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Impugnazione proposta il 14 gennaio 2023 dalla Asociación Liberum e altri 926 ricorrenti avverso l’ordinanza del Tribunale (Sezione Quinta) del 15 novembre 2022, causa T-476/22, Asociación Liberum e a./ Parlamento Europeo e Consiglio

(Causa C-17/23P)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Asociación Liberum e altri 926 ricorrenti (rappresentanti: L. M. Pardo Rodríguez, e F. Feliù Pamplona, abogados)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare l’ordinanza del Tribunale del 15 de novembre de 2022, Asociación Liberum e a./Parlamento e Consiglio, T-476/22, EU: T:2022:714. Qualora la Corte di giustizia ritenga che lo stato degli atti lo consenta, respingere l’eccezione di irricevibilità, dichiarare il ricorso ricevibile e rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci nel merito o, in subordine, dichiarare che la misura controversa produce effetti diretti sui ricorrenti e rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci sugli effetti individuali o unisca tale questione al merito della controversia.

Condannare il Parlamento europeo e il Consiglio alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale.

Condannare il Parlamento europeo e il Consiglio alle spese del presente procedimento.

Concedere ai ricorrenti ogni altro rimedio aggiuntivo considerato che si ritenga adeguato in diritto.

Motivi e principali argomenti

1.    Il primo motivo dei ricorrenti è relativo alla violazione della tutela giurisdizionale effettiva, sancita dall’articolo 47 de la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, e alla violazione, da parte del Tribunale, dell’obbligo di motivazione, per aver snaturato dell’oggetto del ricorso dei ricorrenti, affermando che esso corrispondeva a un «obbligo di vaccinarsi», riprodotto ai punti 4,8,7,9,10,11, dell’ordinanza impugnata. Di conseguenza, il primo motivo si fonda su un errore di diritto che deriva dalla mancanza di base giuridica valida della decisione impugnata.

2.    Il secondo motivo dei ricorrenti è relativo alla violazione della tutela giurisdizionale effettiva sancita dall’articolo 47 de la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 263 del TFUE, e con l’articolo 19 TUE e, infine, all’erronea interpretazione degli argomenti esposti dai ricorrenti in primo grado. È pacifico che l’articolo 263, quarto comma, TFUE, abbia esteso la legittimazione ad agire delle persone fisiche e giuridiche. Secondo i ricorrenti, il Tribunale ha interpretato l’articolo 263, quarto comma, TFUE, in modo eccessivamente restrittivo escludendo le esigenze di una tutela giurisdizionale effettiva.

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