Language of document : ECLI:EU:C:2014:2214

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PEDRO CRUZ VILLALÓN

presentate l’11 settembre 2014 (1)

Causa C‑419/13

Art & Allposters International BV

contro

Stichting Pictoright

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi)]

«Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Diritto di distribuzione – Diritto esclusivo degli autori di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico – Esaurimento – Diritto di riproduzione – Nuova forma»





1.        Il titolare del diritto d’autore su un’opera pittorica, il quale abbia acconsentito a che l’immagine raffigurata sia immessa in commercio sotto forma di poster, può opporsi alla commercializzazione della medesima immagine trasferita su tela? È questa, in sostanza, la questione controversa nel procedimento dal quale trae origine la presente domanda di pronuncia pregiudiziale e per la cui soluzione lo Hoge Raad offre alla Corte la possibilità di approfondire la giurisprudenza sulla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (2).

I –    Ambito normativo

A –    Diritto internazionale

1.      Il Trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sul diritto d’autore (3)

2.        Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, di detto Trattato, le parti contraenti si conformano agli articoli da 1 a 21 e all’annesso della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (in prosieguo: la «Convenzione di Berna») (4).

3.        L’articolo 6 del medesimo Trattato, rubricato «Diritto di distribuzione», dispone quanto segue:

«1.      Gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle loro opere originali o di copie delle stesse, mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà.

2.      Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica la facoltà delle Parti contraenti di determinare le eventuali condizioni in cui ha luogo l’esaurimento del diritto di cui al paragrafo 1 dopo la prima vendita o altra cessione dei diritti di proprietà dell’opera originale o di una copia della stessa con il consenso dell’autore».

2.      La Convenzione di Berna

4.        L’articolo 6 bis della Convenzione di Berna, rubricato «Diritti morali», stabilisce quanto segue:

«1)       Indipendentemente dai diritti patrimoniali d’autore, ed anche dopo la cessione di detti diritti, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi ad ogni deformazione, mutilazione od altra modificazione, come anche ad ogni altro atto a danno dell’opera stessa, che rechi pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione.

2)       I diritti riconosciuti all’autore in forza dell’alinea precedente sono, dopo la sua morte, mantenuti almeno fino all’estinzione dei diritti patrimoniali ed esercitati dalle persone o istituzioni a tal fine legittimate dalla legislazione nazionale del Paese in cui la protezione è richiesta. Tuttavia, i Paesi la cui legislazione, in vigore al momento della ratifica del presente Atto o dell’adesione ad esso, non contiene disposizioni assicuranti la protezione, dopo la morte dell’autore, di tutti i diritti a lui riconosciuti in forza dell’alinea precedente, hanno la facoltà di stabilire che taluni di questi diritti non siano mantenuti dopo la morte dell’autore.

3)       I mezzi di ricorso per la tutela dei diritti di cui al presente articolo sono regolati dalla legislazione del Paese dove la protezione è richiesta».

5.        Ai sensi dell’articolo 12 della Convenzione di Berna, intitolato «Diritto di adattamento, variazione e altre trasformazioni», «[g]li autori di opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare adattamenti, variazioni e altre trasformazioni delle loro opere».

B –    Diritto dell’Unione

6.        Il considerando 9 della direttiva 2001/29 enuncia che «[o]gni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà».

7.        Secondo il considerando 10 di detta direttiva, «[p]er continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. (…) È necessaria un’adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti».

8.        A termini del considerando 28 della medesima direttiva, «[l]a protezione del diritto d’autore nel quadro della presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell’opera incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita nella Comunità dell’originale di un’opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità. Tale diritto non dovrebbe ritenersi esaurito in caso di vendita dell’originale o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori della Comunità. (…)».

9.        Il considerando 31 della direttiva 2001/29 stabilisce che «[d]eve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico. Le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi. Tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l’ulteriore sviluppo dell’utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere. Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno».

10.      L’articolo 2 della direttiva 2001/29, rubricato «Diritto di riproduzione», dispone che «[g]li Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

(…)».

11.      Sotto la rubrica «Diritto di distribuzione», l’articolo 4 della medesima direttiva stabilisce quanto segue:

«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.

2. Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso».

C –    Diritto olandese

12.      L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 è stato trasposto nel diritto olandese mediante la legge sul diritto d’autore (Auteurswet; in prosieguo: l’«Aw»).

13.      L’articolo 1 dell’Aw definisce il diritto d’autore come il diritto esclusivo dell’autore di un’opera letteraria, scientifica o artistica, o dei suoi aventi diritto, di pubblicarla o riprodurla, fatte salve le limitazioni previste dalla legge.

14.      Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, dell’Aw, per pubblicazione di un’opera letteraria, scientifica o artistica si intende «la pubblicazione di una riproduzione dell’opera, in tutto o in parte (…)».

15.      Conformemente all’articolo 12b dell’Aw, se l’esemplare di un’opera letteraria, scientifica o artistica è stato immesso in circolazione per la prima volta in uno Stato membro dall’autore o da un suo avente diritto ovvero con il suo consenso, l’immissione in circolazione di tale esemplare in altra forma, ad accezione del noleggio o del prestito, non costituisce una violazione del diritto d’autore.

