Language of document : ECLI:EU:C:2021:226

Causa C28/20

Airhelp Ltd

contro

Scandinavian Airlines System Denmark – Norway – Sweden

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Attunda Tingsrätt)

 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 marzo 2021

«Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Esonero dall’obbligo di compensazione – Nozione di “circostanze eccezionali” – Sciopero dei piloti organizzato nel rispetto della legge – Circostanze “interne” ed “esterne” all’attività del vettore aereo operativo – Articoli 16, 17 e 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Insussistenza di pregiudizio alla libertà di impresa, al diritto di proprietà e al diritto di negoziazione del vettore aereo»

Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo – Esonero dall’obbligo di compensazione – Presupposto – Circostanze eccezionali – Nozione – Sciopero di piloti di un vettore aereo operativo, indetto dai loro sindacati e organizzato nel rispetto della legge – Esclusione – Insussistenza di pregiudizio alla libertà di impresa, al diritto di proprietà e al diritto di negoziazione del vettore aereo

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, considerando 14 e art. 5, § 3)

(v. punti 23‑25, 27‑30, 32‑38, 41‑52 e dispositivo)

Sintesi

Uno sciopero organizzato da un sindacato del personale di un vettore aereo e destinato, in particolare, a ottenere aumenti delle retribuzioni non rientra nella nozione di «circostanza eccezionale» idonea a liberare la compagnia aerea dal proprio obbligo di pagare compensazioni pecuniarie per la cancellazione o il ritardo prolungato dei voli coinvolti

Ciò vale anche nel caso in cui lo sciopero sia organizzato nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale

Un passeggero aveva prenotato un posto su un volo che collegava Malmö a Stoccolma (Svezia), il quale doveva essere operato dalla Scandinavian Airlines System Denmark –  Norway – Sweden (in prosieguo: la «SAS») il 29 aprile 2019. In questo stessa data, il volo è stato cancellato a causa dello sciopero dei piloti della SAS in Danimarca, in Svezia e in Norvegia (in prosieguo: lo «sciopero in questione»).

A seguito del fallimento delle trattative condotte dai sindacati che rappresentano i piloti della SAS, le quali avevano come obiettivo la conclusione di un nuovo contratto collettivo con tale operatore aereo, detti sindacati hanno invitato i propri membri allo sciopero. Tale sciopero è durato sette giorni e ha portato la SAS ad annullare diversi voli, tra i quali il volo prenotato dal passeggero interessato.

L’Airhelp, alla quale tale passeggero ha ceduto i suoi eventuali diritti nei confronti della SAS, ha adito l’Attunda tingsrätt (Tribunale locale di Attunda, Svezia), chiedendo la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo (1) in caso di cancellazione di un volo. Nel caso di specie, la SAS aveva rifiutato di pagare tale compensazione pecuniaria, ritenendo che lo sciopero dei suoi piloti costituisse una «circostanza eccezionale», ai sensi del suddetto regolamento (2), poiché non era inerente al normale esercizio della sua attività di fornitura dei servizi di trasporto aereo e sfuggiva al suo effettivo controllo. Dal canto suo, l’Airhelp riteneva che tale sciopero non costituisse una simile «circostanza eccezionale», poiché i conflitti sociali, quali gli scioperi, che possono sorgere in occasione delle trattative e della conclusione di contratti collettivi rientrano nel corso ordinario degli affari di una compagnia aerea.

Il Tribunale locale di Attunda ha espresso dubbi quanto al fatto che la nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo, comprenda uno sciopero annunciato da organizzazioni di lavoratori a seguito di preavviso, indetto in modo legittimo e destinato, in particolare, a ottenere aumenti delle retribuzioni. Infatti, in forza del diritto svedese, il preavviso di sciopero deve essere depositato solo una settimana prima del suo inizio.

