SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
22 gennaio 2002 (1)
«Rinvio pregiudiziale - Artt. 10 CE e 43 CE - Normativa nazionale
che subordina l'accesso alla professione di architetto al possesso di un diploma
o di una qualifica professionale - Cittadino comunitario titolare di un diploma che non figura tra quelli elencati nella direttiva 85/384/CEE -
Obbligo per lo Stato membro ospitante, al quale sia stata presentata
una domanda di esercitare la professione di architetto nel suo territorio,
di procedere ad un raffronto delle competenze certificate dal diploma
e dall'esperienza acquisita con le qualifiche
richieste dalla sua normativa nazionale»
Nel procedimento C-31/00,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 del Trattato CE, dalla Cour de cassation (Belgio) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Conseil national de l'ordre des architectes
e
Nicolas Dreessen,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 10 CE e 43 CE,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr, D.A.O. Edward (relatore), A. La Pergola e C.W.A. Timmermans, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il Conseil national de l'ordre des architectes, dagli avv.ti P. Henry, F. Moïses e V. Bertrand, avocats;
- per il sig. Dreessen, dagli avv.ti L. Misson e P. Mbaya Kapita, avocats;
- per il governo italiano, dal prof. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra F. Quadri, avvocato dello Stato;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. B. Mongin, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del Conseil national de l'ordre des architectes, rappresentato dall'avv. V. Bertrand, del sig. Dreessen, rappresentato dall'avv. P. Mbaya Kapita, del governo francese, rappresentato dal sig. S. Pailler, in qualità di agente, del governo italiano, rappresentato dalla sig.ra F. Quadri, e della Commissione, rappresentata dal sig. B. Mongin, all'udienza dell'8 marzo 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 maggio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1.
- Con ordinanza 21 gennaio 2000, pervenuta alla Corte il 7 febbraio seguente, la Cour de cassation ha sollevato, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione degli artt. 10 CE e 43 CE.
- 2.
- Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il sig. Dreessen e il Conseil national de l'ordre des architectes (in prosieguo: il «Conseil national») riguardo alla sua iscrizione all'ordine degli architetti della provincia di Liegi.
Ambito normativo
- 3.
- La direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223, pag. 15), prevede il riconoscimento automatico di taluni titoli nell'ambito di due distinti regimi.
- 4.
- Da un lato, gli artt. 2-9 della direttiva 85/384, che figurano al capitolo II, intitolato «Diplomi, certificati ed altri titoli che danno accesso alle attività del settore dell'architettura con il titolo professionale di architetto», stabiliscono un regime generale di reciproco riconoscimento automatico di tutti i titoli del settore dell'architettura che soddisfano le condizioni in essi stabilite. L'art. 2 stabilisce inoltre che «[o]gni Stato membro riconosce i diplomi, certificati e altri titoli conseguiti durante un ciclo di formazione rispondente ai requisiti di cui agli artt. 3 e 4, e rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri».
- 5.
- Dall'altro, gli artt. 10-15 della direttiva 85/384, che figurano al capitolo III, intitolato «Diplomi, certificati e altri titoli che consentono di accedere alle attività del settore dell'architettura in virtù di diritti acquisiti o di disposizioni nazionali vigenti», istituiscono un regime transitorio di reciproco riconoscimento di taluni titoli, elencati in modo tassativo. Ai sensi dell'art. 10, «[o]gni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli, di cui all'art. 11, rilasciati dagli altri Stati membri ai cittadini degli Stati membri, che siano già in possesso di tali qualifiche alla data della notifica della presente direttiva o che abbiano iniziato la loro formazione, sanzionata da tali diplomi, certificati e altri titoli, al massimo durante il terzo anno accademico successivo a tale notifica, anche se non rispondono ai requisiti minimi dei titoli di cui al capitolo II». L'anno al quale si riferisce tale disposizione è l'anno accademico 1987/1988.
- 6.
- Tra i diplomi, certificati ed altri titoli tedeschi che possono beneficiare del riconoscimento in forza del secondo regime figurano, ai sensi dell'art. 11, lett. a), quarto trattino, della direttiva 85/384, i certificati rilasciati prima del 1° gennaio 1973 dalle «Ingenieurschulen», sezione Architettura («Architektur»), accompagnati da un'attestato delle autorità competenti comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli conformemente all'art. 13 della detta direttiva.
La causa principale e la questione pregiudiziale
- 7.