II – Fatti

16.      La Stichting Pictoright (in prosieguo: la «Pictoright») è una società olandese per la gestione collettiva dei diritti d’autore che tutela, tra l’altro, i diritti degli eredi di rinomati pittori (in prosieguo: i «titolari dei diritti»).

17.      L’Art & Allposters International BV (in prosieguo: l’«Allposters») commercializza tramite Internet poster e altre riproduzioni di opere di tali artisti.

18.      Le persone che vogliono ordinare una riproduzione artistica presso l’Allposters possono scegliere tra un poster, un poster incorniciato, un poster su legno o una riproduzione su tela. In quest’ultimo caso, il procedimento di riproduzione si svolge come segue. Si appone su un poster di carta un rivestimento artificiale (il laminato), si trasferisce l’immagine dalla carta sulla tela mediante un procedimento chimico e si tende la tela su una cornice di legno. Sia questo procedimento che il suo risultato sono denominati «canvas transfer» («trasferimento su tela»).

19.      La Pictoright, dopo avere intimato inutilmente all’Allposters di cessare la vendita senza il suo consenso di opere di suoi clienti ottenute con il procedimento sopra descritto, la citava dinanzi al Rechtbank Roermond (Tribunale di Roermond) affinché fosse posta fine a qualsiasi violazione, diretta o indiretta, del diritto d’autore e dei diritti morali dei titolari dei diritti.

20.      Tale domanda veniva respinta con sentenza del 22 settembre 2010. La Pictoright interponeva appello dinanzi al Gerechtshof te ’s‑Hertogenbosch (Corte d’appello di ’s-Hertogenbosch), che l’accoglieva con sentenza del 3 gennaio 2012. Detto giudice si richiamava alla giurisprudenza elaborata dallo Hoge Raad nella sentenza del 19 gennaio 1979 (5), secondo cui si configura una nuova pubblicazione, ai sensi dell’articolo 12 Aw, nel caso in cui l’esemplare immesso in commercio dal titolare del diritto venga diffuso presso il pubblico in un’altra forma, offrendo una nuova possibilità di sfruttamento a chi commercializza questa nuova forma dell’esemplare originariamente immesso in commercio (la cosiddetta «giurisprudenza Poortvliet»). Alla luce di tale giurisprudenza, la Corte d’appello concludeva che, poiché i trasferimenti su tela comportano una modifica profonda dei poster di cui si trasferisce l’immagine, la loro commercializzazione richiede il consenso dei titolari dei diritti.

21.      La Allposters ha proposto un ricorso di cassazione dinanzi allo Hoge Raad, sostenendo a sua difesa che la giurisprudenza Poortvliet era stata applicata erroneamente, dato che, nel frattempo, le nozioni di esaurimento e pubblicazione, in relazione al diritto d’autore, sono state armonizzate a livello europeo. A suo parere, l’esaurimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 si configurerebbe in caso di distribuzione di un’opera incorporata in un bene tangibile solo qualora detto esemplare fosse stato immesso in commercio dal titolare del diritto o con il suo consenso. Un’eventuale modifica successiva dell’esemplare o dell’oggetto non avrebbe alcun effetto sull’esaurimento.

22.      La Pictoright, dal suo canto, ha sostenuto che il diritto di adattamento non è stato armonizzato e che, pertanto, la giurisprudenza Poortvliet sarebbe ancora applicabile. In ogni caso, essa ritiene che detta giurisprudenza – segnatamente il fatto che una modifica (sostanziale) dell’oggetto evita l’esaurimento – sia compatibile con il diritto dell’Unione.

23.      In tali circostanze, lo Hoge Raad ha proposto la presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

III – Questioni pregiudiziali

24.      Le questioni pregiudiziali proposte il 24 luglio 2013 hanno il seguente tenore:

«1)      Se l’articolo 4 della direttiva sul diritto d’autore fornisca risposta alla questione se il diritto di distribuzione del titolare del diritto possa essere esercitato nei confronti di una riproduzione di un’opera tutelata dal diritto d’autore, venduta e trasferita nello SEE dal titolare del diritto o con il suo consenso, qualora siffatta riproduzione abbia successivamente subìto una modifica quanto alla forma e sia stata nuovamente commercializzata in tale nuova forma.

2)      a)     In caso di risposta affermativa alla questione 1), se la circostanza che si configuri una modifica ai sensi della questione 1 sia rilevante ai fini della risposta alla questione se sia allora evitato o eluso l’esaurimento, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sul diritto d’autore.

b)      In caso di risposta affermativa alla questione 2), sub a), quali criteri debbano essere stabiliti perché si configuri una modifica relativa alla forma della riproduzione tale da evitare o eludere l’esaurimento, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sul diritto d’autore.

c)      Se siffatti criteri consentano il criterio elaborato nel diritto nazionale neerlandese, ai sensi del quale non si configura più esaurimento per il semplice motivo che il rivenditore ha dato una forma diversa alle riproduzioni e le ha diffuse presso il pubblico in detta forma [Hoge Raad del 19 gennaio 1979 (…), Poortvliet]».

