Language of document : ECLI:EU:T:2010:161





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 27 aprile 2010 – Union Investment Privatfonds / UAMI – Unicre-Cartão International De Crédito (unibanco)

(causa T‑392/06)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo unibanco – Marchi nazionali figurativi anteriori UniFLEXIO, UniVARIO e UniZERO – Tardiva produzione di documenti – Potere discrezionale conferito dall’art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine impartito (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 2) (v. punti 30‑32)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 10 ottobre 2006 (procedimento R 442/2004‑2), relativa a un procedimento di opposizione tra l’Union Investment Privatfonds GmbH e la Unicre Cartão International De Crédito, SA.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Unicre-Cartão International De Crédito, SA

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio figurativo «unibanco» per servizi rientranti nelle classi 36 e 38 (domanda n. 1871896)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

Union Investment Privatfonds GmbH

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Marchi figurativi tedeschi «uniFLEXIO» e «uniVARIO» per servizi rientranti nelle classi 35 e 36 e marchio figurativo tedesco «uniZERO» per servizi rientranti nella classe 36

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Union Investment Privatfonds GmbH è condannata alle spese.