- Il sig. Dreessen, cittadino belga, è in possesso di un diploma d'ingegnere rilasciato in Germania il 16 febbraio 1966 dalla Staatliche Ingenierschule für Bauwesen Aachen (Scuola superiore di Stato di edilizia di Aquisgrana), sezione «Allgemeiner Hochbau» (edilizia), al termine degli studi d'ingegneria edile («Ingenieurkunde, Fachrichtung Hochbau»). Egli ha lavorato in Belgio per 25 anni come dipendente in diversi studi di architettura, siti in Liegi.
- 8.
- In seguito alla messa in liquidazione della società presso la quale era impiegato, il sig. Dreessen chiedeva il 12 dicembre 1991 al Conseil de l'ordre des architectes de la province de Liège (in prosieguo: il «Conseil provincial») l'iscrizione all'albo di tale ordine, per esercitare la professione di architetto come lavoratore autonomo. Tale iscrizione gli veniva negata il 29 aprile 1993 poiché il suo diploma non corrispondeva ad un diploma rilasciato da una sezione di architettura, ai sensi dell'art. 11, lett. a), quarto trattino, della direttiva 85/384, e non era pertanto contemplato da tale articolo.
- 9.
- In seguito all'appello interposto dal sig. Dreessen contro tale rifiuto dinanzi al Conseil d'appel d'expression française de l'ordre des architectes (in prosieguo: il «Conseil d'appel»), quest'ultimo, con ordinanza 17 novembre 1993, sottoponeva una questione pregiudiziale alla Corte.
- 10.
- Con sentenza 9 agosto 1994, causa C-447/93, Dreessen (Racc. pag. I-4087), la Corte ha statuito che un diploma rilasciato nel 1966 dalla sezione «Allgemeiner Hochbau» della Staatliche Ingenieurschule für Bauwesen Aachen non è equipollente ai certificati elencati nell'art. 11, lett. a), quarto trattino, della direttiva 85/384.
- 11.
- In base a tale sentenza il Conseil d'appel, con decisione 15 febbraio 1995, respingeva il ricorso del sig. Dreessen. Il ricorso proposto da quest'ultimo è stato respinto dalla Cour de cassation con sentenza 25 novembre 1995.
- 12.
- Il 25 ottobre 1997 il sig. Dreessen presentava una nuova domanda di iscrizione presso il Conseil provincial, sostenendo, anzitutto, che il suo diploma non figurava nell'elenco menzionato nell'art. 11, lett. a), della direttiva 85/384 in seguito ad un errore delle autorità tedesche, e che esso avrebbe dovuto procedere ad un esame comparativo dei cicli di formazione ricevuti, conformemente alla sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou (Racc. pag. I-2357).
- 13.
- Tale nuova domanda veniva respinta dal Conseil provincial con decisione 5 febbraio 1998, in quanto esso non era obbligato a tener conto delle conoscenze e delle qualifiche del sig. Dreessen, né a valutarle, e in quanto la domanda, che era stata già presentata e respinta, era irricevibile a motivo dell'autorità del giudicato. Nel riformare tale decisione, il Conseil d'appel decideva il 16 giugno 1999 di iscrivere il sig. Dreessen all'albo dell'ordre des architectes de la province de Liège, dichiarando che egli aveva dimostrato di possedere le qualifiche e le conoscenze richieste dalla legge belga.
- 14.
- Il Conseil national presentava ricorso in cassazione sostenendo che, nel caso in cui una direttiva sia stata emanata in base all'art. 47, n. 1, CE, per stabilire le condizioni di riconoscimento reciproco dei diplomi richiesti per l'accesso ad una professione, le autorità competenti di uno Stato membro al quale è stata rivolta una domanda di autorizzazione per esercitare tale professione devono limitarsi a verificare se le condizioni previste dalla direttiva siano soddisfatte, ma non possono procedere, quando le dette condizioni non sono soddisfatte, ad un raffronto delle qualifiche e delle conoscenze del ricorrente con quelle richieste dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'accesso alla professione - come a torto avrebbe fatto il Conseil d'appel in base all'art. 43 CE.
- 15.
- Poiché aveva dubbi sull'interpretazione corretta del diritto comunitario applicabile in materia, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli artt. 5 [del Trattato CE (divenuto art. 10 CE)] e 52 del Trattato [CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE)] implichino che lo Stato membro alla cui competente autorità sia stata sottoposta da un cittadino comunitario, titolare di un diploma ottenuto in un altro Stato membro, una domanda di autorizzazione per esercitare una professione il cui accesso è, secondo la normativa nazionale, subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, sia tenuto a prendere in considerazione il diploma dedotto dal ricorrente e procedere ad un raffronto tra le competenze e le qualifiche attestate da tale diploma, e le competenze e le qualifiche richieste dalle norme nazionali, anche nel caso in cui esista, nei confronti della professione di cui trattasi, una direttiva adottata dal Consiglio in base all'art. 57, nn. 1 e 2, [del] Trattato [CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 47, nn. 1 e 2, CE)], che tale direttiva preveda, per quanto riguarda i cicli di studi avviati e continuati nel corso di un periodo transitorio, un elenco esauriente dei diplomi e certificati, rilasciati nei diversi Stati membri, che devono consentire l'esercizio della professione di cui trattasi negli altri Stati membri, che il ricorrente rientri in tale regime transitorio e che il diploma da lui dedotto non figuri in tale elenco esauriente».
Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni presentate alla Corte
- 16.
- Il Conseil national e il governo italiano sostengono che la soluzione della questione pregiudiziale dev'essere negativa. A loro avviso, infatti, poiché il suo diploma non è contemplato dall'art. 11 della direttiva 85/384, il sig. Dreessen non ha diritto al riconoscimento dello stesso in un altro Stato membro, senza che occorra procedere al raffronto tra le competenze e le qualifiche attestate da tale diploma e le competenze e qualifiche richieste dalle disposizioni nazionali.
- 17.
- Essi aggiungono che l'obbligo di procedere a siffatto raffronto, stabilito nella citata sentenza Vlassopoulou, è strettamente limitato alle professioni per le quali nessuna direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi è stata adottata. Il Conseilnational va oltre sostenendo che, qualora esista siffatta direttiva, come nella causa principale, le autorità nazionali dovrebbero limitarsi a stabilire se le condizioni previste da tale direttiva siano soddisfatte.
- 18.
- Il sig. Dreessen considera che l'art. 47 CE mira semplicemente a coordinare il reciproco riconoscimento delle qualifiche richieste per l'esercizio di talune professioni, ma non sostituisce il diritto fondamentale alla libertà di stabilimento sancito dall'art. 43 CE per tutte le professioni, qualunque sia la loro natura.
- 19.
- La Commissione sostiene altresì che la direttiva 85/384, sebbene contenga l'elenco esauriente dei diplomi nel settore dell'architettura che beneficiano di un riconoscimento automatico, non osta a che, per i diplomi che non rientrano nel suo ambito d'applicazione, sia applicata la giurisprudenza che deriva dalla citata sentenza Vlassopoulou.
Giudizio della Corte
- 20.
- Emerge dalla citata sentenza Dreessen che il diploma d'ingegnere del sig. Dreessen non soddisfa i presupposti necessari per essere equiparato ai certificati di cui all'art. 11, lett. a), quarto trattino, della direttiva 85/384 e che, di conseguenza, il detto diploma non beneficia del riconoscimento automatico dei diplomi di architettura previsto dall'art. 10 di detta direttiva.
- 21.
- Tuttavia occorre sottolineare che, a causa della formulazione stessa della domanda pregiudiziale che ha dato luogo alla precitata sentenza Dreessen, che riguardava soltanto l'interpretazione dell'art. 11 della direttiva 85/384, la Corte, nell'ambito di tale sentenza, non si è pronunciata sulla questione dell'eventuale riconoscimento delle qualifiche del sig. Dreessen in base all'interpretazione che essa ha dato dell'art. 43 CE nella sentenza Vlassopoulou.
- 22.
- Per contro, nella presente causa, la domanda pregiudiziale riguarda appunto tale questione.
- 23.
- Il presente rinvio pregiudiziale non ha pertanto come oggetto la questione se, nella causa principale, le autorità nazionali siano tenute a riconoscere il diploma del sig. Dreessen come equipollente ai titoli del settore dell'architettura contemplati dalla direttiva 85/384, ma quella di stabilire se le dette autorità debbano verificare se le qualifiche e l'esperienza professionali del sig. Dreessen rispondano in tutto o in parte ai requisiti e alle condizioni di accesso alla professione di architetto in Belgio per riconoscergli eventualmente il diritto di esercitarvi tale professione.
- 24.
- A tal proposito occorre rammentare che le autorità di uno Stato membro alle quali un cittadino abbia presentato istanza di autorizzazione all'esercizio di una professione il cui accesso, secondo la normativa nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di tirocinio, sono tenute a prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati e altri titoli, nonché l'esperienzaacquisita dall'interessato nel settore, procedendo ad un raffronto tra, da un lato, le competenze attestate da detti diplomi e da detta esperienza e, dall'altro, le cognizioni e le qualifiche richieste dalle norme nazionali (v., in particolare, sentenze Vlassopoulou, punti 16, 19 e 20; 9 febbraio 1994, causa C-319/92, Haim, Racc. pag. I-425, punti 27 e 28, e 14 settembre 2000, causa C-238/98, Hocsman, Racc. pag. I-6623, punto 23).
- 25.