IV – Procedimento dinanzi alla Corte

25.      Sono intervenuti, presentando osservazioni scritte, le parti nel procedimento principale, il governo francese e la Commissione. Tutte le suddette parti, nonché il governo britannico, sono comparsi all’udienza pubblica del 22 maggio 2014. Conformemente all’articolo 61, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, gli intervenienti all’udienza sono stati invitati a rispondere a tre quesiti concernenti: 1) la possibilità che il trasferimento su tela sia considerato un adattamento ai sensi dell’articolo 12 della Convenzione di Berna; 2) l’eventuale rilevanza – al fine di valutare l’esaurimento del diritto di distribuzione – del principio del compenso adeguato nel caso in cui la modifica comporti un aumento del prezzo dell’oggetto contenente l’opera protetta, e 3) l’eventuale rilevanza dei diritti morali ai fini dell’interpretazione della regola dell’esaurimento.

V –    Argomenti delle parti

A –    Prima questione pregiudiziale

26.      Riguardo alla prima questione pregiudiziale, l’Allposters precisa, in via preliminare, che per «modifica quanto alla forma» si deve intendere la trasformazione del supporto dell’opera tutelata dal diritto d’autore, e non dell’immagine di tale opera. Ciò premesso, essa sostiene che la questione debba essere risolta in senso affermativo. A suo parere, nel caso di specie la modifica non riguarderebbe l’opera, ma il suo supporto, motivo per cui sarebbe applicabile l’articolo 4 della direttiva 2001/29, che ha realizzato un’armonizzazione completa sia del diritto di distribuzione (paragrafo 1) sia della regola dell’esaurimento (paragrafo 2), sicché non resterebbe alcun margine agli Stati membri per introdurre deroghe.

27.      La Pictoright, dal suo canto, propende per la soluzione negativa, in quanto, a suo avviso, l’articolo 4 della direttiva 2001/29 farebbe riferimento solo all’ipotesi in cui non siano state apportate modifiche alla riproduzione dell’opera protetta. A tal riguardo essa sostiene che dal tenore del paragrafo 2 di detto articolo emerge che la regola dell’esaurimento si riferisce all’«oggetto», vale a dire all’«originale o [a] copie dell’opera», senza che rientrino in tale nozione le riproduzioni trasferite su tela, in quanto queste ultime risultano sostanzialmente diverse dagli originali o dalle loro copie per effetto delle profonde modifiche subite dai poster durante il procedimento di trasferimento su tela.

28.      La Pictoright si richiama alla giurisprudenza e alla normativa dell’Unione in materia di diritto dei marchi, invocando l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/95/CE (6) e l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 207/2009 (7), che praticamente coincidono nel disporre che l’esaurimento del diritto conferito dal marchio «non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio». Su tale base, la Pictoright considera che il diritto di adattamento in materia di diritto d’autore non è stato armonizzato dall’Unione, sebbene quest’ultima, approvando il Trattato dell’OMPI, si sia impegnata a rispettare l’articolo 12 della Convenzione di Berna, che riconosce agli autori di opere letterarie o artistiche il diritto esclusivo di autorizzare gli adattamenti, le variazioni e le altre trasformazioni delle loro opere.

29.      Il governo francese ha limitato le sue osservazioni a tale prima questione, sostenendo che essa andrebbe risolta congiuntamente alla seconda questione, sub a). A suo parere, dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29, alla luce del considerando 28 della stessa, emergerebbe che l’autore dell’opera protetta ha il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la prima forma di distribuzione, attraverso la vendita o in altro modo, di ciascun bene materiale od oggetto in cui è incorporata l’opera o una sua copia. Pertanto, il diritto di distribuzione si esaurirebbe solo qualora il titolare del diritto avesse effettuato o autorizzato la prima vendita o il primo trasferimento di proprietà di tale bene materiale od oggetto.

30.      Per quanto concerne il caso di specie, il governo francese ritiene che il trasferimento su tela di un’opera o di una sua copia comporti la creazione di un oggetto nuovo di cui spetta al titolare del diritto esclusivo autorizzare o vietare la riproduzione e distribuzione. Il fatto che l’opera sia stata commercializzata in una forma diversa non avrebbe determinato l’esaurimento del diritto esclusivo di distribuzione del titolare del diritto in relazione al nuovo oggetto.

31.      Secondo il governo francese, siffatta interpretazione sarebbe l’unica conforme all’obiettivo della direttiva 2001/29 di garantire agli autori un livello elevato di protezione dei loro diritti e un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere. Ciò sarebbe confermato dal fatto che l’operazione di trasferimento su tela riguarda non solo il diritto esclusivo di distribuzione degli autori, ma anche altri aspetti del diritto d’autore, quali i diritti esclusivi di riproduzione e di adattamento, ancorché quest’ultimo non sia formalmente riconosciuto dal diritto dell’Unione.

32.      Il governo britannico ha sostenuto in udienza che la nozione di distribuzione al pubblico include solo gli atti relativi al trasferimento della proprietà dell’oggetto. Potrebbero sorgere difficoltà qualora l’oggetto, una volta immesso in commercio con l’autorizzazione dell’autore, venisse modificato in modo da costituire un oggetto diverso e quindi senza incidere sull’opera originale, come nel caso di un collage di fotografie pubblicate su una rivista. Tuttavia, a suo parere, in casi del genere il diritto di distribuzione si sarebbe già esaurito.

