenti (v. punti da 14 a 17 di detta ordinanza). L’eventuale incidenza degli interventi sul trattamento della causa pilota è stato considerato dalla Corte solo a titolo accessorio.