- La Corte ha sottolineato che questa giurisprudenza costituisce la semplice enunciazione di un principio insito nelle libertà fondamentali del Trattato e che questo principio non può perdere una parte della sua forza giuridica in conseguenza dell'adozione di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi (sentenza Hocsman, citata, punti 24 e 31).
- 26.
- Infatti, come emerge dall'art. 47, n. 1, CE, tali direttive mirano a facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli stabilendo regole e criteri comuni che comportino, nei limiti del possibile, il riconoscimento automatico di detti diplomi, certificati ed altri titoli. Per contro, esse non hanno come obiettivo e non possono avere come effetto quello di rendere più difficile il riconoscimento di tali diplomi, certificati ed altri titoli nelle situazioni da esse non contemplate.
- 27.
- Ne consegue che gli Stati membri devono rispettare i loro obblighi in materia di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, come risultano dall'interpretazione data dalla Corte agli artt. 43 CE e 47 CE (v., in particolare, le precitate sentenze Vlassopoulou, Haim e Hocsman), in occasione di qualsiasi esame di una domanda d'autorizzazione ad esercitare una professione il cui accesso, secondo la normativa nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di tirocinio, nel caso in cui il diploma di cui il cittadino comunitario è in possesso sia oggetto di un riconoscimento automatico in forza di una direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, anche nel caso in cui tale direttiva sia stata adottata nel settore professionale di cui trattasi.
- 28.
- A tal proposito è irrilevante che l'interessato, benché provi il possesso di un diploma in un settore nel quale è stata adottata una direttiva relativa al riconoscimento reciproco dei diplomi, non possa invocare il meccanismo del riconoscimento automatico previsto da tale direttiva poiché il suo diploma è stato rilasciato in un paese terzo (come nella già citata causa Hocsman) o perché, per altre ragioni, le condizioni d'applicazione di tale meccanismo non sono soddisfatte (come nella causa Dreessen, già citata, e nella presente causa).
- 29.
- L'importanza di rispettare i principi enunciati nella sentenza Vlassopoulou, e nella giurisprudenza che ne deriva, in situazioni non previste da una direttiva relativa al riconoscimento reciproco dei diplomi è sottolineata dal fatto che la circostanza che il tipo di diploma di cui trattasi non figuri nel novero dei titoli di cui alla detta direttiva potrebbe derivare da un errore. A tal proposito la Commissione osserva che, senza che la Corte debba pronunciarsi su tale punto, per errore il tipo di diploma ottenuto del sig. Dreessen non è stato incluso nell'elenco che figura all'art. 11 della direttiva 85/384.
- 30.
- Alla luce delle considerazioni di cui sopra, non risulta necessario interpretare l'art. 10 CE, poiché l'interpretazione dell'art. 43 CE è sufficiente di per sé a fornire una soluzione utile al giudice a quo.
- 31.
- Occorre pertanto risolvere la questione pregiudiziale come segue: l'art. 43 CE deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un cittadino comunitario presenti alle autorità competenti di uno Stato membro una domanda d'autorizzazione ad esercitare una professione il cui accesso, secondo la normativa nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di tirocinio, tali autorità sono tenute a prendere in considerazione tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, nonché la relativa esperienza dell'interessato, procedendo ad un raffronto tra, da un lato, le competenze certificate da tali titoli e da tale esperienza e, dall'altro, le cognizioni e le qualifiche richieste dalla normativa nazionale, anche quando una direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi è stata adottata per la professione di cui trattasi, ma l'applicazione di tale direttiva non consente di pervenire al riconoscimento automatico del titolo o dei titoli del richiedente.
Sulle spese
- 32.
-
- 33.
- Le spese sostenute dai governi francese e italiano, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour de cassation con ordinanza 21 gennaio 2000, dichiara:
L'art. 43 CE dev'essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un cittadino comunitario presenti alle autorità competenti di uno Stato membro una domanda d'autorizzazione ad esercitare una professione il cui accesso, secondo la normativa nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di tirocinio, tali autorità sono tenute a prendere in considerazione tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, nonché la relativa esperienza dell'interessato, procedendo ad un raffronto tra, da un lato, le competenze certificate da tali titoli e da tale esperienza e, dall'altro, le cognizioni e le qualifiche richieste dalla normativa nazionale, anche quando una direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi è stata adottata per la professione di cui trattasi, ma l'applicazione di tale direttiva non consente di pervenire al riconoscimento automatico del titolo o dei titoli del richiedente.
Jannvon Bahr
Edward
La Pergola Timmermans
|
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 gennaio 2002.
Il cancelliere
Il presidente della Quinta Sezione
R. Grass
P. Jann