33.      Il governo britannico considera che la Corte dovrebbe prestare molta cautela nel definire le condizioni dell’esaurimento di tale diritto. A suo avviso, non si dovrebbe giungere alla conclusione che non sussiste esaurimento qualora vengano riutilizzate o riciclate copie di un’opera in una forma diversa. Secondo detto governo, la questione fondamentale, una volta effettuata la prima vendita autorizzata di un oggetto, è se la creazione di un nuovo prodotto comporti una riproduzione non autorizzata della creazione intellettuale dell’autore. In caso di risposta negativa, nulla impedirebbe all’acquirente di utilizzare il prodotto nel modo che ritenga più opportuno.

34.      La Commissione, dal suo canto, propone di rispondere alla prima questione nel senso che l’articolo 4 della direttiva 2001/29 si applica a una situazione come quella di cui alla controversia principale e, in particolare, che i titolari dei diritti interessati possono, in linea di principio, far valere il diritto di distribuzione definito al paragrafo 1 di detto articolo. A suo parere, il diritto di distribuzione dovrebbe essere interpretato in senso ampio, tenuto conto sia delle espressioni «qualsiasi forma di distribuzione» e «dell’originale delle loro opere o di loro copie» utilizzate all’articolo 4, paragrafo 1, sia dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2001/29, ossia garantire agli autori un livello di protezione elevato.

35.      La Commissione ritiene che la modifica della forma risultante dal trasferimento su tela non impedisca di considerare il risultato come una «copia» di un’opera ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. A seconda della modifica, il risultato sarebbe o una copia identica al poster, o una nuova riproduzione dell’opera originale, che dovrebbe a sua volta essere considerata una «copia». In entrambi i casi, a suo avviso, il titolare del diritto avrebbe il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la distribuzione del risultato del trasferimento su tela.

B –    Seconda questione pregiudiziale

36.      L’Allposters propone di rispondere in senso negativo al quesito sub a) della seconda questione pregiudiziale. A suo avviso, l’elusione della regola dell’esaurimento in caso di modifica del supporto dell’opera protetta sarebbe in contrasto con il principio della libera circolazione delle merci e con la ratio del diritto d’autore. Il diritto di sfruttare economicamente l’oggetto tutelato sarebbe quindi circoscritto alla prima diffusione dello stesso, che garantisce il guadagno al titolare del diritto.

37.      L’Allposters sottolinea che nell’ambito del diritto d’autore si distinguono il «corpus mechanicum» (l’oggetto fisico) e il «corpus mysticum» (la creazione immateriale), e che solo quest’ultimo costituisce l’opera ai sensi del diritto d’autore e gode della relativa tutela. A suo avviso, il contenuto dell’opera dovrebbe essere considerato indipendentemente dal suo supporto, che non sarebbe un elemento della «creazione intellettuale in senso proprio». Secondo l’Allposters, nel caso di specie il trasferimento su tela comporterebbe una modifica del «corpus mechanicum» nella misura in cui la carta viene sostituita con la tela, ma il «corpus mysticum» rimarrebbe inalterato. Poiché, sotto il profilo del diritto d’autore, la riproduzione dell’opera protetta non sarebbe stata modificata, la modifica del suo supporto non influirebbe sull’applicazione della regola dell’esaurimento e non la eluderebbe.

38.      L’Allposters ritiene che quanto precede cambierebbe solo nel caso eccezionale in cui la modifica del supporto violasse i diritti morali del titolare del diritto d’autore, che tutelano l’integrità dell’opera e che, secondo la giurisprudenza, si applicano sia alle opere originali che alle loro riproduzioni, senza essere limitati alla prima immissione in commercio dell’opera. A suo parere, tuttavia, tale ipotesi non ricorrerebbe nel caso specie.

39.      Poiché propone di rispondere in senso negativo al quesito sub a) della seconda questione, l’Allposters si astiene dal rispondere ai quesiti sub b) e c), pur affermando che la giurisprudenza Poortvliet non è applicabile e risulta in contrasto con l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29.

40.      Dato il tenore della sua proposta relativa alla prima questione, la Pictoright si esprime in merito alla seconda questione solo in via subordinata, sostenendo che una modifica dell’opera implica che sia evitato o eluso l’esaurimento del diritto di distribuzione. A tale proposito essa rammenta che la direttiva 2001/29 parte da un livello di protezione elevato e che, inoltre, l’esaurimento, in quanto limitazione del diritto di distribuzione del titolare del diritto, deve essere interpretato in senso restrittivo.

41.      A suo parere, il titolare del diritto d’autore avrebbe il diritto di decidere non solo se, ma anche in quale forma immettere in circolazione la sua opera, potendo quindi porre condizioni alle licenze concesse. Secondo la Pictoright, per analogia con il diritto dell’Unione in materia di marchi, nulla giustificherebbe che il titolare del diritto d’autore debba tollerare un’ulteriore commercializzazione della sua opera – o di una copia della sua opera – dopo la modifica dello stato della riproduzione della stessa, dato che, diversamente, si potrebbe causare un effettivo pregiudizio alla reputazione dell’artista e all’esclusività della sua opera, il che non sarebbe compatibile con l’articolo 12 della Convenzione di Berna.

42.      Quanto ai quesiti sub b) e c) della seconda questione pregiudiziale, la Pictoright considera che, secondo la sentenza Peek & Cloppenburg (8), dovrebbe essere lasciata agli Stati membri la scelta dei criteri da applicare per stabilire se una modifica della forma di una riproduzione eviti o eluda l’esaurimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29.