Giudizio della Corte

Con la sua sentenza, pronunciata in Grande Sezione, la Corte dichiara che non rientra nella nozione di «circostanza eccezionale», ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo, un movimento di sciopero indetto da un sindacato del personale di un vettore aereo operativo nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale, in particolare del termine di preavviso imposto da quest’ultima, sciopero destinato a far valere le rivendicazioni dei lavoratori di tale vettore e al quale abbia aderito una categoria di personale indispensabile all’effettuazione di un volo.

Anzitutto, la Corte ricorda che la nozione di «circostanza eccezionale», prevista dal regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo, designa eventi che soddisfano due condizioni cumulative, il cui rispetto deve essere oggetto di una valutazione caso per caso, vale a dire, da un lato, non essere inerenti, per la loro natura o per la loro origine, al normale esercizio dell’attività di un vettore aereo e, dall’altro, sfuggire all’effettivo controllo di quest’ultimo (3). Essa precisa altresì che la suddetta nozione deve essere interpretata restrittivamente, tenuto conto del fatto che, da un lato, tale regolamento mira ad assicurare un elevato livello di protezione dei passeggeri aerei e, dall’altro, l’esonero dall’obbligo di compensazione pecuniaria previsto da detto regolamento costituisce una deroga al principio del diritto alla compensazione di tali passeggeri.

La Corte esamina poi la questione se uno sciopero indetto da un sindacato del personale di un vettore aereo operativo, nel rispetto del termine di preavviso imposto dalla normativa nazionale, destinato a far valere le rivendicazioni dei lavoratori di tale vettore e al quale abbiano aderito una o più categorie di personale la cui presenza è necessaria per operare un volo sia idoneo costituire una «circostanza eccezionale», ai sensi del medesimo regolamento.

Per quanto riguarda, in primo luogo, la possibilità di qualificare lo sciopero in questione come evento non inerente al normale esercizio dell’attività di un vettore aereo, la Corte rileva che il diritto di intraprendere un’azione collettiva, compreso lo sciopero, costituisce un diritto fondamentale, previsto all’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). A tal riguardo, la Corte precisa che lo sciopero, in quanto possibile espressione della negoziazione sociale, deve essere considerato un evento inerente al normale esercizio dell’attività del datore di lavoro, indipendentemente dalle specificità del mercato del lavoro interessato o dalla normativa nazionale applicabile per quanto riguarda l’attuazione di tale diritto fondamentale. Tale interpretazione si impone anche quando il datore di lavoro sia un vettore aereo operativo, in quanto le misure relative alle condizioni di lavoro e alla retribuzione del personale di tale vettore rientrano nella normale gestione delle sue attività. Pertanto, uno sciopero il cui obiettivo si limiti a ottenere da un’impresa di trasporto aereo un aumento della retribuzione dei piloti, una modifica dei loro orari di lavoro nonché una maggiore prevedibilità in materia di tempo di lavoro costituisce un evento inerente al normale esercizio dell’attività di tale impresa, in particolare quando un simile sciopero sia organizzato nel rispetto della legge.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la possibilità che lo sciopero in questione sfugga interamente all’effettivo controllo di un vettore aereo, la Corte sottolinea, sotto un primo profilo, che, poiché lo sciopero costituisce un diritto dei lavoratori garantito dalla Carta, la sua indizione rientra nell’ordine del prevedibile per ogni datore di lavoro, in particolare quando tale sciopero sia preceduto da un preavviso.

Sotto un secondo profilo, considerata la prevedibilità di uno sciopero per il datore di lavoro, quest’ultimo conserva il controllo degli eventi in quanto, in linea di principio, egli ha i mezzi per prepararvisi e, se del caso, per attenuarne le conseguenze. In tale contesto, come qualsiasi datore di lavoro, un vettore aereo operativo che abbia a che fare con uno sciopero del suo personale motivato da rivendicazioni connesse alle condizioni di lavoro e di retribuzione non può sostenere di non avere alcun controllo su tale movimento.

