Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 27 aprile 2010 – Union Investment Privatfonds / UAMI – Unicre-Cartão International De Crédito (unibanco)
(causa T‑392/06)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo unibanco – Marchi nazionali figurativi anteriori UniFLEXIO, UniVARIO e UniZERO – Tardiva produzione di documenti – Potere discrezionale conferito dall’art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine impartito (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 2) (v. punti 30‑32)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 10 ottobre 2006 (procedimento R 442/2004‑2), relativa a un procedimento di opposizione tra l’Union Investment Privatfonds GmbH e la Unicre Cartão International De Crédito, SA. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Unicre-Cartão International De Crédito, SA |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio figurativo «unibanco» per servizi rientranti nelle classi 36 e 38 (domanda n. 1871896) |
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: | Union Investment Privatfonds GmbH |
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: | Marchi figurativi tedeschi «uniFLEXIO» e «uniVARIO» per servizi rientranti nelle classi 35 e 36 e marchio figurativo tedesco «uniZERO» per servizi rientranti nella classe 36 |
Decisione della divisione di opposizione: | Rigetto dell’opposizione |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
2) | | L’Union Investment Privatfonds GmbH è condannata alle spese. |