43.      In subordine, la Pictoright suggerisce di stabilire i criteri di applicazione dell’articolo 12 della Convenzione di Berna, che riconosce all’autore di un’opera il diritto esclusivo di autorizzare qualsiasi adattamento, variazione o trasformazione della stessa, o di stabilire criteri analoghi a quelli dell’articolo 6 bis della medesima Convenzione, prevedendo che sussista una modifica della forma della riproduzione idonea ad evitare o eludere l’esaurimento qualora la modifica in questione leda i diritti morali dell’autore ai sensi del menzionato articolo 6 bis. A suo parere, tali criteri lascerebbero margine per l’applicazione della giurisprudenza Poortvliet.

44.      Il governo britannico ritiene che l’adattamento di un’opera implichi una forma di riproduzione della stessa e che tale ipotesi non ricorra nel caso del trasferimento su tela, in quanto il trasferimento non comporterebbe una creazione intellettuale e un’originalità sufficienti. Peraltro, poiché non vi sarebbe alcuna riproduzione, a suo avviso l’aumento di prezzo dell’oggetto in cui è incorporata l’opera protetta sarebbe irrilevante, atteso che l’adeguato compenso sarebbe quello già percepito in occasione della vendita dell’oggetto originale. Infine, per interpretare l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 non si dovrebbero prendere in considerazione nemmeno i diritti morali.

45.      La Commissione fa riferimento a tutti e tre i quesiti della seconda questione proponendo, in primo luogo, di analizzare l’ambito di applicazione ratione materiae della regola dell’esaurimento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 partendo dall’interpretazione del termine «oggetto» utilizzato in detta disposizione. Sulla base di un’interpretazione letterale, normativa, comparata e giurisprudenziale, la Commissione conclude che si deve intendere per «oggetto» un’opera, o una sua copia, incorporata in un bene materiale, che rappresenta una creazione intellettuale dell’autore cui la direttiva 2001/29 mira a garantire una tutela giuridica.

46.      La Commissione considera, poi, che una modifica quanto alla forma costituisce un criterio rilevante per valutare l’esaurimento. Se la forma dell’«oggetto» ha subìto una certa modifica dopo la prima vendita nel SEE realizzata con il consenso del titolare del diritto, il criterio decisivo per stabilire se sussista o meno l’esaurimento è se, dopo detta modifica, ci si trovi ancora dinanzi al medesimo bene materiale che rappresenta la creazione intellettuale dell’autore, o se la modifica sia tale da trasformarlo in un altro bene materiale con una forma diversa che rappresenta tale creazione. Nel primo caso la distribuzione sarebbe coperta dal consenso prestato in precedenza. Nel secondo non vi sarebbe esaurimento e gli interessi dei titolari dei diritti che la direttiva 2001/29 mira a tutelare giustificherebbero l’eccezione alla libera circolazione delle merci.

47.      Per quanto riguarda la possibilità di applicare la giurisprudenza Poortvliet, la Commissione sostiene che, secondo la giurisprudenza, in un caso come quello di specie la questione dell’esaurimento è interamente disciplinata dal diritto dell’Unione. Pertanto, il giudice nazionale dovrebbe stabilire in quale misura la giurisprudenza Poortvliet sia compatibile con la direttiva 2001/29, quale interpretata dalla Corte di giustizia, e garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione.

VI – Analisi

48.      Ridotta ai suoi termini essenziali, la questione di fondo sollevata nel presente procedimento è se il consenso prestato per la distribuzione della riproduzione di un’opera d’arte sotto forma di poster si estenda anche alla distribuzione della stessa sotto forma di tela.

A –    Osservazioni preliminari

49.      Dall’esposizione dei fatti controversi contenuta nell’ordinanza di rinvio, nonché dalle informazioni fornite dalle parti nelle loro memorie e in udienza, emerge chiaramente che non esiste alcun rapporto commerciale tra la Pictoright e l’Allposters. Certamente, i titolari dei diritti d’autore hanno autorizzato la riproduzione dei dipinti controversi sotto forma di poster, ma tale diritto non è stato acquisito dall’Allposters. Quest’ultima acquista sul mercato i poster immessi in commercio dai soggetti che sono stati autorizzati a riprodurre in tale forma i dipinti controversi e, a partire da detti poster, produce le tele che offre a sua volta sul mercato.

50.      È altrettanto chiaro che, per quanto riguarda i poster in sé, il diritto di distribuzione si è esaurito al più tardi con l’acquisto dei medesimi da parte dell’Allposters. Il problema è che l’Allposters realizza riproduzioni su tela, e proprio a partire dai poster in relazione ai quali si è esaurito il diritto di distribuzione. Ne consegue che l’Allposters non si limita alla distribuzione, bensì effettua prima un’attività di manipolazione sui poster in parola, dalla quale deriva un prodotto, per così dire, distinto.

51.      In questa prospettiva ci si potrebbe chiedere se non sia stato sollevato un problema relativo al diritto di riproduzione, vale a dire se l’Allposters avesse o meno acquisito legittimamente il diritto di riprodurre le opere in questione su tela, essendo irrilevante al riguardo la circostanza che l’abbia fatto direttamente o mediante la manipolazione di riproduzioni su carta.

52.      Il giudice del rinvio non formula in questi termini la questione relativa all’interpretazione della direttiva 2001/29, vale a dire in termini di diritto di riproduzione. La questione viene posta in relazione al diritto di distribuzione, vale a dire se la Pictoright possa far valere, in quanto diritto «non esaurito», il diritto di controllare la distribuzione delle opere pittoriche in questione quale fondamento della sua domanda volta ad impedire l’immissione in commercio delle sue opere su un supporto tessile.

53.      Pertanto, le mie conclusioni prescinderanno da qualsiasi considerazione basata sul diritto di riproduzione riconosciuto dall’articolo 2 della direttiva 2001/29 per analizzare la questione interpretativa sollevata dallo Hoge Raad nei termini in cui è stata posta, vale a dire in relazione al diritto di distribuzione sancito dall’articolo 4 della medesima direttiva.

B –    Prima questione

54.      La Pictoright sostiene che il trasferimento su tela comporta una variazione dell’«originale o di una copia dell’opera» e, pertanto, implica un «adattamento» dell’opera stessa, di modo che la questione esulerebbe dall’ambito di applicazione della direttiva 2001/29, che non include il diritto di adattamento. In altre parole, secondo la Pictoright il trasferimento su tela riguarderebbe l’opera e non solo l’oggetto o il supporto materiale in cui essa è incorporata.

55.      Per contro, l’Allposters, la Commissione e il governo francese sostengono che il trasferimento su tela comporta una modifica dell’oggetto o supporto materiale, sicché si tratterebbe di un’ipotesi di «distribuzione» e non di «adattamento», e sarebbe quindi applicabile la direttiva 2001/29.

56.      Occorre dunque stabilire, in primo luogo, se la fattispecie concreta sulla quale deve pronunciarsi il giudice del rinvio costituisca o meno un «adattamento» dell’opera, poiché in tal caso la direttiva 2001/29 non sarebbe applicabile, dato che essa non riguarda il cosiddetto «diritto di adattamento», che, ai fini dell’Unione, è garantito dalla Convenzione di Berna.

57.      L’articolo 12 della Convenzione di Berna riserva agli autori «il diritto esclusivo di autorizzare adattamenti, variazioni e altre trasformazioni delle loro opere». A mio parere, la fattispecie concreta di cui al procedimento principale non corrisponde all’ipotesi dell’«adattamento». L’«adattamento» riguarda propriamente l’«opera» in quanto risultato di una creazione artistica. Il caso tipico è l’adattamento cinematografico di un’opera letteraria, procedimento in virtù del quale il prodotto artistico dell’ingegno letterario si trasforma in un prodotto dell’arte cinematografica, vale a dire in una manifestazione artistica che ricrea il contenuto di quell’opera in un linguaggio e una sfera concettuale ed espressiva propri, diversi da quelli in cui l’opera stessa è stata originariamente concepita.

58.      Proprio nella diversità dei linguaggi e delle tecniche artistiche consiste uno dei fondamenti dell’«adattamento» come processo di adeguamento del contenuto della creazione artistica alle peculiari modalità espressive delle diverse arti. Un altro fondamento riguarda l’adattamento come tecnica di manifestazione creativa con la quale non si mira tanto all’adeguamento dell’opera alle caratteristiche espressive di un diverso linguaggio artistico, quanto all’intervento sull’opera stessa, per farne, attraverso tale linguaggio, un’opera distinta, in quanto solo vagamente riconoscibile nella sua manifestazione originaria.

59.      Nel caso di specie, mi sembra evidente che il trasferimento su tela non incida sull’immagine riprodotta, vale a dire sull’«opera» o sul risultato della creazione artistica. Al contrario, il merito del trasferimento consiste nel fatto che l’immagine originale viene riprodotta esattamente sulla tela. Così, da un lato, non si trasferisce l’opera originale in un linguaggio artistico diverso da quello in cui essa è stata concepita e, dall’altro, non si altera l’immagine né si eliminano elementi della composizione o si aggiungono elementi estranei alla creazione dell’artista. Lo scopo è raggiungere il massimo grado possibile di identità con l’originale.

60.      In tali circostanze, ritengo che la fattispecie in discussione nel procedimento principale non possa rientrare nella nozione di «adattamento».

61.      Pertanto, si deve ritenere che il giudice del rinvio, laddove afferma, nella sua prima questione, che la «riproduzione [ha] subìto una modifica quanto alla forma», non intenda dire che la modifica riscontrata comporta un «adattamento» ai sensi dell’articolo 12 della Convenzione di Berna. La «modifica quanto alla forma» va intesa piuttosto nel senso che riguarda una variazione del supporto dell’opera e non di quest’ultima in quanto tale, vale a dire in quanto prodotto della creazione artistica.

62.      In tali circostanze, è irrilevante che il diritto di adattamento sia stato o meno oggetto di armonizzazione o che si debba applicare l’articolo 12 della Convenzione di Berna. Ciò che importa è solo che il diritto in questione sia quello contemplato dall’articolo 4 della direttiva 2001/29 – vale a dire quello che conferisce ai suoi titolari la facoltà esclusiva di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o delle copie dell’opera protetta – e che, conformemente alla giurisprudenza e all’obiettivo stesso della menzionata direttiva, si possa ritenere che detta disposizione abbia armonizzato in modo esaustivo la regola dell’esaurimento del diritto di distribuzione (9), indipendentemente dal fatto che, sempre secondo la giurisprudenza, la direttiva 2001/29 «deve normalmente dar luogo, nell’intera Comunità, ad un’interpretazione autonoma ed uniforme» (10).

63.      Riassumendo, si dovrebbe rispondere alla prima questione in senso affermativo, ossia nel senso che il diritto controverso nel procedimento a quo è il «diritto di distribuzione» degli esemplari concreti nei quali è incorporata l’opera d’arte riprodotta e che, pertanto, risulta applicabile l’articolo 4 della direttiva 2001/29.

C –    Seconda questione

1.      La rilevanza della «modifica quanto alla forma»

64.      Si pone dunque la questione fondamentale del caso di specie, vale a dire se «la modifica quanto alla forma» (ossia quanto al supporto materiale della riproduzione) eviti o eluda l’esaurimento del diritto di distribuzione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29.

65.      Occorre riprendere il tenore letterale della disposizione:

«Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso».

66.      Tutta la difficoltà risiede nello stabilire se, in una fattispecie come quella in esame, il termine «oggetto» si riferisca alla creazione artistica o al suo supporto materiale. Per quanto detto, è chiaro che si tratta del secondo, come sostengono anche l’Allposters, il governo francese e la Commissione.

67.      È evidente che l’oggetto in questione non possa essere l’opera in quanto corpus mysticum, dato che il diritto d’autore sull’opera così intesa si «esaurisce» solo con il trasferimento della proprietà di tale diritto, mentre l’esaurimento del diritto di distribuzione si verifica con il trasferimento della proprietà di qualcosa di necessariamente diverso: per l’appunto, la proprietà dell’oggetto sul quale l’opera è stata riprodotta.

68.      In altre parole: una volta trasferita la proprietà dell’oggetto (supporto materiale), si esaurisce il diritto di distribuzione, ma non la titolarità del diritto d’autore, il cui oggetto continua ad essere la creazione artistica.

69.      A mio avviso, siffatta interpretazione è confermata dal tenore del considerando 28 della medesima direttiva 2001/29, il quale enuncia che la protezione del diritto d’autore «include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell’opera incorporata in un supporto tangibile» (11) e dispone subito dopo che la prima vendita «dell’originale di un’opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto» (12), con chiaro riferimento al menzionato «supporto tangibile» (13).

70.      In tali circostanze, ritengo che si debba rispondere alla seconda questione, sub a), nel senso che «la modifica quanto alla forma» rileva al fine di stabilire se sia stato evitato o eluso l’esaurimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29. Ciò in quanto il diritto di distribuzione può essere ceduto in relazione a qualsiasi possibile supporto materiale oppure solo in relazione a determinati supporti.

2.      I criteri pertinenti per accertare l’esistenza di una «modifica quanto alla forma»

71.      Occorre quindi stabilire, conformemente alla seconda questione, sub b), «quali criteri debbano essere stabiliti perché si configuri una modifica relativa alla forma della riproduzione tale da evitare o eludere l’esaurimento, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sul diritto d’autore».

72.      Secondo la tesi della Commissione, a tal riguardo si dovrebbe fare riferimento al grado della modifica considerata, in quanto l’elemento decisivo sarebbe stabilire «se, dopo la modifica, si tratti ancora del medesimo bene materiale che rappresenta la creazione intellettuale dell’autore, o se la modifica subita dal bene in questione crei un altro bene materiale che, in una forma diversa, rappresenta quella creazione» (14).

73.      A mio avviso, nel caso in esame la qualità della modifica subita dal supporto materiale della creazione intellettuale degli artisti è di natura tale che si potrebbe persino giungere a sostenere che, in realtà, l’operazione effettuata dall’Allposters comporta una nuova riproduzione delle creazioni intellettuali protette.

74.      Con detta operazione si trasferisce su una tela un’immagine inizialmente riprodotta su carta, il che implica un’evidente modifica del supporto tangibile in relazione al quale è stata autorizzata la distribuzione delle opere pittoriche. Ciò che contraddistingue tale modifica è il fatto che con il trasferimento su tela non si trasferisce l’immagine su un supporto qualsiasi, ma proprio su un supporto della stessa specie di quello in cui è incorporata l’opera originale. Pertanto, secondo me, ci si potrebbe chiedere se il diritto effettivamente in gioco sia il diritto di distribuzione o, a monte, il diritto di riproduzione dell’opera artistica nella sua integralità, vale a dire in quanto insieme costituito da un’immagine incorporata in un determinato supporto. In altre parole, si potrebbe sostenere che l’Allposters non si limiti a distribuire su carta un’immagine originariamente incorporata in una tela, ma riproduca in realtà la creazione artistica integrale. Essa, in definitiva, non commercializza l’immagine di un quadro, bensì un equivalente del quadro in sé.

75.      Orbene, lasciando da parte quest’ultima considerazione, e in linea con i termini in cui lo Hoge Raad ha formulato la presente questione pregiudiziale, secondo quanto rilevato ai paragrafi da 49 a 53, la risposta della Corte deve limitarsi a stabilire se, nelle circostanze del caso di specie, la modifica realizzata dall’Allposters implichi una variazione del supporto materiale di entità tale da comportare quanto meno una distribuzione delle opere riprodotte rispetto alla quale non si è esaurito il diritto garantito alla Pictoright dall’articolo 4 della direttiva 2001/29.

76.      In questi termini, mi pare evidente che la modifica in questione sia sufficientemente rilevante e caratterizzata per concludere che in relazione ad essa non possa considerarsi esaurito il diritto di distribuzione della Pictoright. La sua rilevanza deriva dal fatto che detta modifica non comporta una variazione qualsiasi del supporto materiale dell’opera distribuita, bensì proprio l’utilizzo di un supporto che risulta essere della stessa natura di quello in cui è stata incorporata originariamente la creazione intellettuale. Tale circostanza conferisce alla presente fattispecie una caratteristica molto particolare, distinguendola dalle ipotesi nelle quali il supporto utilizzato per la distribuzione della creazione intellettuale è di natura tale da non poter determinare confusione con l’opera originale. L’ipotesi tipica è quella dei collages menzionata dal governo britannico.

77.      Ciò basta, a mio avviso, per concludere che, nelle circostanze del caso di specie, la modifica realizzata dall’Allposters è di entità sufficiente per ritenere che sia intervenuta una variazione sostanziale nel supporto tangibile dell’opera protetta tale da escludere l’esaurimento del diritto di distribuzione. Al di là di questa considerazione, ritengo che sarebbe inopportuno pronunciarsi in astratto sulle condizioni che devono ricorrere, in generale, perché si possa ravvisare una modifica sufficiente ad escludere l’esaurimento del diritto di distribuzione. Anzi, in questo caso si tratta di stabilire per via giurisprudenziale la portata di una disposizione normativa, il che può avere luogo solo caso per caso, in occasione di successivi procedimenti relativi a specifiche controversie concrete.

78.      In conclusione ritengo che, nella presente causa, il diritto della Pictoright di controllare la distribuzione delle riproduzioni delle opere in parola non si sia esaurito con la prima vendita dei poster, in quanto ciò che l’Allposters intende distribuire è chiaramente un’«altra cosa», a prescindere dalla circostanza che tale «altra cosa» sia stata ottenuta mediante la manipolazione di detti poster, circostanza aleatoria, quest’ultima, che non può essere determinante.

3.      La giurisprudenza pertinente al caso di specie e la sua compatibilità con il diritto dell’Unione

79.      Il terzo e ultimo dei quesiti in cui è suddivisa la seconda questione fa riferimento alla compatibilità della giurisprudenza olandese (giurisprudenza Poortvliet) con il diritto dell’Unione.

80.      Secondo quanto esposto dallo Hoge Raad, detta giurisprudenza stabilisce che, per principio, «si configura una nuova pubblicazione (…) nel caso in cui l’esemplare immesso in commercio dal titolare del diritto viene diffuso presso il pubblico in un’altra forma, offrendo una nuova possibilità di sfruttamento a chi commercializza questa nuova forma dell’esemplare originariamente immesso in commercio» (15).

81.      In tali circostanze, è evidente come la Corte non sia chiamata a pronunciarsi sull’esattezza della giurisprudenza nazionale. Essa deve solo indicare al giudice del rinvio se gli competa stabilire – alla luce dell’interpretazione data dalla Corte alla direttiva 2001/29 e secondo i criteri fornitigli per l’applicazione di detta direttiva al caso di specie – se la menzionata giurisprudenza sia o meno compatibile con il diritto dell’Unione.

VII – Conclusione

82.      Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali nei seguenti termini:

«1)       L’articolo 4 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione fornisce risposta alla questione se il diritto di distribuzione del titolare del diritto possa essere esercitato nei confronti di una riproduzione di un’opera tutelata dal diritto d’autore, venduta e trasferita nel SEE dal titolare del diritto o con il suo consenso, qualora siffatta riproduzione abbia successivamente subìto una modifica quanto alla forma e sia stata nuovamente commercializzata in tale nuova forma.

2)       a)      La circostanza che si configuri una modifica ai sensi della questione 1 è rilevante ai fini della risposta alla questione se sia evitato o eluso l’esaurimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sul diritto d’autore.

b)       In una fattispecie come quella in discussione nel procedimento principale, la modifica consistente nell’utilizzo di un supporto materiale della stessa natura di quella dell’opera originale esclude l’esaurimento del diritto di distribuzione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29.

c)       Spetta al giudice nazionale accertare se quanto precede sia compatibile con l’applicazione del principio giurisprudenziale elaborato nel diritto interno dei Paesi Bassi».


1 – Lingua originale: lo spagnolo.


2 – GU L 167, pag. 10.


3 – Adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996 e approvato a nome della Comunità europea con decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU L 89, pag. 6).


4 – Convenzione del 9 settembre 1886, riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 e modificata il 28 settembre 1979.


5 – NJ 1979/412, Poortvliet.


6 – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299, pag. 25).


7 – Regolamento del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


8 – C‑456/06, EU:C:2008:232, punti 31 e 34.


9 – V., nello stesso senso, sentenza Laserdisken (C‑479/04, EU:C:2006:549, punti da 23 a 25).


10 – Sentenza Infopaq International (C‑5/08, EU:C:2009:465, punto 27).


11 – Il corsivo è mio.


12 – Il corsivo è mio.


13 – La Corte si è pronunciata in tal senso nella sentenza UsedSoft (C‑128/11, EU:C:2012:407, punto 60).


14 – Osservazioni della Commissione, punto 59. Il corsivo è nell’originale.


15 – Punto 3.3 dell’ordinanza di rinvio.