Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 giugno 2007 - Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) / Shaker di L. Laudato & C. Sas, Limiñana y Botella, SL
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, n. 1, lett. b) - Rischio di confusione - Domanda di marchio figurativo comunitario contenente gli elementi denominativi "Limoncello della Costiera Amalfitana" e "shaker" - Opposizione da parte del titolare del marchio denominativo nazionale LIMONCHELO)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Montalto e P. Bullock, agenti)
Altre parti nel procedimento: Shaker di L. Laudato & C. Sas (rappresentante: F. Sciaudone, avvocato), Liminana y Botella, SL
Oggetto
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 15 giugno 2005, causa T-7/04, Shaker di L. Laudario & C. Sas/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 24 ottobre 2003, R 933/2002-2, che respinge il ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione di negare parzialmente la registrazione del marchio "Limoncello della Costiera Amalfitana" nell'ambito dell'opposizione presentata dal titolare del marchio denominativo nazionale "LIMONCHELO" per taluni prodotti della classe 33.
Dispositivo
È annullata la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 15 giugno 2005, causa T-7/04, Shaker/UAMI - Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker).
La causa è rinviata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
Le spese sono riservate.
____________1 - GU C 296 del 26.11.2005.