Pertanto, secondo la Corte, non rientra nella nozione di «circostanza eccezionale», ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo, uno sciopero del personale di un vettore aereo operativo legato a rivendicazioni attinenti ai rapporti di lavoro tra detto vettore e il suo personale le quali possano essere trattate nell’ambito del dialogo sociale interno all’impresa, inclusa la contrattazione salariale.

Sotto un terzo profilo, la Corte osserva che, contrariamente agli eventi la cui origine è «interna» al vettore aereo operativo, gli eventi la cui origine è «esterna» non sono controllati da tale vettore, in quanto derivano da un fatto naturale o da quello di un terzo, come un altro vettore aereo o un operatore pubblico o privato che interferisca nell’attività aerea o aeroportuale. In tal senso, essa sottolinea che il riferimento, nel regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo (4), alle circostanze eccezionali che possono verificarsi, in particolare, in caso di scioperi che incidono sulle operazioni di un vettore aereo operativo dev’essere inteso come riguardante gli scioperi esterni all’attività del vettore aereo interessato, quali scioperi di controllori aerei o del personale di un aeroporto. Per contro, uno sciopero indetto e seguito dai membri del personale dell’impresa di trasporto aereo interessata costituisce un evento «interno» a tale impresa, anche nel caso di uno sciopero proclamato dai sindacati, dato che questi intervengono nell’interesse dei lavoratori di detta impresa. Tuttavia, la Corte precisa che, se un simile sciopero trae origine da rivendicazioni che solo i pubblici poteri possono soddisfare, esso è idoneo a costituire una «circostanza eccezionale», in quanto sfugge all’effettivo controllo del vettore aereo.

Sotto un quarto profilo, la Corte dichiara che il fatto di escludere la qualificazione di «circostanze eccezionali», ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo, con riferimento allo sciopero in questione non pregiudica né la libertà d’impresa del vettore aereo né i suoi diritti di proprietà (5) e di negoziazione (6). Per quanto riguarda quest’ultimo diritto, la circostanza che un vettore aereo si trovi a fronteggiare, a causa di uno sciopero di membri del suo personale organizzato nel rispetto della legge, il rischio di dover pagare la compensazione dovuta ai passeggeri a causa della cancellazione di un volo non lo costringe ad accettare, senza discussione, tutte le rivendicazioni degli scioperanti. Il vettore aereo resta infatti in grado di far valere gli interessi dell’impresa, in modo da raggiungere un compromesso soddisfacente per tutte le parti sociali. Per quanto riguarda la libertà d’impresa e il diritto di proprietà di un vettore aereo, la Corte ricorda che essi non costituiscono prerogative assolute e che, pertanto, l’importanza che riveste l’obiettivo di tutela dei consumatori (7), compresi i passeggeri del trasporto aereo, può giustificare conseguenze economiche negative, anche considerevoli, per taluni operatori economici.


1      Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1; i prosieguo: il «regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo»).


2      Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo, il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7 di detto regolamento, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.


3      V., in tal senso, sentenze del 22 dicembre 2008, Wallentin-Hermann (C‑549/07, EU:C:2008:771, punto 23), del 17 settembre 2015, van der Lans (C‑257/14, EU:C:2015:618, punto 36), del 17 aprile 2018, Krüsemann e a. (C‑195/17, da C‑197/17 a C‑203/17, C‑226/17, C‑228/17, C‑254/17, C‑274/17, C‑275/17, da C‑278/17 a C‑286/17 e da C‑290/17 a C‑292/17, EU:C:2018:258, punti 32 e 34), nonché dell’11 giugno 2020, Transportes Aéros Portugueses (C‑74/19, EU:C:2020:460, punto 37).


4      Considerando 14 del regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo.


5      Garantiti dagli articoli 16 e 17 della Carta.


6      Garantito dall’articolo 28 della Carta.


7      Come previsto dall’articolo 169 TFUE e dall’articolo 38 